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PDL 2242

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2242



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARTUSCIELLO

Modifiche alle norme in materia di ineleggibilità e abrogazione di disposizioni relative alla sospensione da cariche elettive

Presentata il 9 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende rispondere a tre fondamentali esigenze per le quali si è sviluppata in Italia una forte attenzione:

          1) inserire, tra le cause di ineleggibilità già previste dalla legislazione vigente, la condanna per aver commesso alcuni specifici reati che sino ad oggi erano rimasti esclusi;

          2) estendere a tutti i livelli elettivi queste nuove norme affinché valgano sia per gli eletti nei consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, e così via (come avviene già oggi), che per gli eletti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

          3) far valere il complesso di queste norme solo nei confronti di coloro che abbiano subìto tali condanne in via definitiva.

      Con questa proposta di legge si evidenzia, in particolare, la necessità che il legislatore preveda le fattispecie di ineleggibilità, per condanne riferite a reati che sono evidente espressione del venire meno di requisiti soggettivi indispensabili per l'accesso a cariche pubbliche, al di là ed oltre ogni sanzione accessoria di interdizione dai pubblici uffici.
      Questi reati sono, tra gli altri: l'associazione mafiosa, il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'attentato contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato, la partecipazione ad associazioni sovversive, la partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, l'assistenza agli associati, l'arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo

 

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anche internazionale, l'attentato per finalità terroristiche o di eversione, l'attentato contro la costituzione dello Stato, l'insurrezione armata contro i poteri dello Stato.
      È la nostra Carta costituzionale che richiede al legislatore la salvaguardia della dignità morale e dell'etica pubblica, in relazione all'esercizio di cariche parlamentari, regionali e di enti locali, chiarendo che esse sono valori fondanti ed imprescindibili per la coesione sociale e l'affidabilità democratica delle istituzioni.
      La corretta tutela di princìpi di tale portata, anche e soprattutto riguardo a reati commessi contro la personalità dello Stato, impone l'introduzione di norme che disciplinano previsioni di ineleggibilità alle cariche pubbliche conseguenti a condanne definitive per reati di particolare gravità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

      1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

      «Art. 6-bis. - 1. Non sono eleggibili a deputati:

          a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope previsto dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per uno dei delitti previsti dall'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

          b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 241 (attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato), 270 (associazioni sovversive), 270-bis (associazioni

 

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con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-ter (assistenza agli associati), 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato) del codice penale;

          c) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

      2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
      3. La disposizione prevista dal comma 1, lettera c), non si applica nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

      1. All'articolo 5, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo le parole «previste dagli articoli» è inserita la seguente: «6-bis,».

 

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Art. 3.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55).

      1. All'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Non possono essere candidati alle elezioni regionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali»;

          b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: « 241 (attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato), 270 (associazioni sovversive), 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-ter (assistenza agli associati), 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato),»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          «3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

              a) del consiglio regionale;

              b) della giunta regionale, del suo presidente o di assessori regionali»;

          d) i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater sono abrogati;

          e) al comma 4-sexies, le parole: «dai commi precedenti» sono sostituite dalle

 

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seguenti: «dal comma 1, lettere c), d) e f), e dai commi 1-bis, 3 e 4».

Art. 4.
(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

      1. All'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: « 241 (attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato), 270 (associazioni sovversive), 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-ter (assistenza agli associati), 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato),»;

          b) al comma 5, le parole: «dai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1, lettere c), d) ed e), e dai commi 2, 3 e 4».

      2. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono abrogati.


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