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PDL 2285

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2285



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RONCONI

Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

Presentata il 20 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge origina dalla osservazione di alcune problematiche sorte in ordine alla raccolta coltivazione e al commercio dei tartufi, la cui disciplina, peraltro, necessita di adeguamenti sia perché il mercato del tartufo si sta ampliando notevolmente sia perché la disciplina relativa risale, comunque, ad oltre venti anni fa.
      Le criticità emerse riguardano aspetti strettamente connessi, ossia l'aspetto fiscale dell'attività di raccolta e quello della tracciabilità del prodotto per garantirne la qualità e la lavorazione.
      Ad oggi la raccolta dei tartufi è libera a tutti ignorando la proprietà privata dei fondi. Ne consegue che ogni cittadino munito di tesserino può andare alla ricerca di tartufi, che nella maggior parte dei casi sono consumati nell'ambito domestico. Tuttavia, sempre più frequentemente, i tartufi raccolti da «cavatori della domenica» sono venduti a commercianti e ristoratori senza che vi sia certificazione di alcun tipo. Questa pratica, oltre a far scomparire il cavatore professionista munito di partita IVA, si risolve in un danno erariale per lo Stato. Inoltre, stante la situazione attuale, i commercianti e i ristoratori, non riuscendo a documentare gli acquisti, sono costretti a emettere «autofatture» ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o a lavorare in condizioni poco trasparenti, e quindi sono soggetti anche ad eventuali accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria. A tutto questo si aggiunge il gravissimo danno ambientale determinato da cavatori non professionali, con conseguenze serie sulle stesse tartufaie naturali, che molto spesso vengono danneggiate irreparabilmente.
      Riservando la raccolta dei tartufi esclusivamente ai proprietario del fondo, munito
 

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di tesserino e di partita IVA, si otterrebbe il risultato di far emergere il sommerso relativo alla commercializzazione, di consentire alle aziende e ai commercianti di lavorare alla luce del sole, di preservare l'ambiente naturale, il cui equilibrio è assai delicato, ed infine di gestire una seria tracciabilità del tartufo. Ovviamente il proprietario del fondo potrà concedere la gestione della raccolta sul proprio fondo a cavatori muniti di partita IVA o a cooperative o a società, garantendo quindi comunque l'identificabilità fiscale del soggetto.
      Il corollario di tale modifica al regime vigente della raccolta dei tartufi è la sua etichettatura. È ormai risaputo che la bontà ed il valore commerciale del tartufo non dipendono dalla zona di provenienza ma dalla specie e poi, in ordine, dalla maturazione, dalla freschezza e, a parità di maturazione e di freschezza, dalla grandezza e dalla rotondità. Ai fini di una tracciabilità del prodotto è quanto mai necessario introdurre un'etichettatura del prodotto in cui sia inserita, oltre alla data di cavatura, la specie, l'indicazione del fondo in cui è stato cavato ed il nome del cavatore.
      Siamo fermamente convinti che queste modifiche alla normativa vigente eliminerebbero l'illegalità imperante nel settore, aiuterebbero sicuramente gli addetti ad una attività più trasparente, consentirebbero, grazie all'emersione di un consistente lavoro sommerso, maggiori entrate per le casse dello Stato e garantirebbero la qualità e la sicurezza del prodotto dalla presenza sempre più frequente di tartufi di dubbia provenienza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - 1. La raccolta dei tartufi è riservata al proprietario del fondo, sia esso coltivato o no.
      2. Il diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano.
      3. Il proprietario del fondo può concedere la gestione della raccolta dei tartufi a raccoglitori o cooperative o società di raccoglitori autorizzati e muniti di partita IVA, ovvero ai consorzi di cui all'articolo 4.
      4. Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.
      5. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.
      6. Al fine di salvaguardare le specificità geografiche dei generi e delle specie dei tartufi, le regioni devono certificare l'originarietà delle piante tartufigine che sono impiantate nelle nuove tartufaie.
      7. Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regolamento di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332».

Art. 2.

      1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogato.

 

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Art. 3.

      1. All'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e munirsi di partita IVA»;

          b) l'ottavo comma è abrogato.

Art. 4.

      1. All'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «I tartufi freschi destinati alla vendita devono essere corredati da una etichetta in cui sono obbligatoriamente indicati la data di raccolta, la zona geografica del fondo in cui sono stati raccolti, il nominativo del proprietario del fondo, il nominativo del raccoglitore se diverso dal proprietario del fondo, la specie e le varietà secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2. I tartufi devono altresì essere ben maturi e sani nonché liberi da corpi estranei e impurità»;

          b) il quinto comma è abrogato.

Art. 5.

      1. L'articolo 9 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - 1. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi. Nell'etichetta di cui al primo comma dell'articolo 7 devono essere indicati anche il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento e il fondo in cui sono stato raccolti».

 

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Art. 6.

      1. All'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «È consentito porre in commercio tartufi con l'aggiunta di aromi sintetici purché sull'etichetta non sia richiamata, né con scritte né con immagini, la presenza del tartufo».

Art. 7.

      1. Il secondo comma dell'articolo 17 è abrogato.

Art. 8.

      1. Il comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.


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