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PDL 2233

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2233



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RONCHI, LA RUSSA, FOTI, AIRAGHI, BOCCHINO

Disposizioni per lo sviluppo dell'educazione sportiva
nella scuola primaria

Presentata l'8 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La scuola primaria deve offrire un'educazione sportiva che non sia solo attività motoria. Infatti l'importanza delle attività presportive e sportive per i bambini è fondamentale sia per le positive ripercussioni sulla salute psicofisica, dalla correzione di posture sbagliate alla socializzazione, che per l'alto contenuto educativo che possono esprimere, dal rispetto delle regole e dell'avversario, alla lealtà e alla capacità di cooperazione.
      Si potrebbe dire che, soprattutto nell'infanzia, tutta l'educazione è principalmente fisica, in quanto impegnare il corpo nell'esplorazione e nella rappresentazione del mondo è una modalità di base dell'apprendimento, è piena valorizzazione di sé.
      Occorre dunque dare un forte impulso all'educazione motoria nella scuola primaria, attraverso un percorso formativo che, nel rispetto del bambino e dei suoi ritmi di crescita, utilizzi la cultura e la pratica motoria e sportiva come elemento essenziale dello sviluppo integrale della personalità.
      L'educazione motoria e sportiva nella scuola primaria deve essere finalizzata al raggiungimento del benessere psicofisico per tutti i soggetti, compresi quelli diversamente abili, alla diffusione dei valori positivi dello sport, all'integrazione fra giovani di diversa provenienza culturale e
 

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geografica, alla prevenzione della dispersione scolastica.
      Si tratta quindi di sostenere le scuole primarie nel costruire, all'interno del curricolo delle scienze motorie e sportive, un itinerario educativo che veda la salute come ragione fondante della pratica sportiva e lo sport come ambito privilegiato di formazione della persona, valorizzando le competenze individuali orientate alla promozione di stili di vita positivi e all'inclusione scolastica e sociale.
      Per fare questo, la presente proposta di legge si prefigge il riconoscimento di una professionalità specifica e la creazione di appositi laboratori per l'educazione sportiva.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo dell'attività sportiva, quale elemento essenziale dello sviluppo integrale della personalità. Al fine di potenziare l'educazione motoria e sportiva è istituito, nelle scuole primarie e negli istituti comprensivi, l'organico aggiuntivo dei docenti specialisti di educazione fisica e sportiva, per il quale hanno titolo di accesso nei concorsi al ruolo o al conferimento di supplenze i laureati in scienze motorie, di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e successive modificazioni, e i diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ad essi equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136.
      2. L'organico aggiuntivo di cui al comma 1 è istituito nella misura di un docente specialista ogni venti classi della scuola primaria.

Art. 2.

      1. Il docente specialista di educazione fisica e sportiva, oltre a compiti di collaborazione e di supporto agli insegnanti di classe nella progettazione, nella realizzazione e nella verifica-valutazione dei percorsi didattici delle scienze motorie e sportive, svolge attività di coordinamento e di insegnamento all'interno del laboratorio di educazione sportiva, di cui all'articolo 4.
      2. L'orario di servizio del docente specialista di educazione fisica e sportiva è il medesimo dei docenti di scuola primaria.

Art. 3.

      1. Ferma restando l'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, il monte ore minimo riservato

 

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all'insegnamento delle scienze motorie e sportive, relativo all'intero corso di studi, è pari a trecentotrenta ore.

Art. 4.

      1. Al fine di garantire, nel campo dell'educazione sportiva, livelli essenziali di prestazione uniformi nel territorio nazionale, presso ogni scuola primaria, comprese quelle annesse agli istituti comprensivi, è istituito il laboratorio di educazione sportiva, per un monte ore, relativo all'intero corso di studi, pari ad almeno centosessantacinque ore.
      2. Le attività del laboratorio di cui al comma 1 sono programmate in base ad uno specifico progetto inserito nel piano dell'offerta formativa di istituto.
      3. Il progetto di cui al comma 2 può svilupparsi anche in rete con altre istituzioni scolastiche e in sinergia con federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società o associazioni loro affiliate, amministrazioni locali e altri enti interessati all'educazione dei giovani e alla prevenzione della dispersione scolastica.
      4. L'attività del laboratorio di cui al comma 1 è finalizzata a:

          a) promuovere la pratica sportiva affinché diventi abitudine di vita;

          b) esaltare il valore educativo dello sport nei suoi aspetti comportamentali e socializzanti;

          c) favorire l'integrazione dell'educazione sportiva nell'ambito del curricolo;

          d) operare per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione;

          e) offrire l'opportunità di partecipare ad attività sportive agli studenti che non praticano attività sportive al di fuori dell'ambito scolastico.


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