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PDL 2228

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2228



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RONCHI, LA RUSSA, GIORGIO CONTE, FOTI, BOCCHINO, MELONI

Disciplina delle professioni di professionista delle attività motorie e sportive, di allenatore e preparatore fisico e atletico, di specialista dell'attività motoria per il benessere e di manager delle attività motorie e sportive

Presentata il 7 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Le evidenze scientifiche sono concordi nel ritenere l'esercizio fisico come un'attività rilevante per il mantenimento di un corretto equilibrio psico-fisico dell'individuo, in grado di migliorare in modo significativo la qualità della vita e di attuare un'efficace attività di prevenzione delle malattie, quali, ad esempio, quelle cardiovascolari, il diabete, l'ipertensione, l'obesità, i tumori eccetera, contribuendo tra l'altro a ridurre in modo significativo la spesa pubblica.
      Tenuto conto dell'importanza che esso riveste, si deve sottolineare, di conseguenza, che da un esercizio non corretto delle attività motorie e sportive, svolto sotto il controllo di soggetti sprovvisti di competenze specifiche, possono derivare danni gravi ed irreparabili alla salute e all'integrità fisica degli utenti.
      La laurea in scienze motorie è stata, pertanto, istituita con l'intento di formare professionisti nel campo delle attività motorie adattate all'età evolutiva, all'età anziana, alle disabilità e ai soggetti con pregresse patologie specifiche, mediante la previsione di un corso di laurea triennale e di corsi di laurea specialistica, durante
 

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i quali gli studenti devono superare numerosi e qualificanti esami in numerose discipline, tra cui si ricordano le discipline motorio-sportive, medico-biologiche, psico-pedagogiche e giuridico-economiche, acquisendo così un'elevata professionalità.
      È necessario che le attività motorie e sportive siano svolte sotto la guida e il controllo di soggetti altamente qualificati, affinché le persone ad essi affidate traggano effettivo beneficio e non abbiano, viceversa, a subire danni sia psico-fisici che economici.
      Si deve, inoltre, tenere presente la sempre maggiore importanza che negli enti territoriali di qualunque dimensione rivestono le attività motorie e sportive svolte da società e da enti sportivi, con la conseguente necessità, a livello organizzativo e gestionale, di avvalersi di personale dotato delle specifiche competenze connesse allo svolgimento delle predette attività.
      Considerato, infine, il rilievo che l'esercizio delle attività motorie e sportive assume con sempre maggiore incidenza nell'ambito delle strutture educative, la Conferenza dei presidi delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie ha predisposto una bozza di progetto di legge, che la presente proposta di legge riproduce e di cui, considerata l'importanza e la rilevanza della materia per il benessere globale della comunità, si auspica una rapida approvazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Per attività motorie e sportive si intendono le diverse forme di attività fisica che, esercitate in forma organizzata, in luoghi pubblici e privati, negli ambiti dello sport sociale, dello sport di competizione, dello sport per disabili, dei servizi turistico-ricreativi, di recupero post-riabilitativo, hanno come obiettivi il raggiungimento, il mantenimento o il ripristino del benessere psico-fisico, l'espressione e il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni sociali e il conseguimento di prestazioni gratificanti o competitive.
      2. Ai fini della presente legge, per luoghi pubblici o privati si intendono:

          a) le palestre, le piscine, gli impianti sportivi, i centri sportivi polivalenti, i centri socio-educativi, le strutture alberghiere e turistiche, le strutture termali, i centri per il benessere, i circoli privati o le abitazioni private, i centri di addestramento delle Forze armate e dei Corpi impiegati per la sicurezza e la difesa dello Stato e, in genere, gli spazi pubblici e privati all'aperto, in cui sono effettuati lezioni o corsi, individuali o collettivi, di attività motorie, di promozione dello sviluppo della salute, di attività turistico-ricreative, educative e psico-motorie, rivolti a bambini, adulti, anziani e disabili, ad eccezione dei soggetti inseriti nelle strutture indicate alle lettere b), c) e d);

          b) le strutture sanitarie e socio-pedagogiche, gli istituti di rieducazione e di pena, le comunità di recupero, in cui sono effettuate attività motorie e sportive rivolte a soggetti che necessitano di attività di assistenza e di rieducazione sociale e civile;

          c) le palestre, gli impianti sportivi e le strutture in cui sono svolte attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali

 

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e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

          d) le strutture sanitarie, le palestre, le piscine, gli impianti sportivi, i centri sportivi polivalenti, le abitazioni private, gli spazi pubblici e privati all'aperto, in cui sono svolte attività motorie e sportive di recupero dell'efficienza psico-fisica.

Art. 2.
(Istituzione delle professioni di professionista delle attività motorie e sportive, di allenatore e preparatore fisico e atletico, di specialista dell'attività motoria per il benessere e di manager delle attività motorie e sportive).

      1. Sono istituite le professioni di:

          a) professionista delle attività motorie e sportive;

          b) allenatore e preparatore fisico e atletico;

          c) specialista dell'attività motoria per il benessere;

          d) manager delle attività motorie e sportive.

Art. 3.
(Attività professionali).

      1. Formano oggetto della competenza professionale dei professionisti delle attività motorie e sportive le seguenti attività:

          a) conduzione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere educativo, finalizzate al mantenimento del benessere psico-fisico mediante la promozione di stili di vita attivi;

          b) conduzione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere ludico-ricreativo, finalizzate al mantenimento del benessere psico-fisico

 

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mediante la promozione di stili di vita attivi;

          c) conduzione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere sportivo, finalizzate al mantenimento del benessere psico-fisico mediante la promozione di stili di vita attivi;

          d) conduzione e valutazione di attività del fitness individuali e di gruppo.

      2. Formano oggetto della competenza professionale degli allenatori e preparatori fisici e atletici le seguenti attività:

          a) progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività tecnico-sportive in ambito agonistico ai vari livelli, fino a quelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri specializzati;

          b) progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività di preparazione fisica e atletica nei vari sport e ai vari livelli, fino a quello professionistico, presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri specializzati;

          c) progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività di preparazione fisica e atletica e delle attività sportive agonistiche per disabili;

          d) progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività di preparazione fisica presso i centri di addestramento delle Forze armate e dei Corpi impegnati, in senso ampio, a garantire la sicurezza e la difesa dello Stato.

      3. Formano oggetto della competenza professionale degli specialisti dell'attività motoria per il benessere le seguenti attività:

          a) progettazione e attuazione di programmi di attività motorie e sportive, basati sulle necessarie valutazioni funzionali,

 

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sia preliminari sia operate nel corso delle attività, e finalizzati:

              1) alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita;

              2) al recupero motorio post-riabilitativo finalizzato al mantenimento dell'efficienza fisica;

              3) a interventi di promozione di stili di vita attivi finalizzati al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico per soggetti appartenenti alle diverse fasce di età, tenuto conto delle differenze di genere e di condizioni fisiche;

              4) alla prevenzione e al recupero funzionale dei vizi posturali;

          b) progettazione, coordinamento e controllo, basati sulle necessarie valutazioni funzionali, sia preliminari sia operate nel corso delle attività stesse, delle attività motorie e sportive finalizzate alla promozione della salute nelle comunità;

          c) programmazione, coordinamento e valutazione di attività motorie e sportive adattate per persone diversamente abili o per individui in condizioni di salute clinicamente controllate, basati sulle necessarie valutazioni funzionali, sia preliminari sia operate nel corso delle attività.

      4. Formano oggetto della competenza professionale dei manager delle attività motorie e sportive le seguenti attività, basate sulla conoscenza puntuale delle specifiche realtà:

          a) progettazione, organizzazione, gestione e verifica di qualità delle diverse tipologie di servizi per lo sport e le attività motorie;

          b) organizzazione, gestione e verifica di qualità delle strutture per lo sport e le attività motorie;

          c) organizzazione e gestione di eventi sportivi;

          d) progettazione, coordinamento e direzione delle attività sportive nelle varie

 

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discipline presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva e organizzazioni sportive in generale;

          e) gestione, in un'ottica economico-aziendale, delle organizzazioni operanti nel settore dello sport e delle attività motorie e delle aziende che sviluppano o commercializzano strumenti, tecnologie, beni e servizi nell'ambito delle attività motorie e sportive;

          f) consulenza, rappresentanza e assistenza dinanzi agli organi di giustizia sportiva nonché nell'attività di contrattazione per conto di soggetti operanti nel settore dello sport e delle attività motorie;

          g) informazione e comunicazione nell'ambito delle attività motorie e sportive.

Art. 4.
(Requisiti per l'esercizio delle professioni).

      1. Per l'esercizio della professione di professionista delle attività motorie e sportive è richiesto il possesso della laurea nella classe L-22 - scienze delle attività motorie e sportive.
      2. Per l'esercizio della professione di allenatore e preparatore fisico e atletico è richiesto il possesso della laurea magistrale nella classe LM-68 - scienze e tecniche dello sport.
      3. Per l'esercizio della professione di specialista dell'attività motoria per il benessere è richiesto il possesso della laurea magistrale nella classe LM-67 - scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate.
      4. Per l'esercizio della professione di manager delle attività motorie e sportive è richiesto il possesso della laurea magistrale nella classe LM-47 - organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie.
      5. I soggetti in possesso di laurea in scienze motorie, conseguita al termine dei corsi quadriennali istituiti ai sensi del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178,

 

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e successive modificazioni, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1999, possono esercitare la professione corrispondente alla classe di laurea magistrale dichiarata equipollente dagli organi accademici dell'ateneo che ha rilasciato la laurea.
      6. I soggetti in possesso di diploma di grado universitario rilasciato da un istituto superiore di educazione fisica possono esercitare la professione di professionista delle attività motorie e sportive.
      7. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono essere in possesso di titoli universitari dichiarati equipollenti ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 5.
(Tutela dei praticanti).

      1. Il professionista delle attività motorie sportive, l'allenatore e preparatore fisico e atletico, lo specialista dell'attività motoria per il benessere e il manager delle attività motorie e sportive hanno l'obbligo di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, il possesso dei titoli di studio che costituiscono requisiti per l'esercizio della rispettiva professione ai sensi dell'articolo 4.
      2. Nelle strutture sanitarie e socio-pedagogiche, negli istituti di rieducazione e di pena e nelle comunità di recupero, in cui sono effettuate attività motorie e sportive rivolte a soggetti che necessitano di attività di assistenza e di rieducazione sociale e civile, nelle palestre, negli impianti sportivi e nelle strutture in cui sono svolte attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché nelle strutture sanitarie, nelle palestre, nelle piscine, negli impianti sportivi, nei centri sportivi polivalenti e

 

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affini, in cui sono svolte attività motorie e sportive di recupero dell'efficienza psico-fisica, è vietato lo svolgimento di tutte le attività motorie e sportive disciplinate dalla presente legge, in assenza di un responsabile di settore scelto tra i professionisti di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4.
      3. Le strutture indicate al comma 2, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi alla disposizione di cui al citato comma 2 entro tre anni dalla medesima data.
      4. I titolari o gli esercenti delle strutture indicate al comma 2 sono obbligati a rendere al comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, per le strutture di nuova istituzione, ed entro il termine di cui al comma 3, per le strutture già operanti, apposita dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia attestata l'assunzione da parte della struttura interessata di almeno un responsabile di settore in conformità a quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
      5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta, a carico della struttura interessata, la revoca, con
 

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effetto immediato, dei provvedimenti autorizzativi connessi allo svolgimento delle attività motorie e sportive di cui alla presente legge.
      6. Le regioni, le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti nonché gli enti e le strutture pubblici che svolgono od organizzano sotto qualunque forma le attività motorie e sportive di cui alla presente legge, o che sovrintendono alle stesse, anche in deroga alle norme in vigore, hanno l'obbligo di assumere almeno uno dei professionisti di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, prima di poter procedere a nuove assunzioni.
 

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Art. 6.
(Istituzione dell'associazione dei professionisti delle attività motorie e sportive, degli allenatori e preparatori fisici e atletici, degli specialisti dell'attività motoria per il benessere e dei manager delle attività motorie e sportive).

      1. È istituita l'associazione dei professionisti delle attività motorie e sportive, degli allenatori e preparatori fisici e atletici, degli specialisti dell'attività motoria per il benessere e dei manager delle attività motorie e sportive, di seguito denominata «associazione».
      2. L'associazione ha natura di diritto privato, è costituita su base volontaria ed è riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
      3. Gli organi ed i compiti dell'associazione sono disciplinati da un apposito statuto adottato dalla stessa associazione in conformità alla legislazione vigente in materia.
      4. I soggetti iscritti all'associazione sono distinti in quattro elenchi corrispondenti alle professioni di:

          a) professionista delle attività motorie e sportive;

          b) allenatore e preparatore fisico e atletico;

          c) specialista dell'attività motoria per il benessere;

          d) manager delle attività motorie e sportive.

      5. L'iscrizione all'associazione è subordinata alla verifica da parte della stessa associazione del possesso dei requisiti previsti all'articolo 4 per l'esercizio di ciascuna delle professioni di cui al comma 4 del presente articolo.
      6. L'associazione è tenuta a rendere noti al pubblico gli elenchi contenenti i nominativi dei professionisti iscritti, nonché a rilasciare periodicamente agli

 

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stessi iscritti, su loro richiesta e previe le necessarie verifiche, un attestato relativo:

          a) al possesso dei requisiti professionali;

          b) all'aggiornamento professionale;

          c) al rispetto delle regole etiche nello svolgimento dell'attività professionale.

      7. L'associazione è strutturata e articolata su base provinciale, tenuto conto delle specifiche necessità delle categorie di professionisti rappresentate.

Art. 7.
(Norme transitorie e finali).

      1. I soggetti in possesso del titolo di maestro di sport e i tecnici sportivi del sistema di formazione del CONI in possesso di titoli rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono esercitare, esclusivamente nelle palestre, negli impianti sportivi e nelle strutture in cui sono svolte attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, in presenza di professionisti di cui all'articolo 4, commi 2, 3, e 4, e limitatamente alla disciplina sportiva per la quale hanno conseguito la qualifica tecnica, la conduzione di attività sportive individuali e di gruppo a carattere ludico-ricreativo e agonistico.
      2. I soggetti che, sprovvisti di diploma di laurea o di altro titolo equipollente, alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di diploma di istruzione secondaria e documentano di avere prestato attività lavorativa nella qualità di istruttore per almeno cinque anni nelle strutture o negli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, possono esercitare, esclusivamente in funzione di coadiutori dei professionisti di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, la conduzione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere educativo, ludico-ricreativo e sportivo.

 

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      3. Alle finalità di cui alla presente legge provvedono, per il rispettivo territorio, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle attribuite alle medesime regioni e province autonome della legislazione vigente in materia.

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