PDL 2314
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 2314
|
Pag. 1
PROPOSTA DI LEGGE
RINVIATA ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER UNA NUOVA DELIBERAZIONE CON MESSAGGIO MOTIVATO A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE
il 5 novembre 2002 (v. stampato XIV legislatura Doc. I, n. 3)
d'iniziativa (nella XIV legislatura)
del deputato ANTONIO RUSSO
Disposizioni in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali
Mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento, come interpretato sulla base del parere reso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta dell'11 marzo 1992.
Pag. 2
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applicano, in quanto compatibili, ai consiglieri regionali fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che verranno emanate in materia.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.