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PDL 2154

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2154



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ARACU, LUCIANO ROSSI

Istituzione di borse di studio per studenti meritevoli vincitori di titoli europei, mondiali od olimpionici in discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico internazionale

Presentata il 22 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Alla base della presente proposta di legge vi è l'obiettivo di incentivare nei giovani la pratica dell'attività sportiva.
      A tale proposito si è pensato all'istituzione di dieci borse di studio della durata di un anno da assegnare ai giovani che siano risultati vincitori di titoli europei, mondiali od olimpionici in discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico internazionale.
      È indubbio il valore pedagogico che le attività sportive hanno nei confronti dei giovani; la funzione aggregante, integrante e socializzante dello sport fa sì che le sue potenzialità debbano essere sfruttate per l'attuazione di programmi di politica giovanile e debbano, pertanto, essere finalizzate all'elaborazione di programmi ed iniziative legislative rivolti alla soluzione dei problemi della gioventù.
      Se sottovalutassimo queste considerazioni faremmo un errore grave. Lo sport ha una forte rilevanza sociale, soprattutto in relazione al ruolo che esso assume nel forgiare la personalità dell'individuo e nell'avvicinare le persone attraverso la solidarietà e la tolleranza; nei giovani svantaggiati e demotivati, in particolare, esso contribuisce a promuovere la cittadinanza attiva, la partecipazione, la socializzazione e l'integrazione sociale.
 

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      Dobbiamo, dunque, evitare un indebolimento della funzione educativa dello sport, un rischio concreto nel momento in cui prevale l'aspetto «commerciale» dell'attività sportiva a scapito di quello sociale; d'altro canto, anche il Libro bianco sull'istruzione e sulla formazione - elaborato dalla Commissione europea - ha sottolineato che «la conoscenza può essere definita come un'accumulazione di conoscenze fondamentali, di conoscenze tecniche e di attitudini sociali» che riguardano «le capacità relazionali e la capacità di cooperare e di lavorare in gruppo, la creatività e la ricerca della qualità», tutti valori che lo sport trasmette.
      All'attività sportiva, come aspetto dell'educazione generale - strettamente correlata con tutte le altre discipline - viene riconosciuto un determinante ruolo educativo; in quest'ottica il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha concluso nel 2005 un protocollo d'intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e - a corollario di tale documento - analoghi impegni sono stati presi con le associazioni sportive riconosciute dal CONI.
      La presente proposta di legge, oltre all'alto valore pedagogico, ha anche il merito di tradurre in fatti le parole contenute in questi documenti, con l'intento precipuo - da un lato - di dare un supporto concreto alla diffusione dell'attività e della mentalità sportiva, così come la si è sopra descritta, e - dall'altro - di dare ai giovani atleti un segno tangibile di gratitudine per aver rappresentato con onore, e a prezzo di grandi sacrifici, il nostro Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono istituite dieci borse di studio della durata di un anno per studenti meritevoli vincitori di titoli europei, mondiali od olimpionici in discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico internazionale, di cui:

          a) cinque presso il Ministero della pubblica istruzione;

          b) cinque presso il Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 2.

      1. È requisito per concorrere all'assegnazione di una delle borse di studio di cui all'articolo 1 l'avere conseguito positivi risultati scolastici o universitari nell'anno precedente a quello dell'erogazione della borsa di studio.
      2. Le borse di studio di cui all'articolo 1 sono erogate a prescindere dall'entità del reddito familiare.

Art. 3.

      1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fissa i criteri per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.
      2. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fissa i criteri per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

 

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Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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