Frontespizio Pareri Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 782-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 782-809-1967-A



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

n. 782, d'iniziativa del deputato CONTENTO

Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale

Presentata il 18 maggio 2006

e

PROPOSTA DI LEGGE

n. 809, d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Disposizioni in materia di prelievo coattivo di materiale biologico finalizzato all'esecuzione delle analisi del DNA dell'imputato o dell'indagato, nonché in materia di comunicazione e accertamento dei dati clinici dei soggetti potenzialmente affetti da malattie infettive, venuti a contatto con agenti e ufficiali di polizia giudiziaria

Presentata il 19 maggio 2006


NOTA:  La II Commissione permanente (Giustizia), l'8 marzo 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 782. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo dei progetti di legge nn. 809 e 1967 si vedano i relativi stampati.
 

Pag. 2

e

DISEGNO DI LEGGE

n. 1967

presentato dal ministro della giustizia
(MASTELLA)

Modifiche al codice di procedura penale per il compimento su persone viventi di prelievi di campioni biologici o accertamenti medici

Presentato il 21 novembre 2006

(Relatore: PALOMBA)
 

Pag. 3


torna su
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo della Commissione, risultante dall'esame degli emendamenti da parte della Commissione di merito, delle abbinate proposte di legge n. 782 Contento, n. 809 Ascierto e n. 1967 Governo, recante «Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale»;

            considerato che le norme da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che l'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

    La V Commissione,

            sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,

            esprime

NULLA OSTA
 

Pag. 4


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 5


TESTO
della proposta di legge n. 782
torna su
TESTO
della Commissione
Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.
Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.

Art. 1.

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

      1. Identico:

      «Art. 224-bis. - (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale). - 1. Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, qualora gli accertamenti peritali richiedano il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà della persona, il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, lo svolgimento dei medesimi anche in difetto del consenso da parte dell'interessato.

      «Art. 224-bis. - (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale). - 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona indagata o imputata da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

      2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:       2. Identico:
 

          a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;

          a) l'indicazione del reato per cui si procede;

          b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;

          b) l'indicazione dell'atto e delle ragioni che lo rendono indispensabile;

          c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;


Pag. 6
          c) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;           d) identica;

          d) l'avviso che, in caso di mancata comparizione senza addurre legittimo impedimento, può disporsi l'accompagnamento coattivo dell'interessato ai sensi dell'articolo 224-quater;

          e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;

          e) l'indicazione della struttura pubblica o privata presso la quale l'atto viene eseguito.

          f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento.

 

      3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata alla persona da sottoporre alle indagini ed al suo difensore almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.

        4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. In ogni caso, a parità di risultato, devono essere prescelte le tecniche meno invasive e più rispettose della dignità e del decoro della persona.
        5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.
        6. Se la persona invitata a presentarsi ai fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nell'ordinanza di cui al medesimo comma 1. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica deve essere ridotto al minimo indispensabile ed è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.
        7. L'atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita da un difensore.

Pag. 7
      Art. 224-ter. - (Divieto di atti pericolosi per la salute della persona). - 1. Gli atti previsti dall'articolo 224-bis non possono essere eseguiti nel caso in cui vi sia il sospetto che possano nuocere alla salute della persona.       Soppresso.

      Art. 224-quater. - (Accompagnamento coattivo). - 1. Per l'accompagnamento coattivo della persona nei confronti della quale l'atto deve essere eseguito si osservano le disposizioni di cui all'articolo 132».

      Soppresso.

 

      Art. 224-ter. - (Provvedimenti del giudice per le perizie su persone diverse dall'indagato o dall'imputato che comportano prelievi o accertamenti coattivi). - 1. Quando è assolutamente necessario eseguire le operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 224-bis nei confronti di persona non indagata o non imputata, si osservano le disposizioni di cui allo stesso articolo 224-bis, in quanto applicabili. In tale caso l'ordinanza contiene:

 

          a) l'indicazione delle ragioni per le quali l'accertamento del fatto non può essere svolto se non con il compimento del prelievo o degli accertamenti sulla persona da sottoporre a perizia;

 

          b) l'avviso alla persona interessata della facoltà di farsi accompagnare ed assistere da un esperto o da persona di sua fiducia, dalla stessa indicati.

 

      2. Se l'ordinanza di cui al comma 1 è adottata nella fase delle indagini preliminari, è omesso il riferimento a qualsiasi indicazione idonea a diffondere notizie attinenti alle indagini che devono rimanere segrete».

 

Art. 2.
 

      1. Dopo l'articolo 359 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

      «Art. 359-bis. - (Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349,


Pag. 8
  comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224-bis o all'articolo 224-ter e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.
        2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224-bis o dall'articolo 224-ter, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le settantadue ore successive, dandone avviso, immediatamente, al pubblico ministero ed al difensore.
        3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di inutilizzabilità delle operazioni».
 

Art. 3.
 

      1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice di procedura penale, dopo le parole: «il perito,» sono inserite le seguenti: «la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,».

 

Art. 4.
 

      1. All'articolo 354, comma 3, del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso.

Pag. 9
 
Art. 5.
 

      1. All'articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis».

Art. 2.
 

      1. All'articolo 360 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      Soppresso.

      «5-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 5, nel caso in cui gli accertamenti richiedano il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale, al provvedimento del pubblico ministero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 224-bis, 224-ter e 224-quater».

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 373 del codice penale è aggiunto il seguente:

      Soppresso.

      «Art. 373-bis. - (Rifiuto di collaborazione nell'esecuzione di una perizia o consulenza tecnica). - La persona nei confronti della quale è stato disposto l'accompagnamento coattivo che rifiuti, senza giustificato motivo, di collaborare all'esecuzione di un atto indispensabile per lo svolgimento di una perizia legittimamente disposta dall'autorità giudiziaria è punita con la reclusione fino a quattro anni».

 

Art. 6.
 

      1. Dopo l'articolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

 

      «Art. 72-bis. - (Prelievo di campioni biologici ed accertamenti medici su persone incapaci). - 1. Nei casi previsti dagli


Pag. 10
  articoli 224-bis, 224-ter e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore ovvero interdetta per infermità di mente, le notifiche devono essere eseguite anche nei confronti delle persone che su di loro esercitano la potestà o la tutela, le quali devono prestare il consenso ad accompagnarle. Esse devono anche presenziare alle operazioni, salvo che ne siano esentate dal giudice o dal pubblico ministero per ragioni di rispetto del pudore della persona da sottoporre agli accertamenti.
        2. Qualora le persone incapaci non si presentino, può esserne disposto l'accompagnamento, anche coattivo, unitamente a quello delle persone che su di esse esercitano l'autorità.
      3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis, 224-ter e 359-bis del codice.
        4. Se le persone indicate ai commi 1 e 2 mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona incapace, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice.
 

      Art. 72-ter. - (Redazione del verbale delle operazioni). - 1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o alla effettuazione di accertamenti medici è fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame.

 

      Art. 72-quater. - (Distruzione dei campioni biologici). - 1. All'esito della perizia o della consulenza tecnica su campioni biologici, ai sensi degli articoli 224-bis, 224-ter o 359-bis, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del consulente o del perito che ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.

        2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza non più

Pag. 11
  soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati».

Art. 4.

      1. Con regolamento adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è disciplinata l'istituzione di apposite banche dati per la raccolta e la gestione dei prelievi di materiale biologico finalizzato all'analisi e al confronto del DNA.

      Soppresso.

      2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di accesso alla banca dati, consentendolo esclusivamente sulla base di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Soppresso.


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
torna su