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PDL 2138

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2138



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RUTA, FARINONE, NARDUCCI, RUGGERI, RUSCONI, SANGA

Disposizioni in favore degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti superiori di studi musicali minorati della vista

Presentata il 17 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La riforma delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, avendo costituito, fra l'altro, Istituti superiori di studi musicali con ordinamento autonomo sottratti all'ambito della istruzione superiore e fatti rientrare nell'ambito della formazione universitaria, ha comportato, per gli eventuali studenti ciechi e ipovedenti frequentanti i Conservatori di musica, l'inapplicazione di fatto del diritto all'educazione e all'istruzione, nonché quello alla piena integrazione scolastica delle persone disabili nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sancito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      E questo, in particolare, perché, a differenza di quanto avviene negli altri livelli di scuola (così come pure a livello universitario, dove è comunque prevista la presenza di un tutor), nei Conservatori di musica, per effetto dell'incertezza di una precisa disciplina di riferimento, risulta praticamente impossibile individuare e reperire assistenti specializzati che operino a sostegno degli studenti minorati della vista e che siano in grado di conoscere i princìpi della segnografia musicale Braille, unico strumento attraverso il quale i medesimi studenti possono leggere ed eseguire i testi musicali.
      Per ovviare a questa grave disparità di trattamento, che arriva a vanificare nel caso concreto il percorso di integrazione scolastica e, di conseguenza, il diritto allo studio di questi giovani, si propone di rafforzare e di integrare le disposizioni
 

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contenute nell'articolo 13 della citata legge n. 104 del 1992, laddove sono specificate le principali modalità di attuazione dell'integrazione scolastica, introducendo l'obbligo di attribuzione agli studenti di Conservatorio ciechi e ipovedenti di uno specifico assistente di sostegno con competenze professionali adeguate alle loro peculiari necessità.
      Dal punto di vista amministrativo, la competenza all'individuazione e designazione di tali soggetti è attribuita al Ministero dell'università e della ricerca, al quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 508 del 1999, spettano le competenze concernenti l'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento dell'alta formazione artistica e musicale.
      Inoltre, per esigenze di coordinamento normativo, è previsto un esplicito richiamo della normativa così introdotta nell'articolo 6 della medesima legge n. 508 del 1999, che adotta esplicitamente i princìpi del diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.
      Data l'importanza del provvedimento per il concreto proseguimento degli studi e una eventuale futura collocazione professionale di studenti con disabilità visiva, si confida nell'approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo la lettera e) è aggiunta le seguente:

          «e-bis) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di incarichi professionali ad assistenti di sostegno con conoscenza della segnografia musicale Braille, da destinare ai Conservatori di musica e agli Istituti superiori di studi musicali presso i quali vi sono studenti ciechi o ipovedenti, al fine di facilitarne la frequenza e l'apprendimento».

      2. All'articolo 6, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali si applica altresì l'articolo 13, comma 1, lettera e-bis), della legge 5 febbraio 1992, n. 104».


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