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PDL 780-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 780-1891-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 780, d'iniziativa dei deputati

DI VIRGILIO, CIRO ALFANO, BAIAMONTE, BENEDETTI VALENTINI, BERTOLINI, CAMPA, CARLUCCI, COLUCCI, GIULIO CONTI, D'AGRÒ, FASOLINO, FERRIGNO, FORLANI, GIOVANARDI, GIRO, LENNA, LISI, LUCCHESE, MANCUSO, MAZZARACCHIO, MAZZOCCHI, MELE, MIGLIORI, MINARDO, PELINO, PEZZELLA, ROMAGNOLI, TUCCI, VOLONTÈ, ZANETTA

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero

Presentata il 18 maggio 2006

e

n. 1891, d'iniziativa dei deputati

CASTELLANI, LISI, ULIVI, MANCUSO, ANGELA NAPOLI, GIULIO CONTI, AIRAGHI, AMORUSO, ASCIERTO, BENEDETTI VALENTINI, BUONTEMPO, CASTIELLO, CATANOSO, CICCIOLI, CIRIELLI, DE CORATO, GAMBA, GARNERO SANTANCHÈ, GERMANÀ, HOLZMANN, LAMORTE, MAZZOCCHI, MINASSO, NESPOLI, PEDRIZZI, ANTONIO PEPE, PROIETTI COSIMI, RAISI, ZACCHERA

Disposizioni concernenti la formazione e l'addestramento per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni nonché in materia di utilizzo, diffusione e posizionamento in strutture fisse e mobili dei defibrillatori stessi

Presentata l'8 novembre 2006

(Relatore: DI VIRGILIO)


NOTA:  La XII Commissione permanente (Affari sociali), l'8 marzo 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge n. 780 e n. 1891. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 780 Di Virgilio e n. 1891 Castellani, recante «Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero», quale risultante dall'esame degli emendamenti;

            considerato che le disposizioni da esso recate appaiono in primo luogo riconducibili alla materia della «tutela della salute», rientrante nella competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            considerato che, con riferimento all'articolo 7, può assumere rilievo la materia «ordinamento contabile e tributario», riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

            ritenuto che, sancendo il provvedimento l'obbligo di detenzione dei defibrillatori semiautomatici o automatici esterni (DAE) in determinati luoghi, a carico sia della pubblica amministrazione sia di soggetti privati, assuma altresì rilievo la materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            osservato che il comma 1 dell'articolo 5 del testo in esame rimette ad un'intesa stipulata tra il Ministero della salute e le regioni, in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri e delle condizioni in presenza dei quali è obbligatoria la detenzione e consentito l'utilizzo dei defibrillatori, sulla base di alcuni principi di massima definiti nello stesso articolo 5, e demanda alla stessa intesa la fissazione dei termini entro i quali i soggetti obbligati alla detenzione dei DAE sono chiamati ad adeguarsi;

            ritenendo opportuno che i contenuti dell'intesa con la quale la Conferenza Stato-regioni definisce i suddetti criteri e condizioni e fissa i termini di adeguamento all'obbligo siano successivamente recepiti con un atto normativo, in quanto essi potrebbero configurare norme immediatamente vincolanti nei confronti dei terzi, quali responsabili di farmacie, di strutture ricreative, ludiche e sportive, nonché di strutture commerciali e industriali, e tanto più in quanto dell'intesa in questione non è espressamente prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

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        con la seguente condizione:

            l'articolo 5 sia riformulato nel senso di prevedere che i contenuti dell'intesa - che, ai sensi del comma 1, definisce i criteri e le condizioni in presenza dei quali è obbligatoria la detenzione dei defibrillatori semiautomatici o automatici esterni (DAE) ed è consentito l'utilizzo degli stessi e, ai sensi del comma 2, stabilisce i termini temporali entro cui i responsabili dei mezzi di trasporto, delle strutture e dei luoghi in cui è obbligatoria la detenzione di DAE provvedono ad adeguarsi all'obbligo - siano successivamente recepiti in conseguenti atti di natura normativa da adottare dallo Stato e dalle regioni secondo le rispettive competenze.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il testo unificato in oggetto;

            rilevato che, ai sensi della lettera g), del comma 1, dell'articolo 5, gli istituti penitenziari sono inclusi nell'elenco delle strutture obbligate a detenere i defibrillatori semiautomatici od automatici esterni (DAE). In considerazione della ratio della predetta disposizione, appare opportuno precisare che il predetto obbligo sia esteso a tutte le strutture adibite all'esecuzione di misure privative e limitative della libertà personale, con particolare riferimento agli istituti penitenziari, agli istituti penali per i minori nonché ai centri di permanenza temporanea e assistenza;

            ritenuto opportuno prevedere una sanzione di natura amministrativa volta a punire la violazione dell'obbligo di detenzione dei DAE, al fine di conferire maggiore effettività a tale obbligo;

            rilevato che l'eccessiva genericità della definizione delle strutture obbligate a detenere un DAE, ai sensi dell'articolo 5, potrebbe finire per rendere indeterminata anche la fattispecie penale colposa che potrebbe trovare applicazione qualora, in strutture illecitamente sprovviste del DAE, si verificasse un evento del tipo di quelli che tale strumento è volto a prevenire;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 5, comma 1, lettera d), la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere come strutture obbligate a detenere

 

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un DAE anche gli istituti penali per i minori, i centri di permanenza temporanea e assistenza, nonché tutte le strutture adibite all'esecuzione di misure privative e limitative della libertà personale;

            b) all'articolo 5, comma 1, lettere c), e) ed f), la Commissione di merito valuti l'opportunità di precisare le strutture ed i luoghi presso i quali è obbligatoria la detenzione dei DAE e ne è consentita l'utilizzazione;

            c) la Commissione di merito valuti l'opportunità di introdurre una disposizione volta a sanzionare in via amministrativa la violazione dell'obbligo di detenzione del DAE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

sul nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione di merito:

      preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

            il limite di spesa di cui all'articolo 5 risulta comprensivo delle eventuali minori entrate che potrebbero determinare in conseguenza della possibilità per soggetti privati di portare in deduzione gli oneri derivanti dall'eventuale acquisto di apparecchi DAE in conseguenza delle previsioni del decreto di attuazione dell'articolo 5;

            la quantificazione degli oneri derivanti dalla detrazione fiscale di cui all'articolo 7 risulta verificvata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato;

            all'attuazione del provvedimento, fatta eccezione per gli articoli 5 e 7, si potrà provvedere nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 9;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizone, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 5, comma 1, alinea, dopo le parole: «limite complessivo» inserire le seguenti: «ivi comprese le eventuali minori entrate»;

 

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e con la seguente osservazione:

        valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 1 dell'articolo 5 nel senso di prevedere che a stabilire i criteri e le modalità per dotare di apparecchi DAE luoghi, strutture e mezzi di trasporto si provveda con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge n. 780 Di Virgilio e n. 1891 Castellani, recante nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori, adottato come base dalla Commissione di merito;

            sottolineato come il provvedimento rivesta notevole rilievo sociale, perseguendo l'obiettivo, altamente meritevole, di estendere la disponibilità sul territorio di strumenti, quali i defibrillatori, essenziali per il trattamento delle emergenze cardiologiche, incrementando in tal modo il livello di sicurezza sanitaria nel Paese;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

        con riferimento all'articolo 7, che consente di detrarre dall'imposta lorda, ai fini IRPEF, le spese sostenute per l'acquisto dei defibrillatori semiautomatici e automatici extraospedalieri, fino ad un ammontare massimo di 1.000 euro, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere tale previsione di detraibilità alle spese eventualmente sostenute per la frequenza di corsi di abilitazione all'utilizzo dei defibrillatori, nonché alle erogazioni liberali, anche effettuate da soggetti IRES, finalizzate ad incrementare la diffusione e l'utilizzo di tali strumenti.

 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato per le parti di competenza il testo unificato delle proposte di legge n. 780 e n. 1891, in materia di utilizzo di attrezzature di defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero, come modificato dagli emendamenti approvati;

            premesso che l'acquisto delle attrezzature indicate, nonché la manutenzione e il controllo della funzionalità delle medesime che devono essere quasi quotidiani a fronte di un utilizzo molto raro, rappresenta un onere finanziario non indifferente per le scuole e le università che non appare assolutamente gestibile in considerazione delle scarse risorse ad esse assegnate;

            considerato che l'articolo 9, comma 1, prevede genericamente che le strutture scolastiche e le università sono tenute a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della disciplina indicata attraverso gli ordinari stanziamenti dei propri bilanci;

            considerato che le amministrazioni scolastiche non possono fruire delle detrazioni previste dall'articolo 7 della legge, pertanto, qualora la Conferenza Stato - regioni prevedesse l'obbligatorietà alla detenzione, dovrebbero essere anche definite specifiche forme di finanziamento;

            ritenuto inoltre che l'individuazione del personale da formare e adibire all'utilizzo delle attrezzature potrebbe determinare difficoltà in quanto deve essere garantita una continua presenza o reperibilità in tempi brevissimi, per non vanificare le opportunità offerte dalla disponibilità dei defibrillatori;

            rilevato che analoghe osservazioni possono essere estese all'utilizzo nelle palestre, spesso annesse alle scuole o ai centri sportivi comunali, il cui utilizzo a rotazione da parte di diverse società sportive non garantisce una presenza continuativa di personale formato e esperto;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 2, comma 3, dopo la parola «efficienza» inserire la seguente: «, economicità»;

            2) all'articolo 5, comma 1, si preveda che l'intesa stipulata in sede di Conferenza Stato-regioni sia tra il Ministero della salute, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e la ricerca scientifica e le regioni;

            3) all'articolo 9, comma 1, aggiungere il seguente periodo: «, fatta salva per le università e le strutture scolastiche l'autonomia gestionale».

 

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PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

      La IX Commissione,

          esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante: «Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero» (n. 780 Di Virgilio e n. 1891 Castellani);

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          a) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), di specificare la locuzione «grandi scali e mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi», al fine di meglio chiarirne l'ambito di applicazione


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

      La X Commissione,

          esaminato il testo unificato recante «Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente» (n. 780 Virgilio e n. 1891 Castellani);

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          all'articolo 6, ove si introduce l'obbligo per il fornitore e il venditore degli apparecchi di comunicare all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, al momento dell'acquisto, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, ai fini della successiva registrazione degli apparecchi presso le centrali operative del sistema di emergenza 118, valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere l'applicazione della norma, che configura un aggravio burocratico a carico degli operatori del settore non giustificato da motivi di pubblico interesse, nel caso di acquisti da parte di privati cittadini.

 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 780 e n. 1891, in corso di esame presso la XII Commissione Affari sociali della Camera, che reca norme tese a fissare criteri per l'individuazione dei luoghi nei quali è obbligatoria la detenzione di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni, nonché a disciplinare i corsi di formazione e di addestramento per i soccorritori non medici, in conformità alle linee guida definite tra il Ministro della salute e le Regioni con l'accordo del 27 febbraio 2003 sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

          rilevato che la proposta di legge investe specifici profili relativi alla materia ordinamento civile, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 3, lettera l);

          considerato che il testo reca disposizioni finalizzate al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie riconducibili alla «tutela della salute», assegnata dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni;

          rilevato che l'articolo 2, nel regolamentare i corsi di formazione e di addestramento, prevede che le Università, le organizzazioni medico-scientifiche e gli ordini professionali sanitari operanti nel settore dell'emergenza e del soccorso che dispongano di una specifica rete di formazione provvedano, in collaborazione con le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali e ospedaliere, alla realizzazione dei predetti corsi;

          considerato che l'articolo 5 stabilisce che i criteri e le condizioni in presenza dei quali è obbligatoria la detenzione e consentito l'utilizzo dei defibrillatori siano definiti mediante lo strumento dell'intesa stipulata in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Ministero della salute e le Regioni medesime;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge promuove la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, di seguito denominati «DAE», indicando i criteri per l'individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto nei quali ne è prevista la detenzione.
      2. La presente legge disciplina altresì i corsi di formazione e di addestramento in Basic Life Support Defibrillation (BLSD) per i soccorritori non medici, in conformità alle linee guida stabilite dall'accordo 27 febbraio 2003, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, nonché in conformità alle linee guida internazionali vigenti in materia.

Art. 2.
(Corsi di formazione e di addestramento).

      1. I corsi di cui all'articolo 1, comma 2, hanno l'obiettivo di permettere l'utilizzo e il funzionamento in piena sicurezza dei DAE sulle persone colpite da arresto cardiocircolatorio.

 

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      2. Le università, le organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché gli ordini professionali sanitari e gli enti nazionali senza scopo di lucro operanti nel settore dell'emergenza e del soccorso che dispongono di una rete di formazione provvedono, previo accreditamento ai sensi del comma 3 e in collaborazione con le regioni, con le aziende sanitarie locali e ospedaliere e con le centrali operative del sistema di emergenza 118, alla realizzazione dei corsi di cui all'articolo 1, comma 2.

      3. I programmi di formazione e di addestramento, compresi quelli finalizzati all'aggiornamento delle competenze dei soccorritori non medici, e i criteri e le modalità per la verifica e la certificazione delle competenze acquisite, nonché per l'accreditamento dei soggetti che provvedono alla realizzazione dei corsi ai sensi del comma 2, sono definiti, secondo criteri di qualità, efficienza, economicità ed omogeneità, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.
(Certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE).

      1. Al termine dei corsi di cui agli articoli 1 e 2 è rilasciata una certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE in ambiente extraospedaliero. La certificazione è nominativa, ha la durata di diciotto mesi e ha validità su tutto il territorio nazionale.

      2. Il rinnovo della certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE deve avvenire entro sei mesi dalla data della sua scadenza, previa verifica del permanere delle necessarie competenze teoriche e pratiche. I corsi di formazione e di addestramento per il rinnovo della certificazione possono essere svolti, esclusivamente per la parte teorica, anche con metodologie di apprendimento a distanza.

 

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      3. Il possesso della certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE è obbligatorio per qualunque soggetto non medico che li utilizzi.

Art. 4.
(Registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD).

      1. In ogni regione e provincia autonoma è istituito, presso l'assessorato alla salute, il registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD, di seguito denominato «registro», in cui sono iscritti i soggetti, residenti nella regione o nella provincia autonoma, in possesso della certificazione di cui all'articolo 3 e i soggetti abilitati, in base alla normativa regionale o provinciale vigente, allo svolgimento dei corsi di cui agli articoli 1 e 2.

      2. Il registro deve contenere: il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, nonché la data di conseguimento della certificazione.

Art. 5.
(Individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto).

      1. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di DAE, entro il limite complessivo, ivi comprese le eventuali minori entrate, di 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, luoghi, strutture e mezzi di trasporto, con particolare riferimento ai seguenti:

          a) mezzi adibiti al soccorso sanitario della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile, del Corpo delle capitanerie di porto e della polizia municipale, mezzi aerei adibiti al

 

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soccorso e al trasporto degli infermi, nonché tutti i mezzi di soccorso del sistena di emergenza 118;

          b) poliambulatori del Servizio sanitario nazionale, ambulatori di medici di medicina generale convenzionati e strutture socio-sanitarie autorizzate;

          c) grandi scali e mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi;

          d) istituti penitenziari, istituti penali per i minori e centri di permanenza temporanea e assistenza;

          e) strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali e grandi strutture commerciali e industriali;

          f) luoghi in cui si pratica attività ricreativa, ludica o sportiva, agonistica e non agonistica, anche a livello dilettantistico;

          g) strutture scolastiche e universitarie;

          h) farmacie.

      2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 4.000.000 di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 4.000.000 di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza 118).

      1. I DAE, esclusi quelli in possesso di privati cittadini per uso personale, devono

 

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essere registrati presso le centrali operative del sistema di emergenza 118. A tal fine, al momento dell'acquisto, il fornitore o venditore comunica all'azienda sanitaria locale territorialmente competente il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente. L'azienda sanitaria locale comunica tali dati alla centrale operativa del sistema di emergenza 118.

Art. 7.
(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di DAE).

      1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:

          «c-quater) le spese sostenute per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici extraospedalieri, fino a un importo di 1.000 euro;».

      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 7,7 milioni di euro per l'anno 2008 e in 4,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

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Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
(Abrogazione).

      1. Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è abrogato.

Art. 9.
(Disposizione finanziaria).

      1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge, fatta eccezione per quelle degli articoli 5 e 7, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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