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PDL 2312

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2312



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SGOBIO

Istituzione del Fondo di garanzia per la copertura assicurativa in favore degli anziani di età superiore a settantacinque anni che svolgono attività di volontariato o che partecipano ad attività ricreative e turistiche

Presentata il 1o marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - In Italia, i criteri assuntivi per la stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie non prevedono tra le persone assicurabili coloro i quali hanno un'età superiore a settantacinque anni. Quindi, nello stabilire la durata della polizza, si deve sempre considerare che l'assicurazione non può protrarsi oltre tale limite di età.
      Le persone con un'età anagrafica così avanzata, senza un'opportuna previsione legislativa, sarebbero quindi escluse dalla copertura assicurativa e continuerebbero ad essere, perciò, private di uno strumento utile per consentire loro di partecipare, con serenità e sicurezza, a quella socializzazione che si svolge, ad esempio, oramai costantemente presso i centri sociali per anziani, che rappresentano dei veri e propri punti di approdo e di sostegno per molti di loro (in molte zone del Paese rappresentano gli unici punti di riferimento sociale, culturale e ricreativo per la popolazione anziana).
      Si tratta di centri sociali per anziani che, periodicamente o annualmente, organizzano, per periodi di tempo limitati, gite e soggiorni, momenti di svago e di riposo, lontano dalle loro strutture o che promuovono la socializzazione stessa attraverso serate danzanti o appuntamenti di vario intrattenimento, presso le loro sedi.
      Al contempo, inoltre, sono tante le persone anziane impegnate in attività di volontariato, che svolgono funzioni sociali importanti e che meritano, perciò, particolare cura e attenzione legislativa, nell'intento di tutelarne un ruolo, un compito
 

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e uno spazio sociale che vanno qualificandosi ed estendendosi sempre più.
      La presente proposta di legge intende contribuire a prevenire e a rimuovere le cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione tra la popolazione anziana, soprattutto tra le persone con un'anzianità anagrafica avanzata, garantendo opportuni interventi finalizzati alla socializzazione.
      Scopo fondamentale della proposta di legge è garantire alle persone ultrasettantacinquenni una tranquilla e dignitosa fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni ricreative e sociali, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personali, realizzando l'uguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze, promuovendo e salvaguardando la salute del singolo e della collettività, sviluppandone il massimo di autonomia e di autosufficienza.
      Per queste ragioni, l'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce, presso l'Istituto nazionale assicurazioni Spa, il «Fondo di garanzia per la copertura assicurativa in favore degli anziani di età superiore a settantacinque anni», destinato alla tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie degli anziani che svolgono attività di volontariato o che partecipano ad attività ricreative e turistiche promosse dalle associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle organizzazioni non profit che operano a sostegno della popolazione anziana.
      Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e da un contributo determinato sulle polizze infortuni e malattie, stipulate dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni.
      Un contributo misto, capace di realizzare una finalità sociale di indubbio valore e di sicura e non più rinviabile esigenza, avvertita dalle associazioni impegnate in questo settore e in particolare dall'Associazione nazionale dei centri sociali, comitati anziani e orti, da anni impegnata per la promozione e lo sviluppo della socialità fra gli anziani. Promozione e sviluppo che è compito dello Stato favorire, anche attraverso l'adozione di provvedimenti legislativi che vanno a colmare lacune legislative come quella affrontata dalla presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito presso l'Istituto nazionale assicurazioni Spa il «Fondo di garanzia per la copertura assicurativa in favore degli anziani di età superiore a settantacinque anni», di seguito denominato «Fondo», destinato alla tutela contro gli infortuni e le malattie degli anziani ultrasettantacinquenni che svolgono attività di volontariato o che partecipano ad attività ricreative e turistiche promosse dalle associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle organizzazioni non profit che operano a sostegno della popolazione anziana.

Art. 2.

      1. Il Fondo è alimentato da:

          a) un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

          b) un contributo, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, sulle polizze infortuni e malattie stipulate dalle imprese autorizzate.

      2. Ai fini del contributo di cui alla lettera b) del comma 1, le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per le polizze infortuni e malattie sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale assicurazioni Spa, gestione autonoma del Fondo, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

 

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della legge stessa, un contributo percentuale a valere sul premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni nella misura determinata ai sensi del comma 3.
      3. La misura del contributo di cui al comma 1, lettera b), è determinata annualmente, nel limite massimo dello 0,5 per mille, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      4. Ai fini della determinazione della misura del contributo ai sensi del comma 3, l'Istituto nazionale assicurazioni Spa, gestione autonoma del Fondo, è tenuto a trasmettere ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un rendiconto sulla gestione riferito all'anno precedente.
      5. Nel primo anno di attuazione della presente legge, la misura del contributo di cui al comma 1, lettera b), è stabilita nello 0,5 per mille dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato di ogni impresa di assicurazione di cui al comma 2.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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