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PDL 2071-A

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2071-A



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

con il ministro del commercio internazionale
(BONINO)

con il ministro delle comunicazioni
(GENTILONI)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(RUTELLI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, fatto a Roma il 13 maggio 2005

Presentato il 15 dicembre 2006

(Relatore: MATTARELLA)


NOTA:  La III Commissione (Affari esteri e comunitari), l'8 marzo 2007 ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2071. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

Pag. 2


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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2071 Governo, riguardante la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, fatto a Roma il 13 maggio 2005;

            rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

        sul testo del provvedimento:

            considerata l'esigenza di aggiornare il riferimento all'accantonamento di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri al triennio 2007-2009;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui la prima riunione in India della Commissione mista di cui all'articolo 17 dell'Accordo avverrà nell'anno 2008;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «bilancio triennale 2006-2008» con le seguenti: «bilancio triennale 2007-2009» e le parole: «per l'anno 2006» con le seguenti: «per l'anno 2007».

 

Pag. 3


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 4



TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, fatto a Roma il 13 maggio 2005.       Identico.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.       Identico.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 23.950 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.       1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 23.950 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       2. Identico.

Pag. 5
Art. 4.
(Entrata in vigore).
Art. 4.
(Entrata in vigore).
       1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       Identico.


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