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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2182 |
1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione nel rispetto delle convenzioni e degli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce, nonché nel rispetto della normativa comunitaria in materia.
1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:
a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del
b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e ai figli minori non coniugati del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.
3. Ai fini della presente legge, con il termine «rifugiato» si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo.
1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite le Commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominate «Commissioni territoriali». Con il medesimo regolamento, sono istituite le aree funzionali di supporto alle Commissioni territoriali e individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti.
1. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, è istituita la Commissione centrale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», con compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni e di raccolta di dati statistici e con poteri decisionali in materia di revoca e cessazione degli status concessi. La Commissione centrale, che ha sede presso il Ministero dell'interno, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. La Commissione centrale, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduta da un prefetto ed è composta, oltre che dal presidente, da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di primo
1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda di asilo al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di frontiera dispone l'invio del richiedente presso la questura competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
2. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.
3. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità competente. Il richiedente asilo ha diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa esposizione dei motivi
1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, responsabile per essi in base alla legge, ovvero i minori che sono stati abbandonati una volta entrati nel territorio nazionale.
2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento.
3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.
4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare al minore non accompagnato richiedente asilo fino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.
1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Egli può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato, in base alle disposizioni della presente legge, nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o di
b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in pendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento del richiedente asilo deve essere disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per aver eluso i controlli di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizione di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di identificazione, secondo le norme del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Il medesimo regolamento determina il numero dei centri, le caratteristiche e le modalità della vigilanza effettuata dalle Forze dell'ordine, di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR. Nei centri di identificazione è comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso è altresì consentito agli avvocati e agli organismi e agli enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 è comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso è altresì consentito agli avvocati e agli organismi e agli enti di tutela dei
1. La questura riceve anche la domanda di asilo presentata dal richiedente asilo proveniente dall'ufficio di polizia di frontiera e acquisisce l'eventuale documentazione.
2. Il questore dispone l'invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza, quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 7, commi 1 e 2. Negli altri casi, rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale. In ogni caso, il questore provvede, entro quarantotto ore dalla presentazione della domanda di asilo, alla trasmissione di tutta la documentazione necessaria alla Commissione territoriale competente e invita il richiedente a presentarsi presso la medesima Commissione per la formalizzazione dell'istanza, attraverso la compilazione del modulario conforme al tipo stabilito dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. La mancata presentazione del richiedente asilo alla Commissione territoriale nei successivi cinque giorni, senza giustificato motivo, comporta la rinuncia alla domanda di asilo e la revoca del permesso di soggiorno.
3. Salvi i casi di applicazione della procedura semplificata previsti dall'articolo 9, comma 2, la Commissione territoriale, compilato il modulario, avvia, ove necessario, le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno
(Procedure di esame delle domande di asilo).
1. La Commissione territoriale competente per l'esame della domanda di asilo secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, definisce la domanda di asilo secondo le seguenti procedure:
a) la procedura semplificata di cui al comma 2 per i richiedenti asilo trattenuti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2;
b) la procedura ordinaria di cui al comma 3 per i richiedenti asilo non trattenuti.
2. In caso di applicazione della procedura semplificata, ricevuta e formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del modulario con la relativa documentazione, la Commissione territoriale procede all'audizione del richiedente asilo entro quindici giorni. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni. L'allontanamento non autorizzato dal centro di identificazione ovvero dal centro di permanenza temporanea e assistenza equivale a rinuncia alla domanda di asilo. Allo scadere del periodo complessivo previsto dal primo e dal secondo periodo, qualora non sia intervenuta la decisione, al richiedente asilo è concesso un permesso di soggiorno temporaneo valido fino al termine della procedura ordinaria di cui al comma 3.
3. In caso di applicazione della procedura ordinaria, ricevuta e formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del
1. L'audizione del richiedente asilo costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione e salvo quanto previsto dal comma 3, ultimo periodo.
2. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare, personalmente, il minore richiedente.
3. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la Commissione territoriale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
4. Il richiedente asilo ha diritto di esprimersi nella propria lingua o in una
1. Al termine dell'istruttoria la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;
b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla presente legge ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 2;
c) adotta il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio di cui all'articolo 13.
2. La domanda di asilo è inoltre rigettata qualora il richiedente:
a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato non appartenente all'Unione europea, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito
c) sia cittadino di uno Stato che è considerato di origine sicura in base alle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce ovvero alla normativa comunitaria e dall'esame della domanda non risultino elementi che comportino, comunque, il riconoscimento del diritto di asilo ovvero l'adozione del provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio;
d) sia stato condannato con sentenza, anche non definitiva, per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune, sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, e dal terzo comma dell'articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra;
e) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera d) da un tribunale internazionale, istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;
f) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado, anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati in materia di immigrazione illegale previsti dal testo unico, e successive modificazioni, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero qualora sia stata applicata, anche in via provvisoria, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
g) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di rigetto della domanda devono essere ponderate l'attuale
3. La Commissione territoriale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dal richiedente. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.
4. La decisione è notificata al richiedente entro quindici giorni al domicilio indicato nel modulario di cui all'articolo 8, comma 2, a cura della struttura di supporto della Commissione territoriale e comunicata immediatamente alla questura.
5. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonché della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, la decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1. A tale fine, la decisione è comunicata alla competente questura che provvede a proporre al prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, di disporre l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'ACNUR, con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.
8. Qualora la Commissione territoriale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, e il ritardo non possa
1. La decisione di rigetto, adottata a seguito della procedura semplificata di cui all'articolo 9, comma 2, è immediatamente comunicata al questore che:
a) per il richiedente asilo trattenuto presso il centro di permanenza temporanea e assistenza, dispone l'esecuzione dell'allontanamento previa comunicazione del provvedimento entro quarantotto ore al tribunale in composizione monocratica. In attesa della convalida, il richiedente asilo rimane ospitato nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Il tribunale in composizione monocratica entro cinque giorni dalla sua comunicazione convalida il provvedimento, valutando anche la legittimità e il merito della decisione negativa della Commissione territoriale;
b) per il richiedente asilo trattenuto presso il centro di identificazione, propone al prefetto l'adozione dell'espulsione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni. Il tribunale in composizione monocratica convalida il trattenimento valutando anche la legittimità e il merito della decisione negativa della Commissione territoriale.
2. In ogni caso, l'eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale non sospende l'allontanamento dal territorio nazionale.
3. Avverso il provvedimento di convalida di cui al comma 1 è ammesso ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
4. In caso di mancata convalida, si procede ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
1. La Commissione territoriale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dal Ministero degli affari esteri, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, stabilisce l'impossibilità temporanea al rimpatrio.
2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di due anni, estesa al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Decorsi quattro anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 20 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo.
3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure di protezione temporanea ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, alla cessazione di tali misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tale fine si procede all'esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalità previste dall'articolo 8. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.
1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 12, contro la decisione della Commissione territoriale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio eletto dal richiedente asilo. Il ricorso è presentato nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento di diniego. Il ricorrente è autorizzato a permanere sul territorio dello Stato fino alla decisione di primo grado.
2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione territoriale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.
3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è notificata all'interessato e comunicata alla questura competente che dispone il ritiro del permesso di soggiorno dell'interessato ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un mese
1. La Commissione territoriale rilascia alla persona alla quale è stato riconosciuto il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Lo straniero o l'apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui ha domicilio un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione territoriale o della sentenza di cui all'articolo 14, comma 6.
3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo o della sentenza di cui all'articolo 14, comma 6, e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di due anni, rinnovabile fino
1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.
2. Il documento di viaggio può essere rinnovato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, a seguito di autorizzazione espressa dalla questura che ha provveduto al rilascio e per il periodo indicato dalla stessa.
1. Nei procedimenti di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano,
1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 19, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, il decreto di cui al comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 19, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 19, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 19.
7. Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono iscritti al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico.
1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 18, presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2351 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2007, già destinate agli interventi di cui all'articolo 18 e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti od organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al citato comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.
2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 18.
3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.
4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonché di assistenza sanitaria.
6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, e il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.
2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data, sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente.
3. Le procedure di cui alla presente legge nonché l'avvio dei richiedenti asilo nelle strutture di cui all'articolo 7, comma 3, sono applicati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Fino a tale data, le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato sono esaminate secondo le norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136.
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