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PDL 2345

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2345



 

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PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 7 marzo 2007 (v. stampato Senato n. 900)

d'iniziativa dei senatori

BIANCO, ADRAGNA, AMATI, ANDREOTTI, ANGIUS, BAIO DOSSI, BIANCONI, BOBBA, BRISCA MENAPACE, BURANI PROCACCINI, CAFORIO, CAPELLI, CASSON, CENTARO, DE PETRIS, DELOGU, DONATI, FERRANTE, FISICHELLA, FORMISANO, VITTORIA FRANCO, GHIGO, GIAMBRONE, GRAMAZIO, MAGISTRELLI, MASSIDDA, MATTEOLI, MAURO, MERCATALI, MONGIELLO, NARDINI, PALMA, PAPANIA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, PERA, PISANU, PISTORIO, POLITO, POLLASTRI, QUAGLIARIELLO, RAME, RANDAZZO, RUBINATO, SARO, SERAFINI, SILVESTRI, SINISI, STERPA, STORACE, TURANO, VALENTINO, VITALI, ZANDA

Istituzione della Giornata nazionale del Braille

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 9 marzo 2007
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la «Giornata nazionale del Braille», da celebrarsi annualmente il giorno 21 del mese di febbraio, quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti.
      2. La ricorrenza è considerata solennità civile e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Art. 2.

      1. Nell'ambito di tale giornata, le amministrazioni pubbliche e gli altri organismi operanti nel settore sociale possono promuovere idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, nonché studi, convegni, incontri e dibattiti presso le scuole e i principali mass-media, per richiamare l'attenzione e l'informazione sull'importanza che il sistema Braille riveste nella vita delle persone non vedenti e di quanti sono coinvolti direttamente o indirettamente nelle loro vicende, al fine di sviluppare politiche pubbliche e comportamenti privati che allarghino le possibilità di reale inclusione sociale e di accesso alla cultura e all'informazione per tutti coloro che soffrono di minorazioni visive.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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