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PDL 2317

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2317


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VINCENZO DE LUCA

Modifica all'articolo 594 del codice penale in materia di ingiuria
a un pubblico ufficiale

Presentata il 2 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si ricollega ai noti fatti di cronaca che ci hanno riportato il triste, ed ennesimo, avvenimento delittuoso che ha visto coinvolto un esponente delle Forze dell'ordine, un servitore dello Stato, l'ispettore capo di polizia Filippo Raciti, il quale in servizio per ordine pubblico allo stadio di Catania è stato colpito e comunque, dopo aver ricevuto il colpo che gli è poi risultato fatale, ha continuato nel suo lavoro.
      Il Governo ha già presentato alle Camere provvedimenti urgenti per garantire forme ulteriori di sicurezza prevedendo, ad esempio, lo svolgimento delle partite di calcio a porte chiuse negli stadi che non garantiranno la sicurezza, la canalizzazione delle tifoserie che si recano in trasferta e l'applicazione di diffide cautelari per tutti quei tifosi che saranno ritenuti pericolosi, nonché altre forme di controllo e di documentazione.
      Tuttavia ciò che emerge forte in questi momenti è un'esigenza, istituzionale e sociologica, di maggiore tutela e riconoscimento per le Forze dell'ordine impegnate costantemente nella protezione dei cittadini, in particolare in quei momenti di notevole rilevanza sociale rappresentati dalle situazioni di emergenza indotte da eventi critici di massa, delle quali gli eventi sportivi sono un esempio emblematico. Infatti, proprio in queste situazioni, nelle quali le Forze dell'ordine sono chiamate ad esercitare funzioni specifiche di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, assumono una precipua valenza la necessità e l'opportunità di garantire l'onore e il prestigio, in ogni loro aspetto, della figura istituzionale del pubblico ufficiale impegnato in gravosi compiti, resi più impellenti dalla peculiarità delle circostanze contestuali.
      In particolare, mi riferisco alla tutela che il nostro codice penale assegnava, con l'articolo 341 in maniera specifica, al
 

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pubblico ufficiale che, impegnato nell'esercizio delle sue funzioni, fosse offeso nell'onore e nel prestigio. Tale articolo, che prevedeva il relativo delitto, forse perché norma ritenuta anacronistica, è stato abrogato dall'articolo 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, determinando così la riconduzione delle relative condotte delittuose - anche a danno di un pubblico ufficiale - ai più generali delitti di ingiuria (articolo 594 del codice penale) e di minaccia (articolo 612 del codice penale), solo aggravati dalla qualità della persona offesa (articolo 61, numero 10), del codice penale), con la limitazione, peraltro, che in tutte queste ipotesi residuali la procedibilità è subordinata alla querela.
      La presente proposta di legge vuole ristabilire, seppure con stretto riferimento a fenomeni e ad eventi specifici, la necessità e l'opportunità di tutelare un bene giuridico fondamentale e rilevante dal punto di vista del comune sentire sociale, e cioè la difesa del pubblico ufficiale impegnato in peculiari e difficili momenti di gestione delle emergenze indotte da eventi critici di massa, una difesa non solo della sua persona fisica da violenze, minacce o resistenze (fenomeni tutt'ora regolati dal codice penale), ma del suo stesso prestigio, bene forse preliminare e propedeutico alle altre forme di difesa citate, e, in definitiva, funzionale alla tutela dello Stato stesso. La presente proposta di legge quindi, con la quale si mira a reintrodurre nel sistema di tutela penale, anche se limitata a precisi contesti operativi, la tutela dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale, modificando l'articolo 594 del codice penale, prevede una specificità - del bene ivi protetto - in ragione del soggetto leso e del contesto operativo. Essa mira, pertanto, al duplice obiettivo di garantire una tutela ampia del pubblico ufficiale e di prevedere che il reato sia perseguibile d'ufficio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 594 del codice penale sono inseriti i seguenti:

      «La pena è della reclusione da sei mesi a due anni, e si procede d'ufficio, se l'offesa è commessa contro un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, in occasione di attività operative svolte in situazioni di emergenza indotte da eventi critici di massa.
      La pena di cui al quarto comma è della reclusione da uno a tre anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato».


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