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PDL 2385

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2385



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Modifiche agli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale in materia di violenza sessuale

Presentata il 15 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli episodi sempre più frequenti, che ci pervengono dalle cronache giudiziarie, dimostrano ancora una volta che il diritto all'autodeterminazione femminile in campo sessuale, che dovrebbe rappresentare, per le donne italiane del nuovo millennio, una conquista ormai consolidata, è a tutt'oggi una aspirazione spesso tradita.
      Il fatto particolare, che ha dato origine alla presente proposta di legge, è il seguente: la violenza sessuale, perpetrata da un giovane ai danni della propria compagna, in avanzato stato di gravidanza, ha dato luogo ad una imputazione per violenza sessuale.
      La Suprema Corte, pronunciatasi sul caso, ha stabilito una massima che ha scatenato una valanga di polemiche: la violenza sessuale, perpetrata ai danni di una donna incinta, non dà luogo all'applicazione di alcuna aggravante.
      Ciò accade a causa della formulazione dell'articolo 609-bis del codice penale, nel testo novellato dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, che recita testualmente: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
      Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

          1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; (...)».

      Dalla formulazione dell'articolo citato si evince chiaramente che l'abuso delle condizioni di inferiorità integra una fattispecie

 

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costitutiva del reato, non una sua aggravante. Pertanto, in casi di minore gravità, la pena è diminuita fino a due terzi (articolo 609-bis, terzo comma, del codice penale), senza che a ciò possano contrapporsi, ai fini dell'elevazione della pena, situazioni particolarmente odiose quali l'approfondimento della condizione di inferiorità fisica della vittima, data dalla gravidanza avanzata, come è avvenuto nel caso concreto.
      La proposta di legge in esame intende pertanto rimediare a simili distorsioni applicative: si propone a tale fine di ricondurre la violenza sessuale perpetrata con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa dalla violenza sessuale nell'ambito delle aggravanti speciali del reato in oggetto mediante il suo inserimento nell'articolo 609-ter del codice penale, e sottoporre pertanto la fattispecie criminosa alla pena della reclusione da sei a dodici anni.
      Vogliate credere, onorevoli colleghi, che la presente proposta di legge rappresenta un ulteriore passo in avanti nella nostra civiltà giuridica, che non può tollerare la presenza, all'interno del suo ordinamento normativo, di disposizioni carenti sotto il profilo della tutela dei soggetti deboli.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 609-bis del codice penale è abrogato.

Art. 2.

      1. Al primo comma dell'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

          «5-bis) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto».


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