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PDL 2052

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2052



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LONGHI, AURISICCHIO, BAFILE, BARANI, BELLILLO, BENVENUTO, BENZONI, BORGHESI, BRANDOLINI, BUONTEMPO, CANCRINI, CARTA, CATONE, CESINI, COLUCCI, CRAPOLICCHIO, DATO, DE ANGELIS, DILIBERTO, D'IPPOLITO VITALE, GIANNI FARINA, FASCIANI, CINZIA MARIA FONTANA, FRANCI, FRONER, GALANTE, GRASSI, LICANDRO, LION, LOMAGLIO, RICARDO ANTONIO MERLO, MORRONE, NAPOLETANO, OTTONE, PAGLIARINI, PALOMBA, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, ROSSI GASPARRINI, ROTONDO, SAMPERI, SERVODIO, SGOBIO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER, ZANELLA, ZINZI

Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela di parte e di prescrizione per i reati di abuso sessuale di minori

Presentata il 12 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, nel mettere mano alla delicata materia della prescrizione dei reati, tenta di porre rimedio ad una situazione di evidente distorsione creata dalla generalizzata applicazione delle norme suddette ai reati di violenza sessuale (articolo 609-bis del codice penale), atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater) e corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies).
      Se è indubbio che la riforma operata nella XII legislatura con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, ha inciso in maniera profonda ed efficace sui reati appena citati, tuttavia crea molte riserve la previsione, contenuta nell'attuale articolo 609-septies, che subordina la punibilità di reati quali quello di atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater) alla presentazione di una querela, per la quale sussiste un termine che, sebbene più ampio
 

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di quello ordinario (sei mesi rispetto ai tre mesi ordinari), è pur sempre breve rispetto alle esigenze di chi ha subìto tale violenza.
      Si tenga infatti presente che il più delle volte una persona vittima di abuso nell'infanzia elabora questo vissuto solo in età adulta, il più delle volte a seguito di una terapia psicologica.
      Per questo motivo appare opportuno ai presentatori di questa proposta di legge svincolare, almeno in parte, la decorrenza dei termini prescrizionali dal momento in cui si è compiuto l'evento consumativo o è cessata l'azione punibile, per lo meno nei confronti delle vittime di questi reati che non abbiano compiuto ancora il quattordicesimo anno di età.
      In tal modo si permetterebbe alla vittima stessa di avere il tempo di elaborare la violenza subita e, una volta raggiunta una età in cui vi è piena cognizione di sé e degli eventi che si verificano, avere la possibilità di denunciare le violenze subite.
      A queste considerazioni di natura psicologica e sociale devono però aggiungersi considerazioni di natura strettamente giuridica.
      È ben nota la funzione che negli ordinamenti è assolta dall'istituto della prescrizione: garantire la certezza del diritto e la necessaria immediatezza con cui l'ordinamento deve rispondere alle violazioni di legge, pena la impossibilità, con il trascorso di un termine convenzionalmente fissato, di poter perseguire l'autore della violazione.
      Allo stesso modo, è ben nota la funzione che negli ordinamenti è rivestita dall'istituto della querela: permettere alla vittima di un reato, di norma considerato dal legislatore non così grave da dover esser perseguito d'ufficio, di valutare la opportunità di provocare un intervento da parte delle forze repressive dello Stato.
      Nel caso dei reati di natura sessuale, anch'essi perseguibili a querela di parte, a tali considerazioni devono aggiungersene altre che hanno consigliato l'adozione del sistema della persecuzione a querela di parte.
      Sebbene infatti l'ordinamento sia consapevole della gravità ed efferatezza dei reati di violenza sessuale, il legislatore, con la consapevolezza dei risvolti sociali che molto spesso ricadono sulle vittime di tali reati, ha ritenuto di dover rimettere alla valutazione dei singoli la scelta tra la denuncia del fatto subìto - con la conseguente conoscenza da parte dei consociati di quel particolare e terribile evento - e la possibilità che l'ambiente in cui la vittima del reato vive possa continuare ad ignorare l'evento. Questa scelta trova un solo limite: una volta presentata, la querela non può più essere ritirata e il procedimento prosegue d'ufficio.
      Da ciò deriva il breve termine di decadenza per la presentazione della querela cui si trovano soggette le vittime di questi abusi, che nel caso di infradiciottenni non sembra sorretto da valide motivazioni di ordine sistematico.
      È per tale motivo che l'articolo 1 della presente proposta di legge dispone la modifica del comma secondo dell'articolo 609-septies del codice penale, aggiungendovi una previsione che consenta al minore di età, vittima di uno dei reati previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, di proporre querela sino a sei mesi dopo il compimento della maggiore età e contemporaneamente spostando in avanti - al raggiungimento della maggiore età da parte della vittima del reato - il dies a quo del decorso della prescrizione nel caso di reati di natura sessuale compiuti in danno di minori degli anni quattordici, sempre che per il medesimo reato non si sia già proceduto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il reato è commesso in danno di minore, l'offeso può proporre querela fino a sei mesi dopo il compimento della maggiore età»;

          b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

      «Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, ove commessi in danno di persona minore degli anni quattordici e sempre che non si sia già proceduto, la prescrizione comincia a decorrere dal raggiungimento della maggiore età».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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