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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1268-A |
1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.
Il testo in esame è il risultato di un approfondito lavoro svolto in sede referente e al quale hanno contribuito gruppi sia di maggioranza sia di opposizione. Al testo originario della proposta di legge, al termine di un attento esame da parte della Commissione, sono state apportate alcune modifiche che ne hanno migliorato sia aspetti sostanziali sia la formulazione.
Il testo novella la citata legge n. 130 del 2001, sostituendo interamente l'articolo 3 e aggiungendo una serie di nuovi articoli. Esso stabilisce inoltre nuovi termini per l'attuazione di disposizioni della legge medesima.
2. Istruttoria legislativa svolta.
2.1 Audizioni informali.
Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione, al fine di approfondire le tematiche oggetto del provvedimento, ha svolto l'audizione informale di rappresentanti degli operatori del settore. In particolare, sono state sentite la Federazione italiana per la cremazione, la Federutility-Sefit e l'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA).
2.2 Pareri espressi dalle Commissioni.
La XII Commissione, nel corso dell'esame in sede referente, ha innanzitutto esaminato il testo originario della proposta di legge, apportando alcune modifiche volte, tra l'altro, a migliorarlo sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente.
Successivamente, ha proceduto ad acquisire i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, recependo molte delle osservazioni e delle condizioni ivi apposte. In particolare, recependo le condizioni contenute nel parere favorevole della I Commissione, ha proceduto a riformulare l'intera nuova disciplina in termini di novella alla citata legge n. 130 del 2001 e a distinguere, inserendole in articoli diversi, le disposizioni che, rientrando nella materia «tutela della salute», rappresentano princìpi fondamentali per l'esercizio della legislazione regionale concorrente da quelle che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato perché riconducibili alle materie «ordinamento civile e penale» e «giurisdizione e norme processuali». Ha altresì recepito tre delle osservazioni contenute nel parere favorevole della II Commissione nonché la condizione contenuta nel parere favorevole della VIII Commissione. Non ha invece ritenuto opportuno accogliere la condizione e le restanti osservazioni apposte nel citato parere della II Commissione né l'osservazione contenuta nel parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali. È stato altresì acquisito il nulla osta della V Commissione.
A seguito di tali significative modifiche, la XII Commissione ha nuovamente acquisito il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva. In particolare, è stato acquisito il parere favorevole della I e della VIII Commissione, mentre si è ritenuto non opportuno recepire l'osservazione contenuta nel parere favorevole della II Commissione né la condizione contenuta nel parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali. È stato altresì nuovamente acquisito il nulla osta della V Commissione.
3. Illustrazione dell'articolato.
Il testo all'esame dell'Assemblea si compone di due articoli, il primo dei quali
Giovanni Mario Salvino BURTONE,
Relatore.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1268 Zanotti, recante «Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri»;
rilevato che le disposizioni da essa recate appaiono prevalentemente riconducibili alle materie ordinamento civile e penale, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e tutela della salute, oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
osservato che solo alcune tra le disposizioni recate dalla proposta di legge in esame apportano novelle alla legge n. 130 del 2001, che attualmente disciplina la cremazione e la dispersione delle ceneri, e che risulta opportuno, a fini di semplificazione e chiarezza normativa, formulare l'intera nuova disciplina in termini di novella alla legge vigente;
rilevato inoltre che il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 130 del 2001 prevede che un futuro regolamento governativo modifichi il vigente regolamento di polizia mortuaria (approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285) in conformità ad una serie di princìpi, indicati dal medesimo articolo 3;
osservato altresì che il comma 14 dell'articolo 1 sopprime il riferimento ad un successivo regolamento dello Stato per la modifica del regolamento di polizia mortuaria, al presumibile fine di tener conto della nuova ripartizione di competenze tra Stato e regioni in tale ambito, conseguente alla riforma del titolo V della Costituzione, e che pertanto l'intento perseguito parrebbe quello di trasformare i princìpi recati dall'articolo 3 per l'adozione di un regolamento governativo in princìpi fondamentali per l'esercizio, da parte delle regioni, della potestà legislativa in materia;
ritenuto che la nuova formulazione dell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 non appare esplicita al riguardo e che taluni dei princìpi recati dal medesimo comma incidono su aspetti della disciplina afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riconducibili non alla materia «tutela della salute», ma piuttosto alle materie «ordinamento civile e penale» e, sotto alcuni profili, limitatamente alla lettera h), alla materia «giurisdizione e norme processuali»;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) sia riformulata l'intera nuova disciplina in termini di novella alla legge 30 marzo 2001, n. 130, che attualmente disciplina la cremazione e la dispersione delle ceneri;
2) siano tenute distinte, eventualmente in articoli separati, le disposizioni che, rientrando nella materia «tutela della salute», rappresentano princìpi fondamentali per l'esercizio della legislazione regionale concorrente dalle disposizioni che, rientrando in materie di competenza esclusiva dello Stato, potrebbero rappresentare princìpi per l'adozione di un successivo regolamento governativo. In particolare, con riferimento alla riformulazione dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 130 del 2001, siano disciplinati distintamente i princìpi relativi all'espressione della volontà dei soggetti legittimati in ordine all'autorizzazione alla cremazione o all'affidamento delle ceneri, alla disciplina dell'esecuzione testamentaria relativa alla dispersione delle ceneri ed agli obblighi del medico necroscopo in relazione ad eventuali indagini per fini di giustizia, in quanto riconducibili alle materie «ordinamento civile e penale» e, sotto alcuni profili, «giurisdizione e norme processuali».
(Parere espresso il 7 febbraio 2007)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1268 Zanotti, come risultante da un emendamento del relatore, recante «Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri»;
richiamato il parere espresso da questo Comitato in data 7 febbraio 2007;
valutato che le condizioni contenute in tale parere sono state rispettate dalla Commissione di merito. In particolare, l'intera disciplina recata dal provvedimento è stata configurata in termini di novella alla legge 30 marzo 2001, n. 130 e, con riferimento alla riformulazione dell'articolo 3 della stessa legge n. 130 del 2001, sono state tenute distinte le disposizioni in materia di cremazione e di trattamento delle ceneri che, rientrando nella materia «tutela della salute», rappresentano princìpi fondamentali per l'esercizio della legislazione regionale concorrente da quelle che, avendo ad oggetto l'espressione della volontà dei soggetti legittimati in ordine all'autorizzazione alla cremazione o all'affidamento delle ceneri, la disciplina dell'esecuzione testamentaria relativa alla dispersione delle ceneri e gli
esprime
(Parere espresso il 21 febbraio 2007)
La II Commissione,
esaminato il provvedimento in oggetto;
rilevato che:
il provvedimento investe anche molteplici aspetti relativi alla materia dell'«ordinamento civile», rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera i), della Costituzione;
le modifiche apportate dal comma 14 del provvedimento all'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 130 del 2001 determinano, in sostanza, la trasformazione dei princìpi sanciti dal testo vigente del predetto articolo 3 in princìpi fondamentali della legislazione concorrente, nonostante che alcuni di questi - quali quelli relativi alle disposizioni di volontà circa l'autorizzazione alla cremazione, alla esecuzione di tale volontà ed alla conservazione di campioni biologici del cadavere per eventuali indagini per causa di giustizia (rispettivamente, lettere b), d) ed h) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 130 del 2001) - attengano alla materia dell'«ordinamento civile», riservata esclusivamente allo Stato;
osservato, in particolare, che:
il comma 2 della proposta di legge richiama espressamente la predetta lettera b), specificando che la volontà per la dispersione o l'affidamento delle proprie ceneri è manifestata in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificato dalla presente legge;
il comma 14-bis, intervenendo sempre sulla lettera b), estende l'ambito dei soggetti legittimati ad esprimere la volontà in merito alla cremazione, aggiungendovi, oltre al defunto ad ai suoi familiari, anche il convivente;
il comma 7 modifica la lettera d) prevedendo che anche il convivente, oltre al coniuge, ad altro familiare dell'avente diritto e ad altri soggetti specificamente individuati, possa eseguire la dispersione delle ceneri;
ritenuto che:
appare quindi opportuno sottrarre la disciplina delle materie di cui alle lettere b) e d) del comma 1, di competenza esclusiva dello Stato, dal contesto dell'articolo 3, nel quale verrebbero disciplinate le materie di competenza concorrente tra Stato e regioni;
in relazione alle predette lettere b) e d), potrebbe essere opportuno meglio precisare la nozione di convivenza, anche eventualmente in riferimento ai requisiti di stabilità della stessa, nonché quella di «familiari», definendo eventualmente anche una graduatoria dei soggetti legittimati, al fine di evitare dubbi interpretativi sull'applicazione delle medesime;
rilevato altresì che:
in base alle modifiche apportate dal comma 15 alla lettera h) del comma 1, dell'articolo 3, della legge 30 marzo 2001, n. 130, consegue una non condivisibile riduzione del periodo per la conservazione obbligatoria di campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei dal cadavere, per eventuali indagini per causa di giustizia. Tale termine, inoltre, è portato da un «minimo» di dieci anni ad un «massimo» di cinque, con la conseguenza che il periodo di conservazione obbligatoria potrebbe anche ridursi a pochi giorni;
il comma 5 contiene una disposizione che appare superflua, in quanto ha un contenuto meramente descrittivo di un principio civilistico pacifico, stabilendo che «per la dispersione delle ceneri all'interno di aree private è necessario il consenso dei proprietari»;
il comma 13, estendendo la portata della fattispecie penale di cui al quarto comma dall'articolo 411 del codice penale dalle ipotesi in cui la dispersione delle ceneri non è stata autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ovvero è stata effettuata con modalità diverse da quelle stabilite dal defunto al caso in cui sia stata effettuata «con modalità diverse da quelle indicate dalla legge», finisce per punire penalmente condotte la cui gravità non appare tale da richiedere una sanzione penale;
la fattispecie penale di cui all'articolo 411 del codice penale, come modificato dal comma 13, risulta integrata anche dalle definizioni di cui al comma 4, relative alle ipotesi di dispersioni delle ceneri «in natura, all'aperto». In tale contesto, si sottolinea come talune
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 1, sia soppresso il comma 5;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di disciplinare separatamente, in distinte disposizioni, le fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e quelle rientranti nella potestà legislativa concorrente;
b) all'articolo 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di meglio precisare la nozione di «convivente», ovunque ricorra, anche in riferimento ai requisiti di stabilità della stessa;
c) all'articolo 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di meglio delineare la nozione di «familiari», ovunque ricorra, con riferimento ai concetti civilistici di «parentela» ed «affinità», nonché al grado delle stesse, definendo altresì una graduatoria tra soggetti legittimati che tenga conto anche dei rapporti tra familiari e convivente;
d) all'articolo 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere il comma 15, ovvero, nel caso in cui si ritenesse di mantenere tale disposizione, di sostituire le parole «massimo di cinque anni» con le seguenti: «minimo di cinque anni»;
e) all'articolo 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire il comma 13 con una disposizione volta ad introdurre nell'ordinamento una fattispecie sanzionatoria di natura amministrativa avente ad oggetto la condotta di colui che disperda le ceneri con modalità diverse da quelle indicate dalla legge;
f) all'articolo 1, comma 1, lettera a), la Commissione di merito valuti l'opportunità di meglio specificare il concetto di «montagna», che, qualora non si ritenesse di accogliere l'osservazione di cui alla lettera e), costituirebbe elemento di determinazione della fattispecie penale di cui all'articolo 411, comma 4, del codice penale, così come modificato dalla proposta di legge in esame.
(Parere espresso il 7 febbraio 2007)
La II Commissione,
esaminato il provvedimento in oggetto;
rilevato che l'articolo 1, comma 1, capoverso comma 1, lettera d), contiene l'espressa indicazione dei requisiti di legittimità della dispersione delle ceneri in aree private;
rilevato quindi che il riferimento, nell'ambito dei requisiti di cui alla predetta lettera d), al consenso dei proprietari appare utile ad evitare possibili dubbi interpretativi, escludendo, segnatamente, la possibilità di interpretare la norma nel senso che il legislatore, non avendo espressamente previsto il consenso dei proprietari tra i requisiti di legittimità della dispersione delle ceneri in aree private, ne abbia voluto negare la rilevanza;
rilevato inoltre che l'articolo 3-bis, comma 1, potrebbe essere interpretato nel senso della sua applicabilità a tutti i casi di decesso, a prescindere dal fatto che sia stata eseguita la cremazione ovvero che sia possibile la riesumazione per il compimento di indagini per causa di giustizia;
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la disciplina di cui all'articolo 3-bis, comma 1, è applicabile solo in caso di cremazione.
(Parere espresso il 21 febbraio 2007)
La V Commissione,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
le disposizioni del provvedimento costituiscono una mera specificazione di quanto già previsto dalla normativa vigente;
in particolare, dalla previsione, di cui al comma 3 dell'articolo 1, dell'individuazione da parte dei comuni di apposite aree cimiteriali da destinare alla dispersione delle ceneri non deriveranno nuovi
esprime
(Parere espresso il 14 febbraio 2007)
(Parere espresso il 21 febbraio 2007)
La VIII Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1268, recante «Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione;
rilevato che l'articolo 1, comma 4, della proposta di legge reca disposizioni di rilievo in relazione agli ambiti di competenza della VIII Commissione;
preso atto che tale disposizione vincola la dispersione delle ceneri in natura al rispetto di precise condizioni e, quindi, innova sostanzialmente rispetto al principio espresso dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 130 del 2001, che consente la dispersione delle ceneri in natura, nel rispetto della volontà del defunto, limitandosi a vietare la dispersione delle ceneri nei centri abitati e ponendo limiti meno stringenti per la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi;
rilevata la necessità di un coordinamento tra le due disposizioni;
valutata positivamente la previsione di condizioni restrittive per la dispersione delle ceneri in natura in relazione ai possibili effetti
esprime
con la seguente condizione:
sia coordinata la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 4, relativa alla dispersione delle ceneri in natura, con il principio espresso dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 130 del 2001.
(Parere espresso l'8 febbraio 2007)
(Parere espresso il 20 febbraio 2007)
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1268, in corso di esame presso la XII Commissione Affari sociali della Camera, che reca norme volte a garantire l'effettiva attuazione della legge n. 130 del 2001 in materia di dispersione e conservazione delle ceneri, integrando e modificando a tal fine la disciplina prevista dalla suddetta legge e stabilendo altresì le condizioni per la dispersione delle ceneri all'aperto, nonché in aree private e nei centri abitati;
rilevato che la proposta di legge investe specifici profili relativi alla materia ordinamento civile e penale, rientrante nella competenza
considerato che il testo reca disposizioni finalizzate al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie riconducibili alla «tutela della salute», assegnata dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni;
rilevato che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, del testo in esame l'individuazione delle apposite aree cimiteriali per la dispersione delle ceneri è affidata ai comuni, cui viene devoluta la relativa disciplina;
considerato che il comma 13-bis dell'articolo 1 fissa un termine di tre anni dall'entrata in vigore delle legge entro cui le regioni sono tenute ad adottare il piano regionale dei crematori previsto dall'articolo 6 della legge n. 130 del 2001; rilevato che tale ultima disposizione prescrive che le regioni elaborino piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione; rilevato altresì che la gestione dei crematori spetta ai comuni;
considerato che talune regioni (Emilia-Romagna e Lombardia) hanno disciplinato la materia nell'ambito di norme organiche per il settore funerario, concernenti il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, mentre altre regioni (Piemonte, Toscana, Umbria e Valle D'Aosta) hanno regolamentato specificamente la materia della cremazione;
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dalla proposta di legge in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
(Parere espresso l'8 febbraio 2007)
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1268, in corso di esame presso la XII Commissione Affari sociali della Camera,
rilevato che la proposta di legge investe specifici profili relativi alla materia ordinamento civile e penale, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 3, lettera l);
considerato che il testo reca disposizioni finalizzate al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie riconducibili alla «tutela della salute», assegnata dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione, alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni;
rilevato che, ai sensi del nuovo articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 130 del 2001, l'individuazione delle apposite aree cimiteriali per la dispersione delle ceneri è affidata ai comuni, cui viene devoluta la relativa disciplina;
considerato che l'articolo 2 del testo in esame fissa un termine di tre anni dall'entrata in vigore delle legge entro cui le regioni sono tenute ad adottare il piano regionale dei crematori previsto dall'articolo 6 della legge n. 130 del 2001; rilevato che tale ultima disposizione prescrive che le regioni elaborino piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione; rilevato altresì che la gestione dei crematori spetta ai comuni;
considerato che talune regioni (Emilia-Romagna e Lombardia) hanno disciplinato la materia nell'ambito di norme organiche per il settore funerario, concernenti il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, mentre altre regioni (Piemonte, Toscana, Umbria e Valle D'Aosta) hanno regolamentato specificamente la materia della cremazione;
esprime
con la seguente condizione:
dopo l'articolo 2 sia aggiunto il seguente articolo 3: «La presente legge si applica nei limiti delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione».
TESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto dei princìpi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificato dalla presente legge. | Vedi comma 2, capoverso Art. 3-bis, comma 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4), della legge 30 marzo 2001, n. 130. | Vedi comma 2, capoverso Art. 3-bis, comma 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. L'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituito dal seguente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedi comma 14. |
«Art. 3. - (Princìpi fondamentali in materia di cremazione e di trattamento delle ceneri). - 1. Le regioni disciplinano con proprie leggi la cremazione e il trattamento delle ceneri sulla base dei seguenti princìpi fondamentali: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, o in natura, o in aree private; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le apposite aree cimiteriali. | b) la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni, che individuano le apposite aree cimiteriali. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag. 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. La dispersione delle ceneri in natura, all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni: | c) la dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi; | 1) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa; | 2) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva; | 3) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti. | 4) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Per la dispersione delle ceneri all'interno di aree private aperte è necessario il consenso dei proprietari. | d) la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente. | e) la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, oppure da personale a tale fine autorizzato dall'avente diritto. | Vedi comma 2, capoverso Art. 3-bis, comma 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. | f) la conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al coniuge, al convivente, ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto;
10. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione al fine di certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate ai dolenti e la salma.
h) al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione, allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri da consegnare agli aventi diritto e la salma;
i) il trasporto delle urne non è soggetto a misure precauzionali igieniche, salvo il caso previsto dal comma 5 dell'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
Art. 3-ter. - (Adempimenti del medico necroscopo). - 1. Il medico necroscopo è obbligato a raccogliere dal cadavere, e a conservare per un periodo minimo di cinque anni, campioni di liquidi biologici e annessi cutanei, per eventuali indagini per causa di giustizia.
3. Dopo l'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è aggiunto il seguente:
11. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.
«Art. 8-bis. - (Cellette cinerarie e ossarie). - 1. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.
1. Il termine entro il quale le regioni sono tenute ad adottare i piani regionali
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