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PDL 2306

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2306



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BOFFA, ASTORE, ATTILI, AURISICCHIO, BARANI, BOCCI, BORDO, BRANDOLINI, CANCRINI, CARRA, CRISCI, FIANO, GIUDITTA, HOLZMANN, LOVELLI, MORRONE, NARDI, NARDUCCI, OSSORIO, SAMPERI, SUPPA, TUCCI, VELO, VILLARI, VOLPINI

Introduzione dell'articolo 126-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di certificato a punti di idoneità alla guida dei ciclomotori

Presentata il 28 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge reca modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, previsto dall'articolo 116, comma 1-bis. In particolare, la proposta di legge prevede, in analogia a quanto stabilito per la patente di guida, l'introduzione del meccanismo della cosiddetta «patente a punti» anche per il predetto certificato di idoneità.
      La norma proposta va a colmare quello che, a parere dei proponenti, rappresenta un vuoto normativo creatosi a seguito delle recenti modifiche al codice della strada che hanno introdotto il meccanismo della patente a punti. Attualmente, infatti, la decurtazione di punti dalla patente di guida si applica alle fattispecie previste dagli articoli richiamati nella tabella allegata all'articolo 126-bis. Alcune di tali fattispecie (ad esempio, articolo 142, commi 8 e 9, in materia di superamento dei limiti di velocità) possono essere applicate anche alla guida dei ciclomotori. Pertanto, a parità di infrazione commessa, il titolare della patente di guida che commette un'infrazione alla guida di un'auto subisce decurtazioni di punteggio non applicabili, invece, al minore di anni diciotto non titolare della patente di guida, ma esclusivamente del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
 

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      Non sfugge il fatto che la potenzialità lesiva dei ciclomotori (e quella dei quadricicli cosiddetti «leggeri» ad essi equiparati) è uguale, se non talvolta maggiore, a quella dei motoveicoli o delle automobili.
      Vanno evidenziate due altre importanti motivazioni:

          a) il forte messaggio educativo insito nell'introduzione di un regime sanzionatorio più severo a carico di soggetti, quali i conducenti di ciclomotori, specie se di giovane età e non ancora in possesso della patente di guida, il cui comportamento è normalmente contraddistinto da maggiore imprudenza e pericolosità per sé e per gli altri;

          b) come già dimostrato dall'esperienza della patente di guida, il fatto che il meccanismo della decurtazione dei punti costituisce un efficace deterrente a comportamenti illeciti e comporta il vantaggio di una facile e automatica applicazione a carico dei trasgressori.

      In base ai dati dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel 2004 (ad un anno dall'introduzione della patente di guida a punti) in Italia sono calati del 3,1 per cento gli incidenti stradali, diminuiti del 7,3 per cento i morti e del 3,3 per cento i feriti. A tale proposito Franco Lucchesi, presidente dell'ACI, ha dichiarato che la patente a punti «ha avuto un forte effetto immediato, per poi stabilizzarsi».
      Anche i dati sull'incidentalità e sulla mortalità nelle nostre strade (-27.485 incidenti e -857 vittime), diffusi nel 2004 dalla Polizia di Stato, sono incoraggianti e confermano la bontà della revisione del codice della strada nell'ottica della sicurezza dei cittadini.
      Tali dati sono stati confermati da un circostanziato studio elaborato dalla provincia di Milano, che evidenzia lo stesso trend positivo per tutto il 2004, con successiva stabilizzazione.
      Come noto, il citato comma 1-bis dell'articolo 116 del codice della strada è stato introdotto dal decreto legislativo n. 9 del 2002 e prevede che «Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis».
      La definizione di ciclomotore è quella prevista dall'articolo 52 del codice della strada, per cui rientrano in tale categoria i veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico; b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h. Sul punto occorre precisare che, ai sensi della vigente disciplina in materia di omologazione (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003) e di patente di guida (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T), possono essere equiparati ai ciclomotori - in quanto soggetti al certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116, comma 1-bis - i quadricicli, ossia i veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e: 1) la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; 2) o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna; 3) o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo che sia altrimenti disposto da una direttiva particolare dell'Unione europea.
      Allo stesso tempo, la nozione di veicolo, di cui all'articolo 46 del codice della strada, comprende anche i ciclomotori, pertanto l'introduzione della novella qui proposta non solo non sembra presentare particolari problemi di coordinamento con

 

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la disciplina vigente, ma risulta indispensabile per coerenza e per l'imprescindibile esigenza di assicurare la massima attenzione e vigilanza per la sicurezza della guida di detti veicoli.
      Pertanto, con il nuovo articolo 126-ter del codice della strada si prevede che, all'atto del rilascio del suddetto certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, venga attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del citato codice della strada. In essa dovranno essere indicati, per ogni conducente, oltre ai dati ora previsti, anche quelli afferenti alle eventuali violazioni commesse dai titolari del certificato di idoneità. A tale proposito, l'articolo 403 del regolamento di esecuzione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, prevede che la suddetta anagrafe nazionale contenga i dati relativi alle abilitazioni previste dall'articolo 116 (compreso quindi anche il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori).
      Di conseguenza, ai fini dell'introduzione della decurtazione dei punti dal certificato sarà sufficiente modificare il comma 11 dell'articolo 226 (che recita «Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate») prevedendo il riferimento al nuovo articolo 126-ter.
      Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si dispone, infatti, l'introduzione dell'articolo 126-ter del codice della strada che, al comma 1, prevede l'attribuzione al cosiddetto «patentino», sul modello della patente a punti, di un punteggio massimo pari a venti punti.
      Il comma 2 del medesimo articolo 126-ter prevede la decurtazione di punti in caso di infrazioni commesse dal conducente di un ciclomotore. Per i titolari della patente di guida il meccanismo sanzionatorio rimane quello di cui all'articolo 126-bis, rispetto al quale, ovviamente, saranno rilevanti solo le previsioni attinenti alla conduzione di tale tipologia di veicoli. Per i titolari del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è prevista la decurtazione di punti dallo stesso certificato ai sensi della tabella allegata.
      Le infrazioni relativamente alle quali si propone di prevedere delle decurtazioni sono le seguenti:

Infrazioni
Norma di riferimento
Circolazione contromano articolo 143, comma 11
Circolazione contromano articolo 143, comma 12
Circolazione sul marciapiede articolo 143, comma 13
Segnale di stop non rispettato articoli 145, comma 5, e 146, comma 3
Semaforo rosso non rispettato articolo 146, comma 3
Trasporto di altre persone oltre il conducente articolo 170, comma 6
Mancato utilizzo del casco articolo 171, comma 2
Uso di apparecchi radiotelefonici articolo 173, comma 3
Guida in stato di ebbrezza articolo 186, commi 2 e 7
Guida in stato psico-fisico alterato articolo 187, commi 7 e 8
 

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      Al comma 3, sul modello dell'articolo 126-bis, si prevede il limite massimo di quindici punti in caso di accertamento contestuale di più infrazioni, con l'eccezione delle violazioni per le quali è prevista la sospensione o la revoca della patente.
      Parimenti, con il comma 4, le modalità di comunicazione all'anagrafe degli abilitati della definizione della contestazione sono analoghe a quelle previste per la patente a punti. Si è tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 e delle conseguenti modifiche al comma 2, quarto e sesto periodo, dell'articolo 126-bis.
      Al comma 6 è stata, altresì, prevista la possibilità, per coloro che abbiano perso punti del cosiddetto «patentino», di frequentare corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole ovvero da altri soggetti indicati dal comma 11-bis dell'articolo 116. La frequenza di tali corsi, risultante da apposito attestato di frequenza al corso da trasmettere all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, determina il riacquisto di sei punti. Tale previsione, tuttavia, non si applica nel caso di perdita totale dei punti.
      Con il comma 7 si disciplina il meccanismo premiale in base al quale, in assenza, per due anni, di infrazioni alle quali consegua la decurtazione di punti, è nuovamente attribuito il punteggio completo iniziale, entro il limite di venti punti. Nel caso di certificato con almeno venti punti, sono attribuiti due punti, fino ad un massimo di dieci. Tale meccanismo premiale opera nel caso in cui non si sia verificata la perdita di più di dieci punti in due anni, per evitare di rendere inoperante la previsione relativa al superamento di un esame teorico e di una prova pratica. Mentre, con il comma 8, si dispone che la perdita di più di dieci punti in due anni comporti l'obbligo di sottoporsi all'esame di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 e ad un esame pratico.
      Con l'articolo 2 si provvede ad una misura di coordinamento dell'articolo 226 del codice della strada, resa necessaria a seguito dell'introduzione dell'articolo 126-ter del medesimo codice, prevedendo che nell'anagrafe nazionale siano riportati anche i dati relativi alle infrazioni commesse dai detentori del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 126-ter. - (Certificato a punti di idoneità alla guida dei ciclomotori). - 1. All'atto del rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori di cui all'articolo 116, comma 1-bis, viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida prevista dagli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata al presente articolo, a seguito della comunicazione alla stessa anagrafe della violazione di una delle norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
      2. Nel caso di infrazioni commesse dal conducente di un ciclomotore i punti indicati nella tabella allegata sono decurtati dalla patente di guida, per coloro che ne siano titolari, o, in mancanza, dal certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Ai titolari della patente di guida si applicano le decurtazioni di cui alla tabella allegata al presente articolo secondo la disciplina prevista dall'articolo 126-bis.
      3. Qualora siano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di comportamento richiamate al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti.
      4. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando è avvenuto

 

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il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o sono conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero sono decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione o dalla scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del ciclomotore, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente di guida, ovvero del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del ciclomotore risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del ciclomotore, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i citati dati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti avviene per via telematica.
      5. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato del proprio certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti.
      6. Fatti salvi i casi previsti dai commi 7 e 8, per i titolari del solo certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori la frequenza
 

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ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero dagli altri soggetti di cui al comma 11-bis dell'articolo 116, consente di riacquistare sei punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
      7. Salvo il caso di decurtazione di più di dieci punti in due anni di cui al comma 8, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
      8. La decurtazione di più di dieci punti in due anni comporta l'obbligo per il titolare del solo certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori di sottoporsi all'esame di cui all'articolo 116, comma 11-bis, e ad un esame pratico, effettuato da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti. L'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione del certificato di idoneità. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, e successive modificazioni, è atto definitivo. Qualora il titolare del certificato non si sottoponga ai predetti accertamenti
 

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entro un mese dalla data di notifica del provvedimento di revisione, lo stesso è sospeso a tempo indeterminato, con atto definitivo, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti competente per territorio. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare del certificato a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro e alla conservazione del documento.

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ARTICOLO 126-TER

Norma violata
   Punti   
Articolo 143, comma 11
4
                     comma 12
10
                     comma 13, con riferimento alla circolazione sul marciapiede
4
Articolo 145, comma 5
6
Articolo 146, comma 3
6
Articolo 170, comma 6
1
Articolo 171, comma 2
5
Articolo 173, comma 3
5
Articolo 186, commi 2 e 7
10
Articolo 187, commi 7 e 8
10

    ».

Art. 2.

      1. All'articolo 226, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «di cui all'articolo 126-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 126-bis e 126-ter».


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