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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 197-206-931-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 197 Zeller ed abbinate, recante «Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza»;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «difesa e Forze armate», che la lettera d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
1. Alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: «ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36», sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni»;
b) all'articolo 15;
1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero quando essi abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter»;
2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter.
7-ter. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno due anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione
2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1998, n. 230, come modificata dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
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