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PDL 15-A

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 15-1752-1964-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

n. 15 d'iniziativa dei deputati

REALACCI, LUPI, IANNUZZI, CIRO ALFANO, ANGELI, ARMANI, ASTORE, ATTILI, BARANI, BARATELLA, BELLANOVA, BENVENUTO, BIANCHI, BOCCI, BOFFA, BORDO, BUCCHINO, BUGLIO, BURTONE, CACCIARI, CALGARO, CALÒ, CARBONELLA, CARRA, CARTA, CASTAGNETTI, CECCUZZI, CENTO, CESARIO, CHIANALE, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, CICCIOLI, GIULIO CONTI, CORDONI, CRISCI, D'ANTONA, DATO, DE ANGELIS, DE BRASI, DE CASTRO, DE MITA, DE ZULUETA, DI GIOIA, DIONISI, DUILIO, DUSSIN, EVANGELISTI, FADDA, GIANNI FARINA, FARINONE, FASCIANI, FEDI, FIANO, FISTAROL, FOLENA, FRANCESCATO, FRANCI, FRANZOSO, FRIGATO, FRONER, GALEAZZI, GHIZZONI, GIACHETTI, GIANCARLO GIORGETTI, GIULIETTI, GRASSI, GRILLINI, JANNONE, LANZILLOTTA, LARATTA, LEDDI MAIOLA, LISI, LOMAGLIO, LOVELLI, LUCÀ, LUCCHESE, LUSETTI, MANTINI, MARGIOTTA, MARIANI, MARINO, MEREU, GIORGIO MERLO, META, MIGLIOLI, MISIANI, MISURACA, MONDELLO, MONGUZZI, MORRONE, MOSELLA, MOTTA, MUSI, NAN, NANNICINI, OSVALDO NAPOLI, NICCHI, NUCARA, OLIVERIO, OTTONE, PALOMBA, PAROLI, PEDRINI, PEZZELLA, PICANO, ROCCO PIGNATARO, PINOTTI, PIRO, PISCITELLO, RAITI, ROSSI GASPARRINI, ROSSO, ROTONDO, RUGGERI, RUGGHIA, RUSCONI, PAOLO RUSSO, RUTA, SAMPERI, SANGA, SANNA, SASSO, SATTA, SCHIRRU, SERVODIO, SORO, SPINI, SQUEGLIA, STRADELLA, SUPPA, TENAGLIA, TOCCI, TOLOTTI, TUCCI, VALDUCCI, VANNUCCI, VICHI, VICO, VILLARI, VIOLA, ZACCHERA, ZANELLA, ZANETTA, ZANOTTI, ZUNINO

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree protette

Presentata il 28 aprile 2006


NOTA: Le Commissioni permanenti V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 29 marzo 2007, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 15, 1752 e 1964 si vedano i relativi stampati.
 

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n. 1752, d'iniziativa dei deputati

CRAPOLICCHIO, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, NAPOLETANO, LONGHI, SOFFRITTI, VACCA, TRANFAGLIA, PALOMBA, PAGLIARINI, BELLILLO, DE ANGELIS, LICANDRO, CANCRINI, BELISARIO

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti

Presentata il 3 ottobre 2006

n. 1964, d'iniziativa dei deputati

LA LOGGIA, ARACU, BAIAMONTE, BERNARDO, BIANCOFIORE, BONIVER, BRUSCO, CAMPA, CECCACCI RUBINO, CICU, COLUCCI, DI VIRGILIO, D'IPPOLITO VITALE, FABBRI, FALLICA, FEDELE, FERRIGNO, GIUSEPPE FINI, GREGORIO FONTANA, FRANZOSO, FRATTA PASINI, GARDINI, GIRO, GRIMALDI, JANNONE, LENNA, MAZZARACCHIO, MILANATO, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, MONDELLO, MORONI, OSVALDO NAPOLI, PALMIERI, PANIZ, PAOLETTI TANGHERONI, PELINO, PONZO, PRESTIGIACOMO, RICEVUTO, RIVOLTA, ROMAGNOLI, LUCIANO ROSSI, PAOLO RUSSO, SANTELLI, SANZA, STAGNO D'ALCONTRES, TONDO

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

Presentata il 20 novembre 2006

(Relatori: VANNUCCI, per la V Commissione;
IANNUZZI, per la VIII Commissione)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo delle proposte di legge n. 15 Realacci ed abbinate, recante norme di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni,

            considerato che le disposizioni da esso recate appaiono prevalentemente riconducibili alle disposizioni dettate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali, nonché alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie» che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato inoltre che le disposizioni degli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame sembrano inoltre afferire alle materie, rispettivamente, dell'«ordinamento della comunicazione» e dell'«istruzione» che ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione sono demandate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

            considerato che l'oggetto dell'articolo 3, comma 10, appare riconducibile alla materia «ordinamento civile» di cui alla lettera l) del citato articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

            rilevato che le disposizioni relative al mandato dei sindaci dei piccoli comuni contenute nell'articolo 15 paiono rientrare invece nella materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», che la lettera p) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 9 sembrano attenere alla disciplina del commercio, materia che, non essendo compresa tra quelle menzionate dai commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione, appare rientrare nell'ambito della competenza «residuale» delle Regioni ai sensi del quarto comma del medesimo articolo;

                  considerato che l'articolo 13 prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni con finalità eterogenee (tutela dell'ambiente e dei beni culturali, messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, promozione dello sviluppo economico e sociale, sostegno all'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di

 

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investimenti) e che la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 16 del 2004, n. 49 del 2004, e 133 del 2006) ha stabilito che gli interventi finanziari dello Stato in favore degli enti territoriali vincolati nella destinazione sono ammessi, oltre che in attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza esclusiva, solo nell'ambito della disciplina degli interventi speciali previsti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e che in questa ultima ipotesi gli interventi devono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti agli enti territoriali; essere riferibili alle finalità di perequazione e garanzia enunciate dalla norma costituzionale (promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, rimozione degli squilibri economici e sociali, promozione dell'effettivo esercizio dei diritti della persona) o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni; essere indirizzati a determinati enti territoriali o categorie di enti territoriali; prevedere compiti di programmazione e di ripartizione dei fondi da parte delle Regioni all'interno del proprio territorio, nel caso in cui i finanziamenti riguardino ambiti di competenza, anche concorrente, delle Regioni medesime;

                  considerato, infine, che l'articolo 15 prevede, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, una deroga alle norme in materia di limite dell'esercizio del mandato di sindaco recate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, incidendo tra l'altro su una materia che rientra nella esclusiva competenza della I Commissione Affari costituzionali e che è oggetto di specifici disegni di legge in corso di esame presso la 1a Commissione del Senato della Repubblica;

                  sottolineato pertanto che la materia affrontata dall'articolo 15, per il suo carattere ordinamentale, richiede di essere organicamente affrontata in specifici progetti di legge;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia soppresso l'articolo 15;

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 9 ovvero di riformularlo salvaguardando la competenza legislativa regionale;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridefinire la natura e la portata degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 13 in modo da ricondurli nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, e da prevedere una forma di coinvolgimento delle regioni nel procedimento di individuazione degli interventi medesimi.

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il testo unificato in oggetto,

            rilevato che:

                l'articolo 3, comma 10, al fine di favorire il riequilibrio anagrafico e di promuovere e valorizzare le nascite nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, prevede la possibilità per i genitori residenti in uno dei predetti comuni di richiedere che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di residenza dei genitori medesimi, anche qualora il parto si sia verificato presso il territorio di un altro comune, purché ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia;

                la disposizione di cui sopra non prevede l'ipotesi in cui i genitori risiedano in diversi comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti ovvero solo uno dei genitori risieda nel comune con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, mentre sarebbe opportuno stabilire che anche in tali casi sia possibile scegliere il luogo elettivo di nascita purché vi sia l'accordo dei genitori;

                è opportuno che dagli atti dello stato civile risulti, oltre al luogo elettivo di nascita, anche il luogo dove effettivamente il parto è avvenuto,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 3, comma 10, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di prevedere che, nel caso in cui uno dei genitori risieda in un comune con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, sia comunque possibile dichiarare il luogo elettivo di nascita qualora vi sia l'accordo tra i medesimi;

            b) all'articolo 3, comma 10, le Commissioni di merito valutino altresì l'opportunità di precisare che comunque dagli atti dello stato civile debba risultare, oltre al luogo elettivo di nascita, anche il luogo dove effettivamente il parto sia avvenuto.

 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge n. 15, n. 1752 e n. 1964, recante misure volte al sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni, adottato come testo base dalla Commissione di merito;

            rilevato come il testo adottato rechi, per quanto di competenza della Commissione Finanze, all'articolo 12, l'istituzione di un Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni volto a favorire i soggetti residenti nei comuni di cui all'articolo 2;

            evidenziata l'esigenza di tutelare e migliorare la qualità della vita nei piccoli comuni, in linea con i provvedimenti in merito approvati nella legge finanziaria per il 2007, nonché di rafforzare gli strumenti per la tutela del patrimonio culturale, artistico ed ambientale di tali insediamenti,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere i parametri per l'individuazione dei piccoli comuni ai quali si applicano le disposizioni contenute nel provvedimento, prevedendo di comprendere in tale ambito, oltre ai centri abitati situati in aree ad elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani, i comuni con popolazione maggiore di 5.000 abitanti situati in territori che rientrino nei parametri corrispondenti a quelli indicati nelle lettere da a) ad e) del comma 1 del medesimo articolo 2;

            b) in relazione all'articolo 3, comma 7, che consente ai piccoli comuni di acquisire beni immobiliari del patrimonio pubblico, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con la normativa in materia di dismissione e cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché di prevedere misure alternative non onerose per il trasferimento alle amministrazioni comunali degli immobili dismessi da Ferrovie dello Stato, da ANAS o da altri soggetti pubblici, al fine di promuovere progetti di recupero dei medesimi immobili per lo svolgimento di attività istituzionali, sociali, culturali o turistiche;

            c) sempre con riferimento all'articolo 3, comma 7, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere nuove procedure semplificate per il trasferimento dei beni demaniali dello Stato agli enti locali che ne facciano richiesta;

 

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            d) ancora con riferimento al comma 7 dell'articolo 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere misure specifiche per il recupero di immobili situati in prossimità o all'interno dei centri storici, di particolare interesse artistico, architettonico o culturale, consentendo alle amministrazioni comunali di ristrutturare tali immobili attribuendo in cambio un diritto di usufrutto sui medesimi;

            e) in riferimento al comma 8 dell'articolo 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere incentivi per promuovere, assieme alla banda larga, ulteriori opportunità per la diffusione delle reti wireless;

            f) con riferimento all'articolo 3, comma 6, il quale prevede, tra l'altro, che le convenzioni stipulate dai piccoli comuni con le diocesi cattoliche o con altre confessioni religiose per il recupero dei beni culturali siano finanziate con una quota del fondo alimentato dai proventi derivanti dall'estrazione infrasettimanale del gioco del lotto, di cui all'articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che la quota del fondo destinata a tale finalità non sia inferiore al 20 e superiore al 30 per cento, ovvero di incrementare le dimensioni del fondo stesso;

            g) con riferimento all'articolo 3, comma 10, il quale prevede che la nascita dei figli di soggetti residenti nei piccoli comuni possa essere registrata come avvenuta nello stesso comune di residenza, anche quando il parto è avvenuto in altro comune della medesima provincia, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che tale facoltà sia riconosciuta anche quando il parto avvenga in altro comune della medesima regione;

            h) con riferimento all'articolo 8, comma 3, il quale prevede l'esenzione dell'imposta sulle successioni delle cessioni dei personal computer e delle apparecchiature informatiche cedute dai piccoli comuni alle istituzioni scolastiche, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di mantenere la disposizione, la quale appare pleonastica, in quanto la normativa vigente in materia già esclude dall'imposta di registro tale tipologia di cessioni;

            i) con riferimento all'articolo 12, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere i parametri per la concessione degli incentivi fiscali ivi previsti, sulla base dell'effettivo reddito ISE delle persone fisiche richiedenti tali benefìci;

            l) con riferimento alla previsione di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), relativa alle misure agevolative concernenti l'ICI sulla prima casa, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare il meccanismo per la determinazione della predetta agevolazione nei singoli comuni, in particolare coordinando l'esercizio dei poteri attribuiti ai comuni in merito a tale imposta, con la ripartizione, effettuata con decreto ministeriale, delle risorse finanziarie a tal fine preordinate;

 

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            m) con riferimento all'articolo 12, comma 2, lettera c), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire in termini più specifici la tipologia del premio di insediamento previsto in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza in un piccolo comune, prevedendo nello specifico che tale incentivo sia destinato prioritariamente ai nuclei familiari numerosi, a basso reddito ed alle giovani coppie;

            n) con riferimento al comma 5 dell'articolo 12, il quale prevede la possibilità di riconoscere un credito d'imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano operazioni di sponsorizzazione in favore dei piccoli comuni, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire la nozione di «operazioni di sponsorizzazione», specificando in tale contesto se rientrino nell'ambito di applicazione dell'agevolazione anche le erogazioni liberali effettuate in favore dei piccoli comuni;

            o) sempre con riferimento all'articolo 12, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere specifiche misure di perequazione fiscale in favore di quelle amministrazioni comunali che promuovano l'insediamento, all'interno del proprio territorio, di piccole centrali per la produzione di fonti energetiche pulite e rinnovabili, di reti di teleriscaldamento alimentate da energia geotermica, di centrali a biomasse o di centrali alimentate da cippato;

            p) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 13, misure per la promozione ed il sostegno dell'imprenditoria femminile e giovanile, legate in particolare alla specifica vocazione economica e produttiva del territorio;

            q) con riferimento all'articolo 13, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che, tra i criteri per l'individuazione degli interventi destinatari dei contributi del Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni istituito dal medesimo articolo 13, sia contemplato anche il rapporto fra residenti e superficie totale del territorio comunale;

            r) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere il meccanismo di assegnazione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che abbiano un rapporto superiore al 5 per cento tra la popolazione inferiore ad anni cinque e l'intera popolazione residente, prevedendo che, ai fini del calcolo del predetto rapporto, siano utilizzati, sia per quanto riguarda la popolazione inferiore a cinque anni, sia per quanto riguarda l'intera popolazione, dati ISTAT omogenei, aggiornati alla medesima data.

 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 15 Realacci e abbinate, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni;

          considerato che il rappresentante del Governo, nella seduta del 28 marzo 2007, ha espresso parere contrario sull'articolo 3, comma 6, in considerazione del fatto che le attività di conservazione e protezione del patrimonio culturale sono, a norma dell'articolo 3 del codice dei beni culturali, ascrivibili alle funzioni di tutela e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo codice ciascun ente territoriale - Stato, regioni, province, comuni e città metropolitane - ha l'obbligo di provvedere ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale ad essi pertinente;

          rilevato, in ordine all'articolo 3, comma 11, che il riferimento fatto alla lettera d) dell'articolo 135 del codice dei beni culturali e del paesaggio, non appare corretto, poiché non è chiaro se ci si riferisce al comma 3, come si dovrebbe; anche in questo caso, peraltro, non appare giustificato nel merito riferirsi solo alla lettera d) e non anche alle altre lettere del medesimo comma 3 dell'articolo 135 citato;

          considerato inoltre che l'articolo 5, comma 3, prevede la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, stabilendo che i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche per la valorizzazione delle tradizioni culturali locali, senza peraltro che ciò sia riconducibile all'attività tipica delle suddette imprese;

          tenuto conto, altresì, che l'articolo 8 reca una disciplina generale che andrebbe definita con un intervento normativo di natura sistematica, visto che si stabilisce che le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, prevedendo altresì che, nel caso di chiusura o accorpamento di uffici scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato e gli enti territoriali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti;

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

          1) sopprimere, all'articolo 3, il comma 6, in considerazione del suo contrasto con i princìpi istituzionali in materia di beni culturali,

 

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di cui all'articolo 117 Cost., secondo comma, lettera s), come attuati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; nonché con i principi costituzionali in materia di rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7 Cost., come attuati attraverso i patti lateranensi del 1929, la successiva modifica del 1984 e le relative intese attuative tra le quali il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2005, tenuto conto, altresì, che l'ipotizzata copertura finanziaria delle indicate convenzioni non è in alcun modo realizzabile con fondi assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base delle risorse provenienti dal gioco del lotto perché in relazione ad essi vi è già una programmazione in atto che, per gran parte, va a beneficio di beni culturali di interesse religioso;

          2) sopprimere all'articolo 3, il comma 11, che appare incongruo rispetto al testo del progetto di legge in esame, visto che non è chiarito se fa riferimento all'articolo 135, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, come dovrebbe, e, anche in questo caso, appare ingiustificata l'esclusione della integrazione prevista alla lettera d), rispetto alle altre lettere a), b) e c);

          3) sopprimere, all'articolo 5, comma 3, le parole: «e culturali», poiché si tratta di una materia che non è di competenza delle imprese agricole;

          4) sopprimere l'articolo 8, poiché reca una disciplina di carattere generale il cui coordinamento con l'attuale assetto organizzativo degli uffici scolastici regionali deve essere affrontato con un intervento normativo di carattere sistematico;

          5) all'articolo 13, comma 3, sostituire le parole: «e il Ministro per i beni e le attività culturali» con le seguenti «, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro della pubblica istruzione».


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante: «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni» (n. 15 Realacci, n. 1752 Crapolicchio e n. 1964 La Loggia), adottato dalle Commissioni V (Bilancio) e VIII (Ambiente) come testo base,

            rilevata l'opportunità, all'articolo 2, comma 3, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale dovrà essere definito l'elenco dei piccoli comuni, sia accompagnato da una relazione in cui siano specificati, con riferimento alle tipologie di cui al comma 1,

 

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lettere a), b), c), d) e e) dello stesso articolo 2, i parametri di riferimento utilizzati ai fini della predisposizione dell'elenco stesso,

            considerato, con riferimento all'articolo 7, commi 1 e 2, che la questione della ristrutturazione della rete postale, che ha condotto alla chiusura degli uffici postali in taluni piccoli comuni, è da tempo all'attenzione del Parlamento,

            rilevata in particolare l'esigenza che il Ministero delle comunicazioni, in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale, eserciti pienamente la potestà di vigilanza ad esso conferita, verificando, in particolare, il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e promuovendo l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di non discriminazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,

            considerato inoltre che l'articolo 3, comma 1, del già richiamato decreto legislativo n. 261 del 1999, nel disporre che il servizio universale postale è riferito a prestazioni di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti, menziona esplicitamente le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane,

            rilevata più in particolare l'esigenza di garantire che gli sportelli postali siano attivi nei piccoli comuni, di cui si fa carico l'articolo 7, comma 1, del testo unificato in esame, all'uopo prevedendo che il Ministro delle comunicazioni possa a tale fine promuovere l'inserimento di un'apposita disposizione nell'ambito del contratto di programma da stipulare con il concessionario del servizio postale universale,

            ravvisata tuttavia la necessità di una riformulazione della disposizione testé richiamata, affinché la competenza ivi attribuita al Ministro delle comunicazioni non assuma la forma di una mera facoltà a provvedere,

            rilevato poi, con riferimento all'articolo 7, comma 2, che la possibilità per le amministrazioni comunali di stipulare apposite convenzioni affinché talune operazioni tipicamente postali siano effettuate presso esercizi commerciali, debba essere considerata quale ipotesi residuale, alla quale ricorrere solo laddove non sussistano oggettivamente le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale,

            considerato, sempre con riferimento all'articolo 7, comma 2, che non appaiono chiaramente determinati i soggetti con i quali l'amministrazione comunale può stipulare le convenzioni ivi previste e che andrebbe altresì meglio precisato l'oggetto delle «altre prestazioni» che potrebbero essere effettuate presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            1) procedano le Commissioni di merito ad una riformulazione dell'articolo 7, comma 1, nel senso di sostituire le parole: «può

 

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provvedere ad assicurare» con le seguenti: «provvede ad assicurare», al fine di evitare che la competenza ivi attribuita al Ministro delle comunicazioni non assuma la forma di una mera facoltà a provvedere;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 2, comma 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale dovrà essere definito l'elenco dei piccoli comuni, sia accompagnato da una relazione in cui siano specificati, con riferimento alle tipologie di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e e) dello stesso articolo 2, i parametri di riferimento utilizzati ai fini della predisposizione dell'elenco stesso;

            b) all'articolo 3, comma 8, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso il soggetto attuatore del programma larga banda in tutte le aree sottoutilizzate del Paese, Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia SpA, ai sensi della legge 14 maggio 2005, n. 80»;

            c) all'articolo 3, comma 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire le parole: «l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite» con le seguenti: «la ricezione via satellite, l'installazione di antenne collettive per l'estensione della copertura del territorio con soluzioni abilitanti alla larga banda»;

            d) all'articolo 7, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

                1) precisare che la possibilità per le amministrazioni comunali di stipulare le apposite convenzioni ivi previste costituisca una soluzione alla quale ricorrere solo nei casi in cui non sussistano oggettivamente le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale,

                2) specificare i soggetti con i quali l'amministrazione comunale può stipulare le convenzioni ivi previste;

                3) precisare quale sia l'oggetto delle «altre prestazioni» che, in forza delle predette convenzioni, potrebbero essere effettuate presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge nn. 15, 1752 e 1964, recante «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni»;

            rilevato che il provvedimento reca una serie di misure in favore dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

 

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            sottolineato, in linea generale, che il provvedimento è volto a promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e a tutelarne e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale, favorendo l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico;

            rilevato altresì che il provvedimento mira a favorire, attraverso varie forme di incentivazione, anche economica, l'insediamento di attività e servizi nei piccoli comuni, la gestione collettiva di servizi di comune interesse, come i servizi scolastici, postali, sociali, energetici e turistici, l'incremento abitativo e la valorizzazione dei prodotti, in particolare agricoli;

            rilevata l'esiguità delle risorse finanziarie stanziate per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 12;

            sottolineata l'esigenza di un migliore coordinamento tra il testo in esame e le altre disposizioni normative in vigore che prevedono forme di sostegno a favore delle piccole realtà territoriali, come la legge 31 maggio 1994, n. 97, sulle zone montane;

            sottolineando infine l'esigenza di procedere ad interventi normativi che favoriscano la riorganizzazione e l'accorpamento delle realtà amministrative locali, così da migliorare in prospettiva la funzionalità della struttura amministrativa del Paese;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di richiamare, oltre al patrimonio naturale, rurale e storico-culturale, anche quello rappresentato dalle tradizioni produttive dell'artigianato locale, inserendo, dopo le parole: «custodito in tali comuni,» le seguenti: « compreso quello rappresentato dalle tradizioni produttive dell'artigianato locale,»;

            b) all'articolo 2, si valuti l'opportunità di coordinare le tipologie dei comuni ivi indicate con le analoghe definizioni contenute in altre normative recanti agevolazioni a realtà socio-economiche analoghe, in particolare la legge 31 gennaio 1994, n. 97;

            c) all'articolo 3, comma 7, si valuti l'opportunità di mantenere il richiamo all'intesa con la società Sviluppo Italia Spa, ovvero di definire gli effettivi compiti che essa è chiamata a svolgere, anche in relazione al processo di riorganizzazione attualmente in corso nella società stessa;

            d) all'articolo 5, comma 1, si valuti l'opportunità di sopprimere l'inciso «che utilizzano in particolare prodotti primari tipici locali dei piccoli comuni, anche associati», che sembra suscettibile di creare limiti e difficoltà nell'applicazione delle disposizioni agevolative;

            e) all'articolo 6, si valuti la congruità dal punto di vista economico, nonché dell'efficacia dell'azione amministrativa, della prevista priorità a favore dei piccoli comuni per quanto concerne

 

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l'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di e-Government e degli altri progetti pubblici di innovazione tecnologica;

            f) all'articolo 9, si preveda la possibilità per i piccoli comuni di disciplinare, senza vincoli in relazione al numero massimo di giornate mensili, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di artigianato, commercio e somministrazione, la possibilità per gli artigiani residenti di mostrare e vendere i propri prodotti in apposite aree; inoltre, al medesimo articolo, al fine di favorire il mantenimento o il trasferimento nei piccoli comuni delle attività di artigianato tradizionale, si valuti l'opportunità di introdurre un comma finalizzato a prevedere, da parte del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione delle attività artigiani e degli antichi mestieri da sostenere;

            g) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di estendere le agevolazioni anche al settore dell'energia elettrica, al fine di incentivare l'autosufficienza energetica, con particolare riferimento ai processi connessi alla microgenerazione;

            h) all'articolo 12, si valuti l'opportunità di integrare l'elenco delle misure attivabili a valere sul Fondo, anche al fine di consentire una diminuzione delle imposte gravanti sulle attività economiche localizzate nei piccoli comuni, in linea con quanto già previsto all'articolo 32, comma 4, della legge n. 289/2002, dall'articolo 3, comma 1, lett. e), n. 4, della legge n. 80/2003 e dai commi 54-56 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004; inoltre, al medesimo articolo, si valuti la possibilità di estendere le misure di incentivazione previste dalle lettere a), b) e c) del comma 2, anche in favore degli immobili adibiti a botteghe artigianali, storiche e per lo svolgimento degli antichi mestieri;

            i) all'articolo 13, comma 2, si estenda il concerto anche al Ministro per lo sviluppo economico; inoltre, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Associazioni di categoria per lo sviluppo di progetti di promozione imprenditoriale e di insediamento produttivo, nonché di iniziative volte al recupero ed alla valorizzazione di antichi mestieri, prevedendo anche la possibilità di sviluppo di filiere corte e di rilocalizzazione di attività di produzione e di servizio.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

        esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 15, n. 1752 e n. 1964 recante «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 10 dell'articolo 3, laddove è prevista per i genitori la possibilità di richiedere (all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità previste dall'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396), che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel loro comune di residenza, anche qualora il parto si sia verificato presso il territorio di altro comune, eliminando il limite per cui quest'ultimo debba essere ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 15 Realacci, n. 1752 Crapolicchio e n. 1964 La Loggia: «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni»;

            considerato che:

                in coerenza con le condivisibili e apprezzabili finalità del provvedimento, appare opportuno potenziare e precisare gli interventi a sostegno delle attività agricole, considerata la rilevanza che l'agricoltura assume rispetto alla realtà economica, sociale e culturale dei piccoli comuni;

                in particolare, risulta opportuno inserire tra le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 12 specifiche misure rivolte a favorire l'accorpamento dei terreni agricoli, in modo da rafforzare le imprese e garantire una maggiore tutela del territorio, e riservare a tali misure una quota significativa, non inferiore al 30 per cento, del fondo di cui

 

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al medesimo articolo 12; di conseguenza risulterebbe altresì opportuno, nei limiti delle risorse reperibili, incrementare la dotazione del suddetto fondo;

                con riferimento al comma 7 dell'articolo 3, si segnala l'esigenza di distinguere, relativamente alla destinazione degli immobili dismessi, la destinazione ad attività di insediamento e di incubatori di impresa, che può essere ricondotta alle competenze di Sviluppo Italia, dall'attività di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, che attiene piuttosto alle competenze di Buonitalia S.p.A. e delle strutture e dei servizi di promozione delle regioni;

                con riferimento al comma 3 dell'articolo 4, appare opportuno prevedere, nei piccoli comuni, limiti di importo più elevati sia per quanto concerne la facoltà per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, sia per quanto concerne le attività di vendita diretta; appare altresì opportuno precisare espressamente che tali disposizioni si applicano anche alle cooperative agricole e forestali;

                con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, si osserva che si tratta di iniziative già adesso comprese tra le funzioni di competenza del Ministero delle politiche agricole e che è già attivo un apposito portale telematico destinato a scopi di promozione, gestito da ISMEA;

                con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, occorre evidenziare che si tratta di misure che hanno valore soltanto indicativo e che non devono creare sovrapposizioni con la disciplina delle denominazioni riconosciute;

                con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, si rileva che il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, integrando il testo del comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ha già stabilito, in via generale, che gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali;

                più in generale, con riferimento alle disposizioni in materia di attività agricole contenute nell'articolo 5, si segnala l'opportunità di introdurre misure volte a promuovere ed agevolare il rapporto diretto fra produttori e consumatori, organizzando apposite aree pubbliche di promozione e vendita diretta di prodotti tipici locali;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) con riferimento al comma 7 dell'articolo 3, si preveda, in modo distinto, una destinazione degli immobili dismessi ad attività di insediamento e di incubatori di impresa, per la quale si può prospettare la collaborazione con Sviluppo Italia, e una destinazione ad attività di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, per la quale si può prospettare la collaborazione con la società Buonitalia S.p.A. e con le strutture e i servizi di promozione delle regioni;

            2) con riferimento al comma 3 dell'articolo 4, si preveda che nei piccoli comuni i limiti di importo per la stipula diretta di contratti

 

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di appalto con gli imprenditori agricoli, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono innalzati a 100 mila euro nel caso di imprenditori singoli e a 600 mila euro nel caso di imprenditori in forma associata; analogamente, si preveda che nei piccoli comuni i limiti di importo per la vendita diretta, di cui al comma 8 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 228 del 2001, sono innalzati a 320 mila euro per gli imprenditori individuali e a 8 milioni di euro per le società; si precisi, infine, che le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle cooperative agricole e alle cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

            3) con riferimento all'articolo 5, si riformuli il comma 2, facendo riferimento ai «prodotti agroalimentari tipici o locali», anziché ai «prodotti agroalimentari tradizionali», prevedendo la dicitura «Territorio di produzione del ...» e specificando che l'indicazione dei prodotti nella cartellonistica dei comuni non è in ogni caso costitutiva di diritti e non determina riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è associato;

            4) con riferimento al medesimo articolo 5, si sopprima il comma 4;

            5) con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, si preveda, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un obbligo, anziché una facoltà;

            6) con riferimento all'articolo 12, comma 2, si inserisca tra le misure di agevolazione fiscale che sono finanziate a valere sul fondo di cui al medesimo articolo, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, situati nei piccoli comuni, nel caso in cui il trasferimento abbia luogo a favore di imprenditori agricoli, anche non professionali, e permetta alla parte acquirente di accorpare terreni agricoli, anche non confinanti, situati nel territorio del medesimo comune e aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari; si preveda quindi di riservare una quota del fondo non inferiore al 30 per cento delle disponibilità al finanziamento di tali agevolazioni; si preveda altresì, per i suddetti atti di trasferimento, l'applicazione del comma 5 dell'articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994 (riduzione degli onorari notarili ad un sesto); si disponga, infine, che l'applicazione delle agevolazioni in questione ha luogo a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato; la dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili; nel caso di violazione degli obblighi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5-bis;

            7) con riferimento al decreto di cui al comma 3 dell'articolo 13, si preveda anche il concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

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        e con le seguenti osservazioni:

            1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 5, oppure fare esplicito riferimento al rafforzamento del portale telematico già gestito da ISMEA;

            2) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 12;

            3) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una norma specifica volta a introdurre e rafforzare la filiera corta (rapporto diretto tra produttore e consumatore), organizzando apposite aree pubbliche di promozione e vendita diretta di prodotti tipici locali.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 15 Realacci e abb. in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni;

            rilevata la necessità di assicurare la conformità degli strumenti di promozione e sostegno dei piccoli comuni con l'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alle norme in materia di aiuti di Stato alle imprese;

            considerata, altresì, l'opportunità che il testo unificato delle proposte di legge in esame tenga conto delle potenzialità derivanti, in termini soprattutto finanziari, della programmazione dei fondi strutturali nell'ambito della politica di coesione 2007-2013, di cui alla decisione 2006/702/CE, soprattutto in vista dell'approvazione, da parte della Commissione europea, del Quadro Strategico Nazionale (QSN) dell'Italia per gli anni 2007-2013;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di assicurare che nella individuazione degli interventi a favore di piccoli comuni, inclusi i piccoli comuni e le frazioni di comuni che sono isole, e delle relative fonti di finanziamento si tenga conto del sostegno offerto dai fondi strutturali nell'ambito della politica di coesione 2007-2013;

            b) valutino le Commissioni di merito altresì l'opportunità di precisare che l'erogazione delle agevolazioni, di cui al comma 5

 

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dell'articolo 12, del testo unificato è subordinata alla compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo unificato della proposta di legge n. 15 e abbinate, in corso di esame presso la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, che reca disposizioni volte a promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nei piccoli comuni, come definiti ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, nonché a tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali;

            considerato che l'articolo 1 statuisce che le suddette finalità sono perseguite nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione; che le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal predetto titolo V della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle suddette finalità; che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonché, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, alla definizione di interventi destinati alle medesime finalità della legge;

            considerato che appare inopportuna la rigida fissazione di 5.000 abitanti quale criterio di individuazione dei comuni destinatari dell'intervento legislativo;

            rilevato che l'articolo 3 dispone che le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possano promuovere iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

            considerato che l'articolo 3 prevede inoltre che le regioni possano promuovere la realizzazione di opere tese alla cablatura degli edifici situati nei predetti piccoli comuni ed alla diffusione di servizi via banda larga, nonché possano incentivare l'adozione di misure atte

 

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a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiali di costruzione locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati delle linee elettriche e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione;

            considerato che l'articolo 4, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile ed un equilibrato governo del territorio, dispone che lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurino, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali; che le regioni e le province possano privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei suddetti servizi, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi;

            rilevato che l'articolo 8 prevede che le regioni e gli enti locali possano stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; che l'articolo 10 stabilisce, al fine di assicurare il servizio di erogazione dei carburanti, che i comuni, le province e le regioni, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possano prevedere specifiche agevolazioni: che l'articolo 11 dispone che le regioni possano prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni nei quali la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi;

            rilevato che l'articolo 12 istituisce il fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, stabilendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provveda annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni; rilevato altresì che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono altresì essere stabiliti le modalità, i criteri e i limiti per il riconoscimento di un credito di imposta alle persone fisiche e giuridiche che effettuano operazioni di sponsorizzazione in favore dei piccoli comuni, per la salvaguardia e la valorizzazione dei comuni stessi, con particolare riferimento alle attività turistiche, artigianali, culturali, sportive e ricreative e sociali;

            considerato che l'articolo 13 istituisce un fondo per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi volti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni e a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni; che all'individuazione delle tipologie di interventi

 

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che possono essere finanziati si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede a individuare gli specifici destinatari dei contributi:

            rilevato che le disposizioni del testo appaiono prevalentemente riconducibili alle previsioni dettate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociali e per rimuovere gli squilibri economici e sociali; che rientrano inoltre nell'ambito delle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

            considerato che le disposizioni relative ad interventi, anche finanziari, delle regioni, delle province e dei comuni, non hanno contenuto direttamente precettivo, ma prospettano facoltà la cui attivazione è rimessa ai singoli enti, nella propria autonomia normativa ed amministrativa; rilevato che il testo reca disposizioni che appaiono riconducibili alle materie «governo del territorio», «ordinamento della comunicazione» e «istruzione», assegnate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni;

            preso atto che l'articolo 1 sancisce che le finalità della legge debbano essere perseguite nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito se non sia opportuno procedere alla disciplina di sostegno dei piccoli comuni nel quadro di un già avviato disegno organico di riforma in materia di enti locali (cosiddetto «Codice delle autonomie») e ciò con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15 del testo in esame;

            b) valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità, ai fini di equità perequativa, di prevedere, con riferimento all'articolo 2, un margine di oscillazione pari al dieci per cento del parametro di 5.000 abitanti ivi fissato per indicare la definizione di piccoli comuni cui si applica il testo in esame;

          c) valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, con riguardo agli articoli 12 e 13, i decreti ministeriali istitutivi, rispettivamente, del Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni e del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata.

 

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TESTO UNIFICATO
delle Commissioni

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Art. 1.
(Finalità della legge).

      1. La presente legge, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha lo scopo di promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di nuove tecnologie e di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico.
      2. Le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal titolo V della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
      3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonché, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, alla definizione di interventi destinati alle finalità della presente legge.

Art. 2.
(Definizione di piccoli comuni).

      1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti,

 

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compresi in una delle seguenti tipologie:

          a) comuni il cui territorio presenti significativi fenomeni di dissesto o sia interessato da rilevanti criticità ambientali;

          b) comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali si sia verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento effettuato nel 1981;

          c) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

          d) comuni siti in zone, in prevalenza montane o rurali, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni, ovvero il cui territorio sia connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati;

          e) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c) e d) alle quali destinare gli interventi previsti dalla presente legge.

      2. I comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani, non beneficiano delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei piccoli comuni ai sensi dei commi 1 e 2, integrato da una relazione dettagliata circa i parametri adottati.

 

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      4. L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure di cui al citato comma 3.
      5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla data di assegnazione.

Art. 3.
(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

      1. Lo Stato e le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere iniziative per favorire l'associazionismo dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme dell'unione di comuni e, per i territori montani, della comunità montana, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
      2. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o ad un soggetto esterno all'ente.
      3. In conformità con l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nei comuni di cui al comma 2 le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento

 

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deve essere dipendente di ruolo o a tempo determinato, secondo la normativa vigente.
      4. Ai comuni di cui al comma 2 non si applicano le seguenti disposizioni:

          a) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;

          b) articolo 128, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

          c) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

          d) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2000.

      5. Al fine di favorire, nei comuni di cui al comma 2, il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e ogni altro servizio, può essere utilizzata, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
      6. I comuni di cui al comma 2, anche in associazione o partecipazione tra di loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e il recupero dei beni di cui al primo periodo nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

 

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e successive modificazioni, in una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.
      7. I comuni di cui al comma 2 possono acquisire, al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, o stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilitate e delle case cantoniere dell'ANAS Spa, nonché di caserme dismesse, di edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso e di tutti gli edifici demaniali dismessi, al fine di destinarli, anche ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ad attività di insediamento e di incubatori di impresa, anche in collaborazione con la società Sviluppo Italia Spa, ovvero a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, anche in collaborazione con la società Buonitalia Spa, nonché per altre attività comunali.
      8. Le regioni possono promuovere interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici situati nei comuni di cui al comma 2 e alla diffusione di servizi via banda larga nei medesimi comuni.
      9. Le regioni possono altresì incentivare l'adozione da parte dei comuni di cui al comma 2 di misure atte a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiali di costruzione locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati delle linee elettriche e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.
      10. Per favorire il riequilibrio anagrafico e promuovere e valorizzare le nascite nei comuni di cui al comma 2, il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del
 

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Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che i genitori residenti in uno dei comuni di cui al medesimo comma 2 possano richiedere, all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità di cui al citato articolo 30, che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di residenza dei genitori, anche qualora il parto si sia verificato in un altro comune, purché ricompreso nel territorio della medesima provincia. Le modifiche e le integrazioni di cui al periodo precedente prevedono, in particolare, che dagli atti dello stato civile risulti, oltre al luogo elettivo di nascita, anche il luogo dove il parto sia effettivamente avvenuto, e che si registri l'accordo tra i genitori sulla scelta del comune di residenza quale luogo di nascita.
      11. All'articolo 135, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le parole: «, con particolare riferimento al territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti».

Art. 4.
(Attività e servizi).

      1. Per garantire finalità di sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali, alla tutela del ciclo idrico, al risparmio e alla efficienza energetici, all'uso delle fonti rinnovabili.
      2. Ai fini di cui al comma 1, presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali ovvero per le funzioni

 

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inerenti all'e-Government e connessi alle tecnologie ICT, nei quali concentrare una pluralità di servizi quali i servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.
      3. Per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, i comuni possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
      4. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di cui al comma 2, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

Art. 5.
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può favorire, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, eventualmente anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali, che utilizzano in particolare prodotti primari tipici locali dei piccoli comuni, anche associati, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000.
      2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi

 

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prodotti agroalimentari tipici o locali, preceduti dalla dicitura: «Territorio di produzione del ....» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo. L'indicazione dei prodotti di cui al presente comma non è costitutiva di diritti e non determina riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è associato.
      3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali, per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare, i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 6.
(Programmi di e-Government).

      1. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di e-Government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero gli interventi in campo ICT connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi e le iniziative che prevedono l'associazione nei Centri di Servizio Territoriali (CST), anche attraverso la fruizione del sistema wi-max.
      2. Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai

 

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sensi del comma 2, lettera g), dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata.

Art. 7.
(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

      1. Il Ministero delle comunicazioni può provvedere ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi nei piccoli comuni.
      2. I piccoli comuni, nel cui territorio insista uno sportello postale, possono affidare il servizio di tesoreria a Poste italiane Spa.
      3. L'amministrazione comunale, nei casi in cui non sussistano le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale, può altresì stipulare apposite convenzioni, di intesa con le organizzazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali, e dei vaglia postali, nonché le altre prestazioni, possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale.
      4. Il Ministero delle comunicazioni può provvedere, altresì, ad assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni e di garantire nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.

Art. 8.
(Istituti scolastici).

      1. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici

 

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regionali del Ministero della pubblica istruzione per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
      2. Nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
      3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane e non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.

Art. 9.
(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali e di attività artigiane).

      1. Gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere esclusivamente i beni di propria produzione, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese. I comuni competenti determinano le modalità di svolgimento e individuano annualmente le aree a ciò deputate e i giorni in cui è consentita la vendita.
      2. I piccoli comuni possono deliberare l'apertura degli esercizi commerciali previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d),

 

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del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 10.
(Sistema distributivo dei carburanti).

      1. Con specifico riferimento ai piccoli comuni, il servizio di erogazione dei carburanti costituisce servizio fondamentale.
      2. Al fine di assicurare tale servizio nei piccoli comuni, i comuni, le province e le regioni, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono prevedere specifiche agevolazioni.

Art. 11.
(Servizi di telefonia).

      1. Con specifico riferimento ai piccoli comuni, i servizi di telefonia fissa e di telefonia mobile costituiscono servizi fondamentali. L'Autorità per la garanzia delle comunicazioni vigila affinché nei piccoli comuni venga assicurata un'adeguata copertura e fornitura dei servizi.

Art. 12.
(Agevolazioni in materia di servizio idrico).

      1. Le regioni possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

Art. 13.
(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni).

      1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

 

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è istituito, a decorrere dall'anno 2009, un apposito fondo.
      2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, nei limiti di spesa di cui al comma 7, sono destinate alla copertura delle minori entrate derivanti:

          a) da misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;

          b) da misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche;

          c) da premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per un decennio;

          d) da premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un quinquennio, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune.

      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede annualmente alla determinazione delle misure di cui al comma 2, lettera b), nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede altresì annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d).
      5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono altresì essere stabiliti le modalità, i criteri e i limiti per il riconoscimento di un credito di imposta, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 e nei limiti di spesa di cui al

 

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comma 7, alle persone fisiche e giuridiche, che effettuano operazioni di sponsorizzazione in favore dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, indicati nell'elenco di cui al successivo comma 3 del citato articolo 2, per la salvaguardia e la valorizzazione dei comuni stessi, con particolare riferimento alle attività turistiche, artigianali, culturali, sportive, ricreative e sociali.
      6. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
      7. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Programmi di spesa).

      1. Nei programmi di spesa finanziati con le risorse rivenienti dall'otto per mille e dal gioco del lotto destinate ai beni culturali, è attribuita priorità ai progetti presentati dai piccoli comuni, ai quali è riservata una percentuale di spesa non inferiore al 30 per cento.

Art. 15.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 40 milioni di

 

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euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, un fondo per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni come definiti ai sensi della presente legge e a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.
      2. All'individuazione delle tipologie di interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296).

      1. All'articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono

 

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aggiunte in fine le seguenti parole: «per gli anni 2008 e 2009 il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito al 25 per cento».

Art. 17.
(Clausola di invarianza della spesa).

      1. Salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 15, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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