Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2329

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2329




-    
 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CESA, CASINI, VOLONTÈ, ADOLFO, CIRO ALFANO, BARBIERI, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, CIOCCHETTI, COMPAGNON, D'AGRO, D'ALIA, DE LAURENTIIS, DELFINO, DIONISI, DRAGO, FORLANI, FORMISANO, GALATI, GALLETTI, GIOVANARDI, GRECO, LUCCHESE, MARCAZZAN, MARTINELLO, MAZZONI, MELE, MEREU, OPPI, PERETTI, ROMANO, RONCONI, RUVOLO, TABACCI, TASSONE, TUCCI, VIETTI, ZINZI

Modifiche all'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, agli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e all'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in materia di valutazione del comportamento degli studenti

Presentata il 6 marzo 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi mesi, la stampa quotidiana e i notiziari televisivi hanno ampiamente riportato una serie numerosa di episodi di teppismo accaduti nelle scuole, provocando comprensibile sconcerto presso l'opinione pubblica.
      Il fenomeno, recentemente denominato bullismo, esiste in tutti i Paesi, ma gli atti di violenza subìti o compiuti sembrano risultare più gravi e frequenti in Italia che altrove.
      Occorrerebbe, innanzitutto, conoscere a fondo questo problema complesso. Nel contesto in cui esso si sviluppa si notano alcuni elementi, costituiti da disturbi della condotta, i quali lo maturano e lo diffondono, con un impatto sociale gravido di conseguenze negative, soprattutto nell'ambito del sistema educativo, ove si rischia di compromettere l'efficacia dell'istruzione e della formazione.
      Rinunziando sia ad approfondire i contributi teorici che si sono succeduti nel tempo sull'argomento, sia a valutare i diversi tipi di spiegazione di volta in volta
 

Pag. 2

forniti (sul piano religioso, giuridico, sociale, medico, psicopedagogico), e senza altresì indugiare in una classificazione del comportamento aggressivo e dei livelli del medesimo, importa domandarsi quali strumenti debbano adibirsi per arginare la crescita vertiginosa degli episodi registrati oramai quasi quotidianamente.
      Si tratta di riportare la legalità nella scuola, un clima di serenità e di fiducia nel corpo insegnante. Oggi purtroppo - e le testimonianze non mancano - varcare la soglia degli istituti scolastici significa per il corpo docente entrare in trincea, spesso senza neppure la luce di una speranza di vittoria.
      La presente proposta di legge, che si affida al giudizio e all'approvazione della Camera, si propone di indicare una possibile soluzione, fermo restando che è dovere delle istituzioni apprestare le condizioni affinché questi problemi vengano analizzati a fondo e siano forniti gli strumenti necessari per affrontare le cause profonde del problema, le quali esulano tuttavia dall'ambito strettamente scolastico.
      Il testo della proposta di legge, pertanto, punta essenzialmente, nel breve termine, a contrastare il comportamento aggressivo attraverso l'introduzione o la reintroduzione di disposizioni che, ai fini dell'accesso degli scolari o degli studenti alle classi successive o all'ammissione alle sessioni d'esame, prescrivano l'espressione di un giudizio sul loro comportamento. Non si tratta soltanto di restituire al vecchio voto di condotta l'autorevolezza che interventi legislativi succedutisi nel tempo hanno svuotato dell'efficacia di cui godeva nel passato: si tratta soprattutto di far emergere una motivata valutazione della maturità, responsabilità e correttezza degli atteggiamenti dei ragazzi e dei giovani in relazione all'ambito sociale in cui si svolge la loro vita scolastica. Taluno potrà forse affermare che quest'iniziativa costituisce un passo indietro rispetto a certe tendenze del sistema educativo e dei processi di apprendimento; tuttavia, l'evidente deterioramento del vivere sociale impone interventi, anche drastici, volti a ripristinare il senso di responsabilità e le regole della civile convivenza e del rispetto tra le persone.
      In particolare, la proposta presentata ripristina il voto minimo di otto decimi in condotta quale condizione per la promozione alla classe successiva nelle scuole medie superiori, intervenendo sulla formulazione dell'articolo 193, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; viene per conseguenza soppressa la disposizione abrogativa contenuta nell'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
      Poiché tuttavia la citata disposizione del testo unico cesserà di applicarsi con il definitivo passaggio al nuovo ordinamento dell'istruzione superiore, previsto dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, si provvede contestualmente a modificare tale decreto, che disciplina il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. Pertanto, intervenendo sull'articolo 13, comma 3, di quel decreto legislativo, si specifica che l'ammissione al biennio successivo è espressamente subordinata alla positiva valutazione del comportamento tenuto dallo studente, mentre l'ammissione al secondo anno di ciascun biennio può essere negata ove risultino non solo - come è già previsto - gravi lacune nell'istruzione o nella formazione, ma anche in presenza di significative mancanze nel comportamento tenuto dallo studente.
      Analoghe modificazioni - con i temperamenti opportuni in relazione alla minore età e maturità degli allievi - si propongono per il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, relativo al primo ciclo dell'istruzione. Così, all'articolo 8, concernente la valutazione nella scuola primaria, si prevede che l'ammissione al periodo biennale o alla classe successiva può essere negata per gravi o reiterate mancanze riferite al comportamento dell'alunno. Analogamente all'articolo 11, concernente la scuola secondaria di primo grado. In quest'ambito si stabilisce altresì
 

Pag. 3

che, qualora siano rilevate mancanze nel comportamento, la scuola preveda appositi interventi volti a emendarle, così come è già disposto per le lacune nell'istruzione dell'allievo.
      Le misure proposte non sono certo sufficienti, di per sé sole, per ovviare ad un fenomeno complesso che investe tutti i settori della vita sociale (si pensi soltanto - ed è problema di questi giorni - alla violenza nelle manifestazioni sportive, o all'aggressività che si manifesta tra le persone nei più vari casi della vita quotidiana): il degrado nelle forme della vita associata costituisce una vera e propria situazione di emergenza diffusa.
      La scuola è tuttavia il primo luogo nel quale il fanciullo e il giovane vengono a contatto con gli altri nell'ambito di un'organizzazione sociale, che richiede la condivisione e il rispetto di un complesso di doveri e di regole, dei quali essi dovranno divenire consapevoli per il loro futuro di uomini e di cittadini. Si tratta, quindi, di un investimento a lungo termine, che, unitamente ad altre misure di diverso tipo, può dare ottimi frutti, secondo quanto insegna l'antica saggezza cinese: «Se fai piani per un anno, semina grano; se fai piani per un decennio, pianta un albero; se fai piani per la vita, educa delle persone».
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ad otto decimi in condotta».

      2. Al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 8, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

      «2-bis. L'ammissione al periodo biennale o alla classe successiva può essere negata per gravi o reiterate mancanze riferite al comportamento dell'alunno»;

          b) all'articolo 11:

      1) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla correzione delle mancanze riferite al comportamento dell'alunno»;
      2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. L'ammissione al terzo anno o alla classe successiva all'interno del periodo biennale può essere negata per gravi o reiterate mancanze riferite al comportamento dell'alunno».

      3. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo periodo, le parole: «ivi compreso il comportamento degli studenti» sono sostituite dalle seguenti: «nonché alla positiva valutazione del comportamento tenuto dallo studente»;

 

Pag. 5

          b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere negata ove risultino gravi lacune nell'istruzione o nella formazione, ovvero significative mancanze nel comportamento tenuto dallo studente».

      3. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono soppresse le parole: «articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole: "e ad otto decimi in condotta";».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su