Frontespizio Relazione Pareri Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1746-undevicies-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1746-undevicies-A



 

Pag. 1

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

presentata alla Presidenza il 30 marzo 2007

(Relatore: MARIANI)

sul

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano

Presentato il 1o ottobre 2006

(Già articolo 208 del disegno di legge n. 1746 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006)


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La VIII Commissione propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge 1746-undevicies, che reca un contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI), nonché l'incremento del contributo ordinario in favore dello stesso CAI.

1)  Premessa: la natura del provvedimento e le sue finalità.

      Il disegno di legge in questione risulta dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 2006, di alcune disposizioni del disegno di legge finanziaria per il 2007

 

Pag. 2

(presentato dal Governo), in quanto non ritenute compatibili con il contenuto proprio della legge finanziaria ai sensi della legge n. 468 del 1978. Lo stralcio ha riguardato, in particolare, la disposizione relativa all'assegnazione di un contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI, che è stata quindi assegnata alla VIII Commissione, la quale ha successivamente stabilito, nel corso dell'esame in sede referente, di apportare modifiche e integrazioni alla disposizione stralciata, definendo infine un testo nel quale è stato aggiunto, tra l'altro, anche l'adeguamento del contributo annuo al CAI.
      Al riguardo, appare opportuno ricordare che il contributo in questione trae le sue solide motivazioni dalla importante tradizione legata all'attività del Corpo del soccorso alpino, che è composto da circa 7.000 tecnici, tutti soci del CAI, che operano in qualità di volontari lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con un ricambio annuale di 400-500 unità. La struttura territoriale si compone di 21 Servizi Regionali, 33 Zone Alpine con 232 Stazioni e 16 Zone Speleologiche con 29 Stazioni di soccorso. Per citare solo un esempio, nel 2005 il Corpo ha effettuato 5.563 interventi, soccorrendo 6.020 persone e impegnando 25.565 volontari. L'attività addestrativa si svolge seguendo programmi consolidati messi a punto dalle otto Scuole nazionali, alle quali è demandata la formazione dei vari operatori tecnici. Il Corpo è annoverato tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile ed è inserito nel Servizio sanitario nazionale.
      Si ricorda, in proposito, che la legge 21 marzo 2001, n. 74, ha provveduto a disciplinare specificamente la materia del soccorso alpino e speleologico, riconoscendo, innanzitutto, «il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del CNSAS del CAI». Nell'attività di soccorso il Corpo opera in collaborazione con altri enti (Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato), avendo tuttavia la titolarità del coordinamento dei soccorsi in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, come disposto dall'articolo 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). Poiché, peraltro, l'attività del Corpo è affidata a volontari, l'onere a carico del bilancio dello Stato è assai limitato, rispetto a quello che risulterebbe con una gestione del servizio di soccorso praticata su base professionale. Infatti, nel bilancio di previsione 2007 il contributo dello Stato per le attività del CNSAS è pari a 613.166 euro, cui vanno aggiunti 449.446 euro quale contributo per l'assicurazione dei volontari e per la gestione del centro di coordinamento del Corpo. Nell'esercizio 2006 il contributo al CNSAS era pari a 963.166 euro, quindi maggiore di 350 mila euro rispetto allo stanziamento per il 2007. Ciò è dovuto al fatto che il decreto-legge n. 136 del 2004, all'articolo 8-octies, ha attribuito al Corpo un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
      Per questi motivi, la VIII Commissione propone all'Assemblea l'approvazione del presente disegno di legge, il cui esame in sede referente si è concluso al termine di una intensa attività istruttoria.

2)  L'attività istruttoria in Commissione e i pareri delle Commissioni competenti.

      La VIII Commissione ha iniziato l'esame preliminare del disegno di legge nella seduta del 21 febbraio 2007. Dopo una ulteriore seduta dedicata all'esame preliminare, la VIII Commissione ha svolto l'esame degli emendamenti, trasmettendo il testo risultante ai pareri delle competenti Commissioni permanenti. La I Commissione ha, quindi, espresso parere favorevole, mentre la V Commissione ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione. La Commissione di merito ha, pertanto, ritenuto di apportare una ulteriore modifica al testo risultante dagli emendamenti, giudicando opportuno recepire i rilievi formulati dalla V Commissione. Il frutto di tale attività istruttoria è, dunque, il

 

Pag. 3

testo che la VIII Commissione propone oggi all'attenzione dell'Assemblea.

3)  Il testo del provvedimento.

      Il disegno di legge in esame, come modificato dalla VIII Commissione, si compone di due articoli. Con l'articolo 1, risultante dallo stralcio del disegno di legge finanziaria per il 2007, come successivamente modificato dalla Commissione, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa di 500.000 euro in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale contributo straordinario per le finalità istituzionali del medesimo Corpo. La copertura degli oneri è a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. A sua volta, l'articolo 2, introdotto con un apposito emendamento nel corso dell'esame in sede referente e poi modificato a seguito del parere reso dalla V Commissione, prevede che il contributo annuo ordinario in favore del Club alpino italiano, di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come elevato, da ultimo, con la legge 24 dicembre 1985, n. 776, sia ulteriormente incrementato di 220.000 euro per l'anno 2007, di 60.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009. Anche in questo caso, la copertura degli oneri è individuata nel fondo speciale di parte corrente.
      In conclusione, nel ribadire una valutazione positiva sul disegno di legge in esame, se ne auspica una rapida approvazione da parte della Camera.

Raffaella MARIANI, Relatore.

 

Pag. 4


torna su
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1746-undevicies del Governo, in materia di Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            considerato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato inoltre che, con riferimento all'articolo 1 del provvedimento in esame, viene altresì in rilievo la materia della protezione civile, attribuita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            considerato che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze reca, limitatamente all'anno 2008, una disponibilità inferiore a quella necessaria a coprire integralmente gli oneri di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge;

            rilevata la necessità di rideterminare nella misura di 60.000 euro per l'anno 2008 l'entità del contributo di cui all'articolo 2, comma 1;

 

Pag. 5

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Articolo 2.
(Contributo ordinario al Club alpino italiano).

        1. Il contributo annuo ordinario in favore del Club alpino italiano è incrementato di 220.000 euro per l'anno 2007, di 60.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009.
        2. All'onere di cui al comma 1, pari a 220.000 euro per l'anno 2007, 60.000 euro per l'anno 2008 e 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare esplicitamente la normativa vigente in materia di contributo ordinario per il Club alpino italiano.

        
 

Pag. 6



TESTO
del disegno di legge
torna su
TESTO
della Commissione
Art. 208.
(Contributo al Club alpino italiano).
Art. 1.
(Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano).

      1. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano per le finalità istituzionali del medesimo Corpo.

      1. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa di 500.000 euro in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale contributo straordinario per le finalità istituzionali del medesimo Corpo.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 2.
(Contributo ordinario al Club alpino italiano).
 

      1. Il contributo annuo ordinario in favore del Club alpino italiano, di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come elevato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, è ulteriormente incrementato di 220.000 euro per l'anno 2007, di 60.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009.

        2. All'onere di cui al comma 1, pari a 220.000 euro per l'anno 2007, 60.000 euro

Pag. 7
  per l'anno 2008 e 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Pareri Progetto di Legge
torna su