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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1746-undevicies-A |
1) Premessa: la natura del provvedimento e le sue finalità.
Il disegno di legge in questione risulta dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 2006, di alcune disposizioni del disegno di legge finanziaria per il 2007
2) L'attività istruttoria in Commissione e i pareri delle Commissioni competenti.
La VIII Commissione ha iniziato l'esame preliminare del disegno di legge nella seduta del 21 febbraio 2007. Dopo una ulteriore seduta dedicata all'esame preliminare, la VIII Commissione ha svolto l'esame degli emendamenti, trasmettendo il testo risultante ai pareri delle competenti Commissioni permanenti. La I Commissione ha, quindi, espresso parere favorevole, mentre la V Commissione ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione. La Commissione di merito ha, pertanto, ritenuto di apportare una ulteriore modifica al testo risultante dagli emendamenti, giudicando opportuno recepire i rilievi formulati dalla V Commissione. Il frutto di tale attività istruttoria è, dunque, il
3) Il testo del provvedimento.
Il disegno di legge in esame, come modificato dalla VIII Commissione, si compone di due articoli. Con l'articolo 1, risultante dallo stralcio del disegno di legge finanziaria per il 2007, come successivamente modificato dalla Commissione, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa di 500.000 euro in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale contributo straordinario per le finalità istituzionali del medesimo Corpo. La copertura degli oneri è a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. A sua volta, l'articolo 2, introdotto con un apposito emendamento nel corso dell'esame in sede referente e poi modificato a seguito del parere reso dalla V Commissione, prevede che il contributo annuo ordinario in favore del Club alpino italiano, di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come elevato, da ultimo, con la legge 24 dicembre 1985, n. 776, sia ulteriormente incrementato di 220.000 euro per l'anno 2007, di 60.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009. Anche in questo caso, la copertura degli oneri è individuata nel fondo speciale di parte corrente.
In conclusione, nel ribadire una valutazione positiva sul disegno di legge in esame, se ne auspica una rapida approvazione da parte della Camera.
Raffaella MARIANI, Relatore.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1746-undevicies del Governo, in materia di Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
considerato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato inoltre che, con riferimento all'articolo 1 del provvedimento in esame, viene altresì in rilievo la materia della protezione civile, attribuita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
La V Commissione,
considerato che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze reca, limitatamente all'anno 2008, una disponibilità inferiore a quella necessaria a coprire integralmente gli oneri di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge;
rilevata la necessità di rideterminare nella misura di 60.000 euro per l'anno 2008 l'entità del contributo di cui all'articolo 2, comma 1;
esprime
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sostituire l'articolo 2 con il seguente:
1. Il contributo annuo ordinario in favore del Club alpino italiano è incrementato di 220.000 euro per l'anno 2007, di 60.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 220.000 euro per l'anno 2007, 60.000 euro per l'anno 2008 e 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare esplicitamente la normativa vigente in materia di contributo ordinario per il Club alpino italiano.
TESTO | |||||||||||||||
1. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano per le finalità istituzionali del medesimo Corpo. |
1. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa di 500.000 euro in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale contributo straordinario per le finalità istituzionali del medesimo Corpo. | ||||||||||||||
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
| 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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| 1. Il contributo annuo ordinario in favore del Club alpino italiano, di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come elevato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, è ulteriormente incrementato di 220.000 euro per l'anno 2007, di 60.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009.
| 2. All'onere di cui al comma 1, pari a 220.000 euro per l'anno 2007, 60.000 euro
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| per l'anno 2008 e 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
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| 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | |
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