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PDL 2392

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2392



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Norme in materia di giudizi di idoneità per l'inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari ordinari

Presentata il 15 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'avvenuta riforma dei concorsi universitari deve costituire un momento di complessiva riflessione sull'assetto delle carriere che si sono sviluppate all'interno dell'università italiana, ponendo rimedio a quelle ipotesi di palese ingiustizia ed iniquità che continuano a perpetuarsi in danno di talune categorie universitarie. Tra queste, una che merita particolare attenzione e rivendica, a buon diritto, norme certe e giuste di inquadramento, nonché chiare prospettive professionali, è la categoria dei tecnici laureati, alla quale il sistema universitario ha prima concesso ampi riconoscimenti, consentendole l'accesso riservato alla qualifica di professore associato, con la riforma recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, concernente il riordinamento della docenza universitaria, e poi l'ha lasciata inesorabilmente scivolare nel più completo ed ingiusto appiattimento sul ruolo del personale amministrativo, con il quale invero essa non condivide alcunché in termini di tipologia di funzioni espletate.
      È noto che in molti atenei il personale tecnico laureato, ormai inquadrato prevalentemente nelle qualifiche di collaboratore tecnico e funzionario tecnico, è utilizzato, in via di fatto e in assenza di formale riconoscimento, con funzioni in larga misura sovrapponibili a quelle dei ricercatori universitari o degli assistenti ordinari: attività scientifica di ricerca, assistenza a studenti, organizzazione di attività seminariali, di supporto didattico, partecipazione a commissioni di esame e, in alcune università, partecipazione a commissioni di laurea.
      Questa situazione, si ribadisce, di grave iniquità ed ingiustizia, cui consegue uno
 

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stato di profonda demotivazione e frustrazione, è resa possibile dalla carenza legislativa del nostro ordinamento al riguardo, che determina le condizioni del perpetuarsi del palese sfruttamento della categoria dei tecnici laureati, cui non sono riconosciute formalmente proprio quelle funzioni (didattiche e scientifiche) in assenza delle quali il loro impegno professionale sarebbe per lo più indefinibile nei contenuti suoi propri.
      Occorre dunque un quadro certo di responsabilità, diritti e doveri per la categoria dei tecnici laureati, che non può continuare ad essere sfruttata in assenza di adeguato riconoscimento giuridico e che invece deve poter continuare ad espletare le funzioni che da sempre esercita con la dignità che le compete.
      Rispetto alle disposizioni recate dalla legislazione in materia di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, la proposta di legge non intende in alcun modo costituire una forma neanche indiretta di sanatoria ope legis, ma, attraverso la previsione di specifici giudizi di idoneità, intende perseguire l'obiettivo di porre in essere le premesse, nell'interesse della stessa università italiana e dell'azione formativa che in essa è stata svolta anche dal personale in questione, per l'adozione di un'adeguata misura atta a porre rimedio ad una situazione ingiusta sul piano giuridico e morale.
      La presente proposta di legge non determina particolari oneri a carico dell'erario, dal momento che si prevede la soppressione dei posti nei ruoli di provenienza del personale giudicato idoneo.
      Occorre, infine, sottolineare che l'inserimento nel ruolo degli assistenti ordinari, ruolo come è noto ad esaurimento, pare in grado di contemperare equamente le esigenze dei tecnici laureati con quelle dei ricercatori universitari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono indetti, per l'anno accademico 2007-2008, giudizi di idoneità ad assistente ordinario, ruolo ad esaurimento, per titoli scientifici e didattici, per il personale tecnico laureato di ruolo, appartenente all'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, che ha avuto accesso alla qualifica di appartenenza con titolo di laurea corrispondente e che ha svolto comprovata attività scientifica e didattica per almeno tre anni.

Art. 2.

      1. L'attività scientifica e didattica svolta è certificata dal preside della facoltà, o dal direttore di istituto o di dipartimento o dal titolare della cattedra alla quale il personale di cui all'articolo 1 afferisce.

Art. 3.

      1. Il giudizio di idoneità è formulato da una commissione costituita da tre professori di ruolo dell'area disciplinare di afferenza del candidato, nominati dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà.

Art. 4.

      1. I posti relativi al personale tecnico laureato di cui all'articolo 1 giudicato idoneo per l'accesso al ruolo degli assistenti ordinari sono soppressi.

Art. 5.

      1. Al personale medico e odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria,

 

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inquadrato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è mantenuta la funzione assistenziale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.


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