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PDL 2364

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2364



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZONI, ADOLFO, D'ALIA, DELFINO, DIONISI, DRAGO, FORLANI, GALLETTI, GRECO, MEREU, TASSONE, TUCCI

Disposizioni in favore del personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, per il rafforzamento dell'attività e la riqualificazione del personale degli uffici giudiziari

Presentata il 14 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - In tutti i Ministeri si è proceduto ad una riqualificazione del personale, compreso il Ministero della giustizia, relativamente al Dipartimento per la giustizia minorile e a quello dell'amministrazione penitenziaria. Così non è stato invece per il personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. I motivi che hanno determinato la mancata progressione in carriera, prevista anche dall'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 aprile 2000, sono numerosi; e tra i più significativi vi sono diverse pronunce giurisdizionali successive a ricorsi di dipendenti che hanno causato il blocco. La presente proposta di legge ha proprio lo scopo di rettificare tale situazione mediante il riconoscimento delle legittime aspettative di chi opera in tale settore con sacrificio e con spirito di abnegazione. Per risolvere i tanti problemi che da tempo affliggono il settore giustizia è necessario, infatti, motivare il personale che contribuisce, quotidianamente e con scarsi mezzi a disposizione, a rispondere alla domanda di giustizia dei cittadini. A confermare, inoltre, tale stato di cose sono i dati piuttosto allarmanti del «comparto giustizia». Secondo tali dati, la dotazione del personale, con riferimento alla pianta organica, è stata notevolmente ridotta su tutto il territorio nazionale. In alcuni uffici il numero delle udienze è stato ridotto per
 

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mancanza di cancellieri per la verbalizzazione. Tale situazione non solo rallenta la conclusione dei processi, determinando gravi disagi per il Paese, ma incentiva altresì il cittadino a richiedere il risarcimento del danno, previsto dalla cosiddetta «legge Pinto», in caso di eccessiva durata del processo.
      Le norme e le finalità perseguite dalla proposta di legge in esame sono direttamente connesse alla funzionalità degli uffici giudiziari, e valgono a consentire la crescita professionale ed economica del personale interessato, sulla base di un'esperienza ormai da tempo maturata. In tal modo si verrebbe a colmare anche quel divario tra la situazione del predetto personale e quella del personale impiegato presso gli altri Ministeri e gli altri dipartimenti dello stesso Ministero della giustizia, in riferimento ai quali il percorso di riqualificazione ha già fatto il suo corso.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Ministero della giustizia-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è autorizzato, in deroga alle norme vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione, ad assumere tutti i soggetti dichiarati idonei nei concorsi pubblici banditi per la copertura di posti del medesimo Dipartimento entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

      1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici giudiziari e in deroga alle norme vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione, il personale del Ministero della giustizia-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella posizione giuridica ed economica superiore.
      2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, le piante organiche del Ministero della giustizia a seguito della ricollocazione del personale degli uffici giudiziari, disposta dal comma 1, nonché le posizioni dirigenziali del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

 

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2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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