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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2288 |
1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Istituzione del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. È istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, analogo a quello del corrispondente ruolo della Polizia di Stato, articolato nelle seguenti qualifiche:
a) commissario penitenziario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
b) commissario capo penitenziario;
c) vice questore aggiunto penitenziario.
2. La dotazione organica del ruolo di cui al presente articolo è costituita da 515 unità»;
b) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis. - (Funzioni dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Le funzioni dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria sono unitarie in ragione dei compiti assegnati al medesimo Corpo dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni. Lo svolgimento della carriera è regolato dalle disposizioni del presente decreto e, sussidiariamente e in quanto compatibili, dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
a) responsabilità dell'area della sicurezza presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, gli istituti penitenziari sedi di incarichi superiori e le scuole di formazione;
b) direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria di diretta attinenza con i compiti e le responsabilità del Corpo di polizia penitenziaria;
c) attività di rappresentanza dell'Amministrazione penitenziaria e del Corpo di polizia penitenziaria, a tutti i livelli e con particolare riferimento ai compiti in materia di sicurezza, nei riguardi degli organi superiori, dell'autorità giudiziaria, delle altre Forze dell'ordine e delle prefetture - uffici territoriali del Governo;
d) attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, e in particolare:
1) collaborare con il dirigente della struttura, formulando proposte ed esprimendo pareri, curando l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal medesimo dirigente e adottando le relative determinazioni, allo scopo di salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari e in tutti i luoghi ove siano presenti detenuti, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignità della persona, e di soddisfare le esigenze di sicurezza della collettività;
2) collaborare con il dirigente della struttura, formulando proposte ed esprimendo pareri, per garantire un trattamento penitenziario conforme a quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
3) collaborare con il dirigente della struttura, formulando proposte ed esprimendo pareri, allo scopo di garantire la tutela della salute delle persone detenute e internate;
4) gestire e coordinare il personale di polizia penitenziaria nel rispetto degli indirizzi e delle direttive impartiti dal dirigente della struttura.
Art. 5-ter. - (Ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria è articolato nelle seguenti qualifiche:
a) primo dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale.
2. Il personale del ruolo speciale, in possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente in materia, può accedere alle qualifiche dirigenziali nei limiti del 20 per cento dei posti messi a disposizione per la qualifica di cui al comma 1, lettera a).
3. La dotazione organica del ruolo di cui al presente articolo è fissata nella tabella C-bis allegata al presente decreto.
Art. 5-quater. - (Nomina a primo o dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria avviene:
a) nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo sono ammessi il personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria e i funzionari di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis, in possesso di qualifica non inferiore a quella di vice questore aggiunto penitenziario con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso di una delle
2. Ai fini del computo delle aliquote di cui al comma 1, lettere a) e b), la frazione di posto è arrotondata per eccesso all'unità in favore dell'aliquota che riporta un resto maggiore, salvo conguaglio fino all'arrotondamento dei resti inferiori da effettuare negli anni successivi.
3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al medesimo comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
4. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, gestionale e tecnico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
5. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 5-quinquies. - (Concorso per la nomina a primo dirigente). - 1. Il concorso per titoli ed esami per la nomina a primo dirigente è indetto annualmente con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di sviluppo delle risorse umane e organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale.
3. Il colloquio e le prove scritte di cui al comma 3 non si intendono superati se il candidato ha riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
4. Il personale che per tre volte non è stato compreso nella graduatoria degli idonei del concorso di cui al comma 1 non è ammesso a ripetere la prova concorsuale.
5. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che, alla data del relativo bando, ha riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
6. Le modalità del concorso di cui al comma 1, le materie oggetto degli esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. La commissione del concorso di cui al comma 1, nominata con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato
Art. 5-sexies. - (Promozione alla qualifica di dirigente superiore). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, ha compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni previste ai sensi del comma 1 fanno effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze nella medesima qualifica.
Art. 5-septies. - (Nomina a dirigente generale). - 1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori.
2. Con decreto del Ministro della giustizia è istituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale, composta dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che la presiede, e dai dirigenti superiori.
3. La commissione consultiva di cui al comma 2 individua i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria trasmette alla commissione consultiva di cui al comma 2 tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole: «Ai vice commissari penitenziari ed» sono soppresse;
2) al comma 5, le parole: «Ai commissari coordinatori penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «Ai vice questori aggiunti penitenziari»;
d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dall'articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche e in economia e commercio, con esami di diritto penale e di procedura penale sostenuti, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima dell'adeguamento disposto ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - (Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo direttivo ordinario). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due
f) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Dimissioni dal corso). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione iniziale di cui all'articolo 9 i commissari penitenziari che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, gli obiettivi formativi previsti per il primo e per il secondo ciclo del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di tre mesi, anche non consecutivi, ovvero per più di sei mesi nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio, se si tratta di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero per maternità, se si tratta di personale femminile.
2. I commissari penitenziari la cui assenza per un periodo superiore a sei mesi è stata determinata da infermità contratta durante il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 9, da infermità dipendente da causa di servizio, da maternità, se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo
g) l'articolo 11 è abrogato;
h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Promozione a vice questore aggiunto penitenziario). - 1. La promozione a vice questore aggiunto penitenziario si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario che ha compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica»;
i) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «vice commissario penitenziario» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto penitenziario»;
l) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20. - (Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. È istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, analogo a quello del corrispondente ruolo della Polizia di Stato, articolato nelle seguenti qualifiche:
a) vice commissario penitenziario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 22, comma 5;
b) commissario penitenziario;
c) commissario capo penitenziario;
d) vice questore aggiunto penitenziario.
2. La dotazione organica di cui al presente articolo è costituita da 200 unità»;
m) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. - (Modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale). -1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte e in un colloquio. Il concorso è riservato al personale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di ispettore superiore-sostituto commissario di polizia penitenziaria, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o equivalente.
2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che alla data del relativo bando ha riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 frequentano un corso di formazione della durata di diciotto mesi presso l'Istituto superiore di studi penitenziari. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della polizia penitenziaria, è svolto secondo programmi e modalità conformi alle norme vigenti in materia di autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, da magistrati, da appartenenti all'Amministrazione dello Stato o da esperti
n) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - (Dimissioni dal corso). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 22, comma 3, i vice commissari del ruolo direttivo speciale che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono nei tempi stabiliti gli obiettivi formativi previsti per il primo e per il secondo ciclo del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di tre mesi, anche non consecutivi, e per più di sei mesi nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, o per infermità dipendente da causa di servizio, se si tratta di personale proveniente da altri ruoli nel Corpo di polizia penitenziaria, ovvero per maternità, se si tratta di personale femminile.
2. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 10.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso di formazione di cui all'articolo 22, comma 3, del presente decreto, determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa prevista dall'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale»;
o) l'articolo 24 è abrogato:
p) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto penitenziario»;
2) alla rubrica, le parole: «Promozione a commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «Promozione a vice questore aggiunto penitenziario»;
q) dopo la tabella C è inserita la tabella C-bis di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge;
r) le tabelle D ed E sono abrogate.
2. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46-bis è sostituito dal seguente
«Art. 46-bis. - (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria). - 1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è compilato, per il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario e di vice questore aggiunto penitenziario, dal dirigente dell'ufficio dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»;
b) l'articolo 47-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 47-bis. - (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le
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2. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le scuole e i servizi dell'Amministrazione penitenziaria è compilato, per il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario e di vice questore aggiunto penitenziario, dal dirigente responsabile dell'area della sicurezza presso la scuola o il servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»;
c) l'articolo 48-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 48-bis. - (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari). - 1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato, per il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario e di vice questore aggiunto penitenziario, dal dirigente responsabile dell'area sicurezza presso l'istituto penitenziario. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria».
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo di polizia penitenziaria che riveste la qualifica
1. All'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 28 luglio 1999, n. 266, le parole: «sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;» sono soppresse.
1. Nelle more dell'istituzione del ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria previsto dagli articoli 5-bis e seguenti del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, le funzioni dei dirigenti sono temporaneamente esercitate dal personale appartenente alle qualifiche apicali del ruolo direttivo ordinario della polizia penitenziaria.
2. Il personale del ruolo speciale in possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente in materia può accedere alle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo nei limiti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 21 maggio 2000, n 146, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei
a) dirigente generale: sessantacinque anni di età;
b) dirigente superiore: sessantatre anni di età;
c) qualifiche inferiori: sessanta anni di età.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, gli appartenenti al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ispettori superiori - sostituiti commissari del Corpo di polizia penitenziaria conseguono la nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente hanno prestato servizio senza demerito.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, i vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente hanno prestato servizio senza demerito.
ALLEGATO 1
[articolo 1, comma 1, lettera a)]
Qualifiche | Numero posti |
Dirigenti generali | 2 |
Dirigenti superiori | 24 |
Primi dirigenti | 72 |
TOTALE | 97 |
Primo Dirigente (72):
Direttore dell'area della sicurezza degli istituti penitenziari (14);
Ufficio del personale presso provveditorati regionali (16);
Area della sicurezza dei provveditorati regionali (16);
Gruppo operativo mobile;
Ufficio per il coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti;
Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo;
Ufficio per la sicurezza del personale e per la vigilanza;
Ufficio del contenzioso;
Ufficio studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali;
Uffici II-IV della Direzione generale del personale e della formazione;
Uffici II-III della Direzione generale risorse materiali dei beni e dei servizi;
Uffici I-II della Direzione generale dei detenuti e del trattamento;
Ufficio dell'Istituto superiore di studi penitenziari formazione area dirigenza e direttivi polizia penitenziaria;
Centro Amministrativo «G. Altavista»;
Segreteria generale del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
Scuole di formazione (9);
Nucleo aeroportuale;
Scuola cinofili;
Responsabile del gruppo sportivo Fiamme azzurre e dell'associazione sportiva;
Astrea;
Sadav.
Dirigente superiore (24):
Responsabile dell'area della sicurezza dei provveditorati regionali (16);
Direzione del gruppo operativo mobile;
Ufficio per il coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti;
Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo;
Direzione dell'ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza;
Direzione generale del personale e della formazione;
Direzione del nucleo centrale cinofili;
Direzione dell'ufficio dell'Istituto superiore di studi penitenziari formazione area dirigenza e direttivi polizia penitenziaria;
Direzione del Servizio di vigilanza sull'igiene e sicurezza dell'Amministrazione della giustizia centrale.
Dirigente generale (2):
Direttore per il coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti;
Direzione per l'attività ispettiva e il controllo».
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