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PDL 2288

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2288



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZONI

Istituzione dei ruoli direttivi, ordinario e speciale, e del ruolo dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria

Presentata il 20 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, rappresenta il più importante e complessivo intervento di riforma dell'amministrazione penitenziaria degli ultimi anni: esso prevede, tra l'altro, la delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati all'istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato, e di un ruolo direttivo speciale.
      Tale delega è stata esercitata dal Governo con il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, che all'articolo 5 prevede l'istituzione del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria e all'articolo 20 l'istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria.
      Successivamente, con il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è stato però attuato il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato. In particolare con il citato decreto legislativo è stata esclusa la qualifica di vice commissario: ciò significa che coloro che frequentano i corsi di formazione acquistano il grado di commissario. La stessa cosa non accade, però, per la polizia penitenziaria, nella quale la frequentazione dei corsi di formazione personale si conclude con l'acquisizione della qualifica di vice commissario. Ciò crea una sperequazione tra i ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e quelli della Polizia di Stato, che l'articolo 12 della citata legge 28 luglio 1998, n. 266, voleva invece far coincidere, rendendo così necessarie le modifiche previste dalla presente proposta di legge.
      La proposta di legge modifica, infatti, il citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ridefinendo i ruoli direttivi, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria, articolandoli in maniera analoga ai corrispondenti ruoli dei commissari
 

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della Polizia di Stato, così come regolati e definiti nel decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
      In particolare la proposta di legge non prevede più, all'interno del ruolo direttivo ordinario, la qualifica di «vice commissario penitenziario» (le cui funzioni sono attribuite al «commissario penitenziario» che ha frequentato l'apposito corso di formazione) mentre la qualifica di «commissario coordinatore penitenziario» è sostituita dalla qualifica di «vice questore aggiunto penitenziario».
      Quanto al ruolo direttivo speciale rimane la qualifica di «vice commissario penitenziario» (previa frequenza dell'apposito corso di formazione), mentre la qualifica di «commissario coordinatore penitenziario» è sostituita con quella di «vice questore aggiunto penitenziario».
      Il personale che riveste la qualifica di vice commissario e di commissario penitenziario sarà inquadrato nella qualifica di commissario capo, mentre il personale che riveste quella di commissario capo sarà inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto penitenziario.
      La proposta di legge, inoltre, modifica l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nella parte in cui esclude l'istituzione di ruoli dirigenziali all'interno del Corpo di polizia penitenziaria. Ciò consente di istituire il ruolo dei dirigenti, e di fissare la relativa dotazione organica, in linea con la peculiarità del Corpo di polizia penitenziaria e dell'Amministrazione penitenziaria. Il ruolo è articolato nelle tre qualifiche di: primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale.
      La presente proposta di legge costituisce, in sintesi, un passaggio necessario al fine di ottenere, nello spirito dell'intervento riformatore del 1999, un riordino equilibrato e ragionevole degli organici del Corpo di polizia penitenziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - (Istituzione del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. È istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, analogo a quello del corrispondente ruolo della Polizia di Stato, articolato nelle seguenti qualifiche:

          a) commissario penitenziario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

          b) commissario capo penitenziario;

          c) vice questore aggiunto penitenziario.

      2. La dotazione organica del ruolo di cui al presente articolo è costituita da 515 unità»;

          b) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 5-bis. - (Funzioni dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Le funzioni dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria sono unitarie in ragione dei compiti assegnati al medesimo Corpo dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni. Lo svolgimento della carriera è regolato dalle disposizioni del presente decreto e, sussidiariamente e in quanto compatibili, dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

 

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      2. I funzionari esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati:

          a) responsabilità dell'area della sicurezza presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, gli istituti penitenziari sedi di incarichi superiori e le scuole di formazione;

          b) direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria di diretta attinenza con i compiti e le responsabilità del Corpo di polizia penitenziaria;

          c) attività di rappresentanza dell'Amministrazione penitenziaria e del Corpo di polizia penitenziaria, a tutti i livelli e con particolare riferimento ai compiti in materia di sicurezza, nei riguardi degli organi superiori, dell'autorità giudiziaria, delle altre Forze dell'ordine e delle prefetture - uffici territoriali del Governo;

          d) attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, e in particolare:

              1) collaborare con il dirigente della struttura, formulando proposte ed esprimendo pareri, curando l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal medesimo dirigente e adottando le relative determinazioni, allo scopo di salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari e in tutti i luoghi ove siano presenti detenuti, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignità della persona, e di soddisfare le esigenze di sicurezza della collettività;

              2) collaborare con il dirigente della struttura, formulando proposte ed esprimendo pareri, per garantire un trattamento penitenziario conforme a quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

              3) collaborare con il dirigente della struttura, formulando proposte ed esprimendo pareri, allo scopo di garantire la tutela della salute delle persone detenute e internate;

 

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              4) gestire e coordinare il personale di polizia penitenziaria nel rispetto degli indirizzi e delle direttive impartiti dal dirigente della struttura.

      Art. 5-ter. - (Ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria è articolato nelle seguenti qualifiche:

          a) primo dirigente;

          b) dirigente superiore;

          c) dirigente generale.

      2. Il personale del ruolo speciale, in possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente in materia, può accedere alle qualifiche dirigenziali nei limiti del 20 per cento dei posti messi a disposizione per la qualifica di cui al comma 1, lettera a).
      3. La dotazione organica del ruolo di cui al presente articolo è fissata nella tabella C-bis allegata al presente decreto.

      Art. 5-quater. - (Nomina a primo o dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria avviene:

          a) nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo sono ammessi il personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria e i funzionari di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis, in possesso di qualifica non inferiore a quella di vice questore aggiunto penitenziario con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

          b) nel limite del restante 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso di una delle

 

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lauree indicate all'articolo 7, comma 2, che riveste la qualifica non inferiore a quella di vice questore aggiunto penitenziario ovvero che ha maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo penitenziario.

      2. Ai fini del computo delle aliquote di cui al comma 1, lettere a) e b), la frazione di posto è arrotondata per eccesso all'unità in favore dell'aliquota che riporta un resto maggiore, salvo conguaglio fino all'arrotondamento dei resti inferiori da effettuare negli anni successivi.
      3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al medesimo comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
      4. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, gestionale e tecnico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
      5. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

      Art. 5-quinquies. - (Concorso per la nomina a primo dirigente). - 1. Il concorso per titoli ed esami per la nomina a primo dirigente è indetto annualmente con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

 

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      2. Gli esami previsti dal comma 1 consistono in:

          a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

          b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di sviluppo delle risorse umane e organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale.

      3. Il colloquio e le prove scritte di cui al comma 3 non si intendono superati se il candidato ha riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
      4. Il personale che per tre volte non è stato compreso nella graduatoria degli idonei del concorso di cui al comma 1 non è ammesso a ripetere la prova concorsuale.
      5. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che, alla data del relativo bando, ha riportato:

          a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;

          b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

          c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

          d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

      6. Le modalità del concorso di cui al comma 1, le materie oggetto degli esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      7. La commissione del concorso di cui al comma 1, nominata con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato

 

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o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti superiori del ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria.
      8. Con il decreto di nomina di cui al comma 7 sono designati altrettanti componenti supplenti della commissione ai fini della sostituzione dei componenti effettivi.

      Art. 5-sexies. - (Promozione alla qualifica di dirigente superiore). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, ha compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
      2. Le promozioni previste ai sensi del comma 1 fanno effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze nella medesima qualifica.

      Art. 5-septies. - (Nomina a dirigente generale). - 1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori.
      2. Con decreto del Ministro della giustizia è istituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale, composta dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che la presiede, e dai dirigenti superiori.
      3. La commissione consultiva di cui al comma 2 individua i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.
      4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria trasmette alla commissione consultiva di cui al comma 2 tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

 

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      5. Il Ministro della giustizia propone una rosa di nominativi al Consiglio dei ministri al fine della loro nomina a dirigente generale scelti tra i funzionari indicati dalla commissione consultiva ai sensi del comma 3»;

          c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 3, le parole: «Ai vice commissari penitenziari ed» sono soppresse;

              2) al comma 5, le parole: «Ai commissari coordinatori penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «Ai vice questori aggiunti penitenziari»;

          d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

      «Art. 7. - (Nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dall'articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53.
      2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche e in economia e commercio, con esami di diritto penale e di procedura penale sostenuti, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima dell'adeguamento disposto ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e

 

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successive modificazioni, e delle relative disposizioni attuative.
      3. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo, le prove di esame, scritte, in numero non inferiore a due, e orali nonché le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie.
      4. Nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento adottato ai sensi del comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del prescritto diploma di laurea, il quale non ha riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della «deplorazione» o altra sanzione più grave e ha riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.
      5. Al concorso di cui al comma 1 non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati, che sono stati destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione»;

          e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - (Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo direttivo ordinario). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due

 

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anni presso l'Istituto superiore di studi penitenziari, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e di modalità conformi alle norme vigenti in materia di autonomia didattica degli atenei.
      2. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della polizia penitenziaria finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6.
      3. Durante la frequenza del corso di formazione iniziale i commissari penitenziari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, e non possono essere impiegati in servizi d'istituto.
      4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e per la formazione del giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      5. Il direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari, sentito il consiglio di direzione del medesimo Istituto, al termine del primo ciclo del corso previsto dal comma 2, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, sostengono l'esame finale.
      6. I commissari penitenziari che hanno superato l'esame e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo previsto dal comma 2, sono stati dichiarati idonei al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria prestano giuramento e sono confermati nel ruolo direttivo ordinario del Corpo con la qualifica di commissario capo penitenziario secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria è espresso dal direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari,
 

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sentito il comitato direttivo del medesimo Istituto.
      7. L'assegnazione alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria redatta alla fine del corso di formazione iniziale, nell'ambito delle sedi indicate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
      8. I commissari capo penitenziari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni»;

          f) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. - (Dimissioni dal corso). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione iniziale di cui all'articolo 9 i commissari penitenziari che:

          a) dichiarano di rinunciare al corso;

          b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;

          c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, gli obiettivi formativi previsti per il primo e per il secondo ciclo del corso;

          d) non superano l'esame finale del corso;

          e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di tre mesi, anche non consecutivi, ovvero per più di sei mesi nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio, se si tratta di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero per maternità, se si tratta di personale femminile.

      2. I commissari penitenziari la cui assenza per un periodo superiore a sei mesi è stata determinata da infermità contratta durante il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 9, da infermità dipendente da causa di servizio, da maternità, se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo

 

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corso di formazione iniziale successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni vigenti in materia di tutela delle lavoratrici madri.
      3. Sono espulsi dal corso di formazione iniziale di cui all'articolo 9 i commissari penitenziari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione»;

          g) l'articolo 11 è abrogato;

          h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - (Promozione a vice questore aggiunto penitenziario). - 1. La promozione a vice questore aggiunto penitenziario si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario che ha compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica»;

          i) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, le parole: «vice commissario penitenziario» sono soppresse;

              2) al comma 2, le parole: «commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto penitenziario»;

          l) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

      «Art. 20. - (Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. È istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, analogo a quello del corrispondente ruolo della Polizia di Stato, articolato nelle seguenti qualifiche:

          a) vice commissario penitenziario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 22, comma 5;

          b) commissario penitenziario;

          c) commissario capo penitenziario;

 

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          d) vice questore aggiunto penitenziario.

      2. La dotazione organica di cui al presente articolo è costituita da 200 unità»;

          m) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

      «Art. 22. - (Modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale). -1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte e in un colloquio. Il concorso è riservato al personale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di ispettore superiore-sostituto commissario di polizia penitenziaria, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o equivalente.
      2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che alla data del relativo bando ha riportato:

          a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";

          b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

          c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

          d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

      3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 frequentano un corso di formazione della durata di diciotto mesi presso l'Istituto superiore di studi penitenziari. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della polizia penitenziaria, è svolto secondo programmi e modalità conformi alle norme vigenti in materia di autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, da magistrati, da appartenenti all'Amministrazione dello Stato o da esperti

 

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estranei alla medesima amministrazione. Durante la frequenza del corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
      4. Durante il periodo di frequenza del corso di formazione previsto dal comma 3 del presente articolo, il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
      5. Le modalità di espletamento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di svolgimento del corso di formazione previsto dal comma 3 e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
      6. Il direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari, sentito il consiglio di direzione del medesimo Istituto, al termine del primo ciclo del corso previsto dal comma 3, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, sostengono l'esame finale.
      7. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che hanno superato l'esame finale di cui al comma 6 sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario, secondo l'ordine della graduatoria redatta al termine del corso di formazione.
      8. L'assegnazione alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria redatta al termine del corso di formazione, nell'ambito delle sedi indicate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
      9. Ai frequentatori del corso di formazione previsto dal comma 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.
 

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      10. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli inferiori al ruolo direttivo speciale non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni»;

          n) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

      «Art. 23. - (Dimissioni dal corso). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 22, comma 3, i vice commissari del ruolo direttivo speciale che:

          a) dichiarano di rinunciare al corso;

          b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso;

          c) non superano le prove, ovvero non conseguono nei tempi stabiliti gli obiettivi formativi previsti per il primo e per il secondo ciclo del corso;

          d) non superano l'esame finale del corso;

          e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di tre mesi, anche non consecutivi, e per più di sei mesi nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, o per infermità dipendente da causa di servizio, se si tratta di personale proveniente da altri ruoli nel Corpo di polizia penitenziaria, ovvero per maternità, se si tratta di personale femminile.

      2. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 10.
      3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso di formazione di cui all'articolo 22, comma 3, del presente decreto, determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa prevista dall'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale»;

 

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          o) l'articolo 24 è abrogato:

          p) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, le parole: «commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto penitenziario»;

              2) alla rubrica, le parole: «Promozione a commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «Promozione a vice questore aggiunto penitenziario»;

          q) dopo la tabella C è inserita la tabella C-bis di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge;

          r) le tabelle D ed E sono abrogate.

      2. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 46-bis è sostituito dal seguente

      «Art. 46-bis. - (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria). - 1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è compilato, per il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario e di vice questore aggiunto penitenziario, dal dirigente dell'ufficio dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»;

          b) l'articolo 47-bis è sostituito dal seguente:

      «Art. 47-bis. - (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le

 

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scuole). - 1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria è compilato, per il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario e di vice questore aggiunto penitenziario, dal dirigente responsabile dell'area della sicurezza presso il provveditorato regionale. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
      2. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le scuole e i servizi dell'Amministrazione penitenziaria è compilato, per il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario e di vice questore aggiunto penitenziario, dal dirigente responsabile dell'area della sicurezza presso la scuola o il servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»;

          c) l'articolo 48-bis è sostituito dal seguente:

      «Art. 48-bis. - (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari). - 1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato, per il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario e di vice questore aggiunto penitenziario, dal dirigente responsabile dell'area sicurezza presso l'istituto penitenziario. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria».

Art. 2.

      1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo di polizia penitenziaria che riveste la qualifica

 

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di vice commissario e di commissario penitenziario è inquadrato nella qualifica di commissario capo e conserva l'anzianità maturata nel ruolo per la progressione alla qualifica superiore. Il personale che riveste la qualifica di commissario capo è inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto penitenziario.
      2. Per il personale di cui al comma 1, ai fini della promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, il periodo di permanenza nella qualifica di appartenenza è ridotto di un terzo.

Art. 3.

      1. All'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 28 luglio 1999, n. 266, le parole: «sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;» sono soppresse.

Art. 4.

      1. Nelle more dell'istituzione del ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria previsto dagli articoli 5-bis e seguenti del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, le funzioni dei dirigenti sono temporaneamente esercitate dal personale appartenente alle qualifiche apicali del ruolo direttivo ordinario della polizia penitenziaria.
      2. Il personale del ruolo speciale in possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente in materia può accedere alle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo nei limiti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 21 maggio 2000, n  146, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

Art. 5.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei

 

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dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria è collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di età, in relazione alla qualifica rivestita:

          a) dirigente generale: sessantacinque anni di età;

          b) dirigente superiore: sessantatre anni di età;

          c) qualifiche inferiori: sessanta anni di età.

      2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, gli appartenenti al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.

Art. 6.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ispettori superiori - sostituiti commissari del Corpo di polizia penitenziaria conseguono la nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente hanno prestato servizio senza demerito.
      2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, i vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente hanno prestato servizio senza demerito.

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ALLEGATO 1
[articolo 1, comma 1, lettera a)]

«TABELLA C-bis
(articolo 5-ter, comma 3)

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALE

Qualifiche Numero posti
Dirigenti generali 2
Dirigenti superiori 24
Primi dirigenti 72
TOTALE 97

Primo Dirigente (72):

        Direttore dell'area della sicurezza degli istituti penitenziari (14);

        Ufficio del personale presso provveditorati regionali (16);

        Area della sicurezza dei provveditorati regionali (16);

        Gruppo operativo mobile;

        Ufficio per il coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti;

        Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo;

        Ufficio per la sicurezza del personale e per la vigilanza;

        Ufficio del contenzioso;

        Ufficio studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali;

        Uffici II-IV della Direzione generale del personale e della formazione;

        Uffici II-III della Direzione generale risorse materiali dei beni e dei servizi;

        Uffici I-II della Direzione generale dei detenuti e del trattamento;

        Ufficio dell'Istituto superiore di studi penitenziari formazione area dirigenza e direttivi polizia penitenziaria;

        Centro Amministrativo «G. Altavista»;

        Segreteria generale del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

        Scuole di formazione (9);

        Nucleo aeroportuale;

        Scuola cinofili;

 

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        Responsabile del gruppo sportivo Fiamme azzurre e dell'associazione sportiva;

        Astrea;

        Sadav.

Dirigente superiore (24):

        Responsabile dell'area della sicurezza dei provveditorati regionali (16);

        Direzione del gruppo operativo mobile;

        Ufficio per il coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti;

        Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo;

        Direzione dell'ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza;

        Direzione generale del personale e della formazione;

        Direzione del nucleo centrale cinofili;

        Direzione dell'ufficio dell'Istituto superiore di studi penitenziari formazione area dirigenza e direttivi polizia penitenziaria;

        Direzione del Servizio di vigilanza sull'igiene e sicurezza dell'Amministrazione della giustizia centrale.

Dirigente generale (2):

        Direttore per il coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti;

        Direzione per l'attività ispettiva e il controllo».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato
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