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PDL 2354

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2354



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GARAGNANI, ARACU, AZZOLINI, BERTOLINI, CAMPA, CICU, GIUSEPPE FINI, GARDINI, PELINO

Nuove norme in materia di parità scolastica

Presentata il 13 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La querelle sulla parità scolastica costituisce da sempre una questione alquanto spinosa che investe il mondo politico, culturale e scolastico del nostro Paese.
      La scuola, risorsa fondamentale per il Paese e serbatoio di intelligenze, attraversa un periodo molto delicato, e quello delle scuole paritarie rappresenta sicuramente un argomento che sta a cuore ai cittadini, alle famiglie e alla società intera.
      Il concetto di scuola paritaria sottintende una forma di istanza di libertà, una garanzia per un pluralismo educativo autentico, che favorisca la libertà di scelta da parte delle famiglie per le scuole da far frequentare ai figli e per rendere davvero funzionante il sistema pubblico dell'istruzione, fatto di scuole statali e non statali, poste in condizioni di concorrenza in termini di qualità ed efficienza, senza discriminazioni culturali, sociali ed economiche tra gli studenti delle scuole private e di quelle pubbliche.
      Princìpi come quelli della libertà educativa, del pluralismo istituzionale, della responsabilità e della solidarietà si collocano nel dettato costituzionale a partire dai riferimenti fondamentali alla persona e si connettono alle questioni centrali che attengono, di conseguenza, alle concezioni della società, dello Stato e dei loro corretti rapporti.
      La Costituzione, all'articolo 29, riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e detta prioritariamente, all'articolo 30, il dovere e il diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli, prevedendo sussidiariamente, al secondo comma del medesimo
 

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articolo 30, che, in caso di incapacità dei genitori, la legge provveda a che siano assolti i loro compiti.
      Inoltre, all'articolo 33, riconosce il diritto di enti e di privati di istituire scuole e istituti di educazione e, all'articolo 34, afferma che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e connette l'esercizio effettivo del diritto all'istruzione al conferimento di borse di studio, di assegni alle famiglie e di altre provvidenze da attribuirsi per concorso.
      Nella realtà dei fatti, però, il sistema dell'istruzione vigente nella Repubblica italiana esprime un sostanziale statalismo, antitetico a tali princìpi.
      È necessario, dunque, dare un significato nuovo al concetto di sistema pubblico integrato, con il giusto riconoscimento del servizio svolto dalle scuole paritarie, attribuendo ad esse il meritato valore.
      La parità tra scuola pubblica e scuola privata è stata disciplinata dalla legge 10 marzo 2000, n. 62. Con questa legge è innanzitutto riconosciuto il sistema nazionale di istruzione, costituito dalle scuole statali, private e degli enti locali. L'obiettivo è ampliare l'offerta formativa e rispondere alla domanda di istruzione, dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. Alle scuole paritarie private, in base alla legge n. 62 del 2000, è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento e l'indirizzo pedagogico-didattico, ma per essere comprese nel sistema pubblico le istituzioni scolastiche, comprese quelle degli enti locali, a partire dalla scuola dell'infanzia, devono rispettare particolari condizioni di qualità e di efficacia.
      È necessario, dunque, un intervento radicale per consentire la costruzione di un sistema pubblico integrato di istruzione, di respiro europeo.
      La presente proposta di legge risponde all'esigenza di dare finalmente piena attuazione ai princìpi costituzionali in materia di diritto all'istruzione e all'educazione. Molteplici gli obiettivi della proposta di legge: il primo è quello di attribuire pari dignità a tutte le scuole statali e non statali, nel riconoscimento dei valori fondamentali tutelati dalla Costituzione.
      Altro punto di particolare importanza affrontato è quello di prevedere strumenti a sostegno della libertà di scelta in ambito scolastico.
      La gratuità dell'istruzione obbligatoria è riservata a chi frequenta le scuole statali, stante l'insignificanza delle tasse scolastiche; l'istruzione è effettivamente onerosa solo nelle scuole non statali. Un simile regime realizza in pratica un monopolio culturale e pedagogico dello Stato e - impedendo ai meno abbienti l'effettivo esercizio del diritto e il personale adempimento del dovere di educare i figli - configura un'evidente ingiustizia.
      L'articolo 33 della Costituzione italiana stabilisce chiaramente e precisamente due princìpi fondamentali, che sono la libertà dell'insegnamento e la libertà per i privati di istituire scuole e istituti, ma senza oneri per lo Stato.
      Dunque, non è consentito il finanziamento diretto delle scuole private ancorché paritarie.
      Vanno concretamente studiati strumenti di sostegno economico, diretto o indiretto, a favore sia degli istituti scolastici non statali che delle famiglie. Simili strumenti sono indispensabili per realizzare, finalmente, quel «trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali» riconosciuto nel quarto comma del citato articolo 33 della Costituzione, che perfeziona non solo il diritto di enti e di privati di istituire scuole e istituti di educazione, ma soprattutto il diritto/dovere dei genitori all'istruzione e all'educazione dei figli, previsti rispettivamente dal terzo comma dello stesso articolo 33 e dal primo comma dell'articolo 30.
      La maggior parte di Paesi europei sembra ispirarsi al modello di scuola non statale che viene finanziata solo quando si riconosce che soddisfi un «bisogno» realmente presente e tale che la scuola pubblica statale non riesce ad appagare.
      La presente proposta di legge intende anche conseguire per l'Italia un allineamento con le grandi nazioni dell'Unione europea.
 

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      Il principio della parità scolastica, oltre che un diritto, rappresenta un incentivo al miglioramento della qualità educativa e didattica e una possibile ipotesi di riduzione dei costi, a parità di qualità del servizio fornito, per tutto il sistema scolastico italiano.
      La presente proposta di legge indica alcuni strumenti da utilizzare per alleggerire i costi sostenuti dalle famiglie che scelgono di iscrivere i figli alle scuole paritarie: buoni-scuola per la copertura, in tutto o in parte, dei costi di iscrizione e di frequenza in scuole paritarie; detrazioni fiscali a favore delle famiglie che iscrivono i figli presso scuole paritarie in misura adeguata a ridurre significativamente gli oneri, calibrate a scalare per le famiglie con i redditi più bassi e con previsione di un'erogazione diretta in caso di incapienza; assunzione, a carico dello Stato, degli oneri relativi ai docenti delle scuole statali che scelgono, previa accettazione da parte delle istituzioni paritarie, di transitare nei ruoli di queste ultime sulla base della condivisione degli orientamenti culturali e ideali delle medesime.
      L'articolo 1 delinea le norme generali in materia di parità scolastica, definendo il concetto di sistema pubblico integrato nel rispetto dei valori fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana.
      L'articolo 2 dispone gli interventi finalizzati a garantire alle famiglie un'effettiva libertà di scelta del percorso educativo e formativo dei figli.
      L'articolo 3 prevede per le scuole paritarie legalmente riconosciute il diritto di gestire autonomamente la propria specificità culturale.
      L'articolo 4 dispone la relativa copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Norme generali).

      1. La Repubblica considera la libertà di apprendimento, di istruzione e di formazione quali diritti fondamentali del cittadino.
      2. La Repubblica riconosce il valore e il carattere di servizio pubblico reso dalle iniziative di istruzione e di formazione promosse da enti pubblici e privati, nonché da istituzioni e da associazioni che hanno personalità giuridica e la cui attività è conforme agli ordinamenti generali e alle finalità del sistema educativo di istruzione e di formazione e coerente alla domanda formativa.
      3. L'iniziativa privata nel campo dell'istruzione e della formazione, impartita e gestita dai soggetti di cui al comma 2, è esercitata in conformità ai princìpi stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione.

Art. 2.
(Libertà di scelta in ambito scolastico).

      1. Al fine di garantire l'effettiva libertà di scelta del percorso educativo all'interno del sistema nazionale di istruzione, alle famiglie è riconosciuto il diritto alle seguenti agevolazioni, non cumulabili tra loro:

          a) concessione di buoni-scuola per la copertura, in tutto o in parte, dei costi di iscrizione e di frequenza dei figli a scuole paritarie legalmente riconosciute;

          b) detrazione fiscale dei costi di iscrizione dei figli presso le scuole paritarie. Tali detrazioni, devono essere calibrate a scalare per favorire le famiglie a reddito più basso, fino a prevedere, in caso di

 

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incapienza, un'erogazione diretta a favore della famiglia;

          c) assunzione a carico dello Stato degli oneri relativi ai docenti delle scuole statali che scelgono, previa accettazione da parte delle scuole paritarie, di transitare nei ruoli di queste ultime sulla base della condivisione degli orientamenti culturali e ideali delle medesime.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, disciplina con proprio decreto le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 1.

Art. 3.
(Specificità culturale).

      1. Nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento e delle norme generali vigenti in materia scolastica, che prevedono programmi di base comuni a tutte le istituzioni scolastiche statali e non statali, è garantito a tutte le scuole paritarie il diritto di gestire autonomamente la propria specificità culturale senza vincoli, tranne il rispetto della legislazione vigente.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede con le seguenti modalità:

          a) quanto a 50 milioni euro annui mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per il 2007 e l'accantonamento relativo al

 

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Ministero della solidarietà sociale per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

          b) quanto a 150 milioni di euro annui, mediante aumento delle accise sulle bevande alcoliche previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportate, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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