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PDL 2413

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2413



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BALDUCCI

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Eccezioni alla disciplina in materia di protezione del diritto d'autore a garanzia di prevalenti interessi sociali costituzionalmente tutelati

Presentata il 20 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Scopo della presente proposta di legge è di introdurre nell'ambito della legge 22 aprile 1941 n. 633, sul diritto d'autore, un moderno sistema di «fair use», in modo da adeguare la normativa vigente alle esigenze di rilevanza generale di cui agli articoli 21, 41 e 42 della Costituzione.
      Con una opportuna modifica dell'articolo 5 della legge sul diritto d'autore, viene prevista la libera riproduzione nonché la diffusione degli atti normativi, amministrativi e giudiziari (con le sole eccezioni stabilite dalla normativa vigente in materia di «privacy»), al fine di soddisfare il fondamentale diritto di informazione dei cittadini nei confronti delle attività dei pubblici poteri.
      Attraverso un'integrazione dell'articolo 64-quater della legge sul diritto d'autore saranno poi garantiti ai consumatori alcuni diritti minimi in materia di prodotti informatici. Sarà così assicurato il diritto dell'utente legittimo a ottenere gli aggiornamenti (upgrades) indispensabili al corretto funzionamento del programma informatico. Sarà, inoltre, assicurato il diritto ad avere le informazioni tecniche necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali o dei documenti informatici elaborati mediante l'utilizzazione lecita del programma, come pure il diritto di ricevere tutte le informazioni tecniche che possano garantire l'agevole conversione dei dati elaborati, in modo tale da salvaguardare il risultato delle proprie elaborazioni creative.
      Nell'articolo 65 della legge sul diritto d'autore è inserito il nuovo comma 2-bis, destinato a tutelare gli atti di fruizione, di comunicazione e di riproduzione privi di diretto rilievo economico, e perciò assolutamente inidonei a ledere i legittimi diritti morali o patrimoniali degli autori o dei produttori. L'obiettivo è di garantire tutti
 

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quegli atti che non si concretano in forme di concorrenza illecita e che rappresentano, ad esempio, l'espressione di attività (come la ricerca o l'informazione) costituzionalmente tutelate.
      Con specifico riguardo al diritto all'informazione, si può riflettere sulla particolare condizione in cui vengono a trovarsi oggi i disabili: queste persone risultano alle volte ingiustificatamente pregiudicate da un regime di protezione troppo rigoroso, che finisce per ostacolarle nel libero accesso a informazioni che appaiono essenziali per la loro stessa «dignità» di cittadini (articolo 3, secondo comma, della Costituzione). Per tali individui, costretti spesso all'immobilità, la libera utilizzazione di materiale reperibile su internet costituisce un valido supporto quotidiano al superamento dell'handicap, permettendo di ovviare alla mancanza di mobilità fisica con nuove e sempre più efficaci tecniche di comunicazione o di intrattenimento virtuale.
      Al fine di tutelare lo sviluppo di una libera cultura musicale, è, infine, esteso un diritto che finora aveva riguardato le sole bande dei corpi armati dello Stato (articolo 71 della legge sul diritto d'autore). La legge deve, invece, guardare benevolmente alla realtà delle esecuzioni amatoriali quando si tratti di attività realizzate senza finalità di lucro. Peraltro, tali esibizioni finiscono per favorire e accrescere la notorietà degli autori, piuttosto che danneggiarne i diritti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La riproduzione e la diffusione, sotto qualsiasi forma, delle leggi e dei regolamenti, nonché degli atti amministrativi e dei provvedimenti giudiziari, sono libere, con le sole eccezioni e limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali».

      2. Dopo il comma 3 dell'articolo 64-quater della legge 22 aprile 1941 n. 633, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «3-bis. L'utente legittimo ha il diritto di ottenere, senza ulteriori spese, gli aggiornamenti indispensabili al corretto funzionamento del programma informatico.
      3-ter. L'utente legittimo ha diritto a ricevere, in base alle tecnologie disponibili, le informazioni tecniche necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali ovvero dei documenti informatici lecitamente elaborati, nonché di ottenere tutte le informazioni occorrenti per convertire agevolmente i dati elaborati in modo da salvaguardare il risultato delle proprie autonome elaborazioni creative».

      3. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Costituiscono legittima eccezione ai sensi della presente legge gli atti di fruizione, di libera comunicazione e di riproduzione che siano direttamente funzionali ad attività di critica o che siano realizzati da parte di cittadini disabili, nei limiti giustificati da tali utilizzazioni, purché effettuati senza scopo di lucro, a

 

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condizione che non costituiscano, anche indirettamente, forme di illecita concorrenza, anche da parte di terzi, all'utilizzazione economica dell'opera garantita ai titolari dei diritti. È libera l'utilizzazione parziale e occasionale di opere protette nell'ambito delle attività di insegnamento e di ricerca scientifica oppure per finalità di documentazione, di studio ovvero per usi o per finalità sociali a carattere non commerciale rispetto ai contenuti o ai supporti utilizzati».

      4. L'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 71. - 1. I complessi, le bande dilettantistiche, i gruppi musicali e le altre formazioni comunque denominate, anche nell'ambito di enti o di organizzazioni amatoriali, che non svolgono professionalmente esecuzioni musicali a scopo di lucro, possono eseguire liberamente in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per i diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata occasionalmente, a fini di diffusione della cultura musicale, con l'obbligatoria citazione degli autori dei brani eseguiti».


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