Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2469

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2469



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FORGIONE, LUMIA, TASSONE, PELLEGRINO, ANGELA NAPOLI, BURTONE, SANTELLI, ASTORE, PICANO, LICANDRO, LO MONTE, MANCINI

Estensione dei benefìci riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti

Presentata il 28 marzo 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono contenute, come è noto, in una pluralità di provvedimenti legislativi, con notevoli difficoltà di coordinamento e di raccordo normativo. In attesa dell'emanazione di un testo unico che contenga e coordini tutta la disciplina vigente in materia, si impone l'urgente modifica di alcune disposizioni vigenti, soprattutto al fine di evitare disparità di trattamento tra le diverse categorie di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti.
      Come è noto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, aveva giustamente equiparato i benefìci previsti per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo.
      La successiva legge 3 agosto 2004, n. 206, contenente nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi
 

Pag. 2

di tale matrice, ha invece previsto più ampi benefìci solo per tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice: ad esempio la speciale elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni.
      Si propone, pertanto, che i benefìci previsti dalla citata legge n. 206 del 2004 si applichino alle vittime del dovere o innocenti della criminalità organizzata, o ai loro familiari superstiti, con applicazione agli eventi verificatisi dal 1o gennaio 1961.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A tutti i soggetti destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché alle particolari categorie di dipendenti pubblici vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, si applicano, altresì, i benefìci previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
      2. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, è corrisposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella stessa misura e alle stesse condizioni dello speciale assegno vitalizio di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Art. 2.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano, a domanda degli aventi diritto, agli eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 1961.
      2. Gli importi già corrisposti prima della data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione secondo le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a 1.000.000 di

 

Pag. 4

euro annui a decorrere dall'anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dall'anno 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su