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PDL 2490

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2490



 

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PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 1a (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) E 2a (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 4 aprile 2007 (v. stampato Senato n. 1452)

d'iniziativa dei senatori

BIANCO, MASSIMO BRUTTI, BULGARELLI, CALDEROLI, CARUSO, CASTELLI, CENTARO, DI LELLO FINUOLI, D'ONOFRIO, FORMISANO, GRASSI, MAFFIOLI, PASTORE, FERNANDO ROSSI, RUBINATO, SALVI, SAPORITO, SARO, SINISI, TIBALDI, VILLONE

Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione
dei fenomeni di violenza

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 4 aprile 2007
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione nel codice penale
dell'articolo 583-quater).

      1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:

      «Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico). - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88).

      1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

      «5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge

 

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7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta».

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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