Frontespizio Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2510

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2510



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
l'11 aprile 2007 (v. stampato Senato n. 1288)

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro delle comunicazioni
(GENTILONI SILVERI)

con il ministro della pubblica istruzione
(FIORONI)

con il ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)

con il ministro per i beni e le attività culturali
(RUTELLI)

e con il ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
(MELANDRI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 aprile 2007
 

Pag. 2


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 396.975 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 402.945 annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su
 

Pag. 3

 

Pag. 4

 

Pag. 5


Frontespizio Progetto di Legge Allegato
torna su