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PDL 2511

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2511



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
l'11 aprile 2007 (v. stampato Senato n. 1289)

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

con il ministro del commercio internazionale e per le politiche europee
(BONINO)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(RUTELLI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 aprile 2007
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.400 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

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      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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