Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2433

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2433



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato AMORUSO

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'accelerazione delle procedure di adozione e di affidamento preadottivo

Presentata il 22 marzo 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La disciplina dell'affidamento e dell'adozione di minori in ambito nazionale è regolata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184. A sua volta questa normativa è stata profondamente modificata dalla legge 2 marzo 2001, n. 149. Effettivamente questo ultimo intervento legislativo ha notevolmente migliorato la disciplina dell'affidamento e dell'adozione. Tuttavia, nonostante i miglioramenti normativi nella materia delle adozioni nazionali e internazionali, da più settori del Paese giungono al legislatore continue sollecitazioni affinché le procedure di affidamento e di adozione siano ulteriormente snellite. Di queste sollecitazioni, il Parlamento non può non tenere conto. Proprio in questa direzione si muove la presente proposta di legge, composta da due articoli.
      Le modifiche proposte alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono contenute nell'articolo 1 della proposta di legge, comprendente modificazioni finalizzate ad accorciare sensibilmente i tempi delle procedure di fronte al tribunale per i minorenni, che è l'autorità giudiziaria preposta alla disciplina dell'affidamento e dell'adozione. L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore della legge.
      Le modifiche preposte alla legge n. 184 del 1983 riguardano: l'articolo 6, sul numero minimo di anni che devono trascorrere dal matrimonio prima che i coniugi possano adottare il minore; l'articolo 18, sulla trascrizione della dichiarazione di adottabilità; l'articolo 22, sui tempi delle indagini da parte delle autorità preposte e del conferimento o meno dell'affidamento preadottivo; gli articoli 23 e 24, sulla revoca dell'affidamento preadottivo; gli articoli 25 e 26, sulla dichiarazione di adottabilità.
 

Pag. 2


      Gli interventi proposti hanno due finalità: da una parte accorciare i tempi; dall'altra stimolare gli organi giudiziari preposti all'affidamento e all'adozione a una maggiore efficienza e razionalizzazione delle loro risorse. Il futuro di un minore è troppo prezioso per rischiare di essere compromesso dall'incertezza dei tempi che pesa sugli adottanti desiderosi di accogliere un figlio e, in misura ben più pesante, sullo sviluppo psicologico dei minori stessi.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione).

      1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6:

              1) al comma 1, le parole: «da almeno tre anni» sono soppresse;

              2) il comma 4 è abrogato;

          b) al comma 1 dell'articolo 18, la parola: «decimo» è sostituita dalla seguente: «terzo»;

          c) all'articolo 22:

              1) al comma 4, primo periodo, le parole: «che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere avviate entro trenta giorni e concludersi entro i successivi sessanta giorni» e, al secondo periodo, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

              2) al comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se comunque, entro sessanta giorni, non sia possibile addivenire a una soluzione, si procede, nell'interesse del minore, all'affidamento disgiunto.» e, all'ultimo periodo, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;

          d) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 23, dopo le parole: «dal tribunale per i minorenni» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla trascrizione del provvedimento di affidamento preadottivo di cui all'articolo 22, comma 7,»;

 

Pag. 4

          e) al secondo comma dell'articolo 24, dopo la parola: «sentiti» sono inserite le seguenti: «entro dieci giorni dall'impugnazione di cui al primo comma del presente articolo»;

          f) all'articolo 25:

              1) al comma 1, le parole: «decorso un anno dall'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «entro i trenta giorni successivi alla data in cui è decorso un anno dall'inizio dell'affidamento»;

              2) al comma 3, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di sessanta giorni»;

          g) al comma 4 dell'articolo 26, le parole: «immediatamente trascritta» sono sostituite dalle seguenti: «trascritta entro tre giorni».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su