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PDL 2480-A

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2480-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dei trasporti
(BIANCHI)

e dal ministro dell'interno
(AMATO)

di concerto con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

e con il ministro delle infrastrutture
(DI PIETRO)

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale

Presentato il 29 marzo 2007

(Relatore: META)


NOTA:  La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 18 aprile 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 2480 Governo, recante disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale;

            premesso che, sebbene la circolazione stradale non sia esplicitamente menzionata né tra le materie che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente, di cui al terzo comma dello stesso articolo 117, nondimeno sia la finalità esplicitamente perseguita dal disegno di legge, che consiste nella riduzione delle infrazioni al codice della strada e, quindi, degli incidenti, sia il contenuto stesso delle disposizioni, sia gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale riconducono il testo alla materia «ordine pubblico e sicurezza», demandato dalla lettera h) del secondo comma della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, inteso il termine «sicurezza» come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza delle persone, anche non direttamente afferenti l'ordine pubblico,

            considerato, inoltre, che con riferimento alle disposizioni che intervengono sul sistema sanzionatorio penale nonché su profili attinenti alla tutela giurisdizionale, recate dagli articoli 5, 8 e 9 del provvedimento in esame, rileva la materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            sul testo del disegno di legge n. 2480,

 

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        rilevata l'opportunità di:

            escludere esplicitamente che dall'eventuale istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui all'articolo 6 derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

            riformulare parzialmente il dettato dell'articolo 10, il quale pone a carico degli enti proprietari e concessionari delle strade l'obbligo di provvedere ad immediati interventi di manutenzione della rete stradale, stabilendo, altresì, che le amministrazioni competenti provvedano ad interventi di intensificazione dei controlli e di miglioramento della segnaletica. La riformulazione è finalizzata ad evitare di porre nuovi o maggiori oneri a carico di enti pubblici ovvero di soggetti, quali l'ANAS, facenti parte del conto economico della pubblica amministrazione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            a) all'articolo 6, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

            b) all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «è fatto obbligo agli enti proprietari e concessionari di provvedere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,», con le seguenti: «gli enti proprietari e concessionari provvedono»;

          conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2480, recante «Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale»;

            giudicate particolarmente positive le misure in esso previste per garantire il miglioramento della sicurezza stradale;

 

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            considerato che il provvedimento propone una chiara risposta strategica alla richiesta di maggiore sicurezza nella circolazione stradale, attraverso una impostazione innovativa in termini di definizione dei comportamenti dei singoli e delle relative sanzioni, nonché mediante una interessante norma in materia di manutenzione delle dotazioni infrastrutturali stradali, contenuta all'articolo 10;

            giudicato essenziale rafforzare un aspetto che sembra essere stato posto in minore risalto nell'ambito del provvedimento, ossia quello dell'intensificazione dei controlli sulla rete stradale;

            osservato che il citato articolo 10, che reca positive previsioni per il miglioramento della sicurezza stradale, pone una qualche ambiguità nell'individuazione della platea dei soggetti obbligati agli interventi di manutenzione, nonché delle modalità per la realizzazione degli interventi citati, peraltro da realizzare con le risorse disponibili a legislazione vigente;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) anche al fine di perseguire il miglioramento degli standard di sicurezza sulle infrastrutture stradali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una apposita disposizione diretta a favorire un incremento dei controlli pubblici in materia di circolazione, anche mediante l'eventuale valorizzazione dei compiti delle forze di polizia stradale e l'aumento della relativa dotazione organica, affinché si possano attivare adeguati moduli operativi di contrasto a molti dei fenomeni disciplinati dal provvedimento in esame;

            b) con riferimento all'articolo 10, occorre anzitutto prevedere stanziamenti aggiuntivi per la realizzazione dei previsti interventi di manutenzione stradale, che in molti casi sono posti a carico di enti e amministrazioni che non sono in grado di farvi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente;

            c) valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di integrare il citato articolo 10, nel senso di chiarire, in primo luogo, se la disposizione interessi, in linea generale, anche la rete autostradale dello Stato e di indicare in maniera più precisa e puntuale la platea degli enti obbligati agli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza;

            d) al medesimo articolo 10, sia infine verificata la possibilità di prevedere un rinvio all'apposito decreto ministeriale, ivi contemplato, per definire le modalità per la realizzazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza della rete stradale, anche facendo eventuale riferimento agli strumenti già previsti dagli atti convenzionali di concessione in essere o in fase di definizione, nonché alle misure previste dalle disposizioni vigenti in tema di gestione delle strade da parte degli enti proprietari e concessionari.

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge n. 2480 Governo, recante «Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale»;

            considerato che:

                ormai il fenomeno degli incidenti stradali assume dimensioni preoccupanti, anche in considerazione del fatto che le cause principali di tali incidenti sono il consumo di bevande alcoliche e l'uso di stupefacenti ed è, dunque, più che mai urgente che si intervenga in maniera decisa per arginare quello che è diventato un vero e proprio allarme sociale;

                le disposizioni sanzionatorie, di cui all'articolo 5 del presente disegno di legge, perseguono chiaramente una finalità deterrente rispetto al consumo di bevande alcoliche ed all'utilizzo di stupefacenti per chi intenda mettersi alla guida del proprio autoveicolo, mettendo a forte rischio non solo la propria incolumità, ma anche quella altrui;

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) la Commissione di merito introduca modifiche all'articolo 5, affinché sia individuato preventivamente il tipo di accertamenti e di test da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli, necessari ai fini della corretta ed efficace applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5;

            b) sia ridotta significativamente l'entità delle sanzioni, senza per questo snaturarne il fine dissuasivo, anche alla luce di una più adeguata valutazione degli effetti che le sanzioni stesse potrebbero produrre nel rispetto del principio di proporzionalità;

            c) sia modificato, in particolare, il comma 2-bis dell'articolo 5, nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni nel caso in cui il conducente non è il proprietario dello stesso.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) il comma 1 è abrogato;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata a decorrere dal 1o giugno 2007, per i primi tre anni dalla data del rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;

          c) al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»;

          d) al comma 5, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da lire centomila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di velocità dei veicoli).

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di velocità dei veicoli).

      1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,

      Identico.


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sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate» sono inserite le seguenti: «, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati»;

          b) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

      «9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.458. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

      9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI»;

          c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

      «11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate»;

          d) il comma 12 è sostituito dal seguente:

      «12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis,


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la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida).

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida).

      1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.

      3-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Dalla violazione delle disposizioni del comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di ulteriore violazione nel periodo di due anni, la sospensione è da due a sei mesi».

Art. 4.
(Modifiche in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme di comportamento del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Art. 4.
(Modifiche in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme di comportamento del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al comma 4, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485. È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato»;


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          b) al comma 5, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485»;

          c) al comma 6, le parole: «da lire trentamila a lire centoventimila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 143 a euro 570»;

          d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570».

      2. Al primo periodo del comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «revoca della patente di guida».

      3. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485. È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salvo che il fatto costituisca reato»;

          b) al comma 4, le parole: «o altera» e le parole: «, salvo che il fatto costituisca reato» sono soppresse.

      4. Alla tabella dei punteggi annessa all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 2» e «Comma 9 - 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 - 5» e «Commi 9 e 9-bis - 10»;


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          b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 4 - 10», «Comma 5 - 10» e «Comma 7 - 5»;

          c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse»;

          d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 3 - 10» e «Comma 4 - 5»;

          e) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse.

Art. 5.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti).

Art. 5.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti).

      1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

      «2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da euro 3.000 a euro 12.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il


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reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
      2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), l'organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in idoneo luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. In tale ultimo caso, è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In caso di dissequestro prima della sentenza, il cancelliere del giudice che lo ha disposto, nel termine di quindici giorni, trasmette copia autentica del provvedimento di dissequestro all'organo di polizia competente per territorio rispetto al luogo in cui il veicolo è custodito affinché provveda al fermo amministrativo.
      2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
      2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e alle misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti»;

          b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187»;

          c) al comma 6, le parole: «ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;


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          d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 ad euro 24.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

      2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

      «1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da euro 3.000 a euro 12.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei


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mesi a due anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
      1-bis. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 186.
      1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater»;

          b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore»;

          c) il comma 7 è abrogato;

          d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

      «8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui


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ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2-bis».

Art. 6.
(Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Art. 6.
(Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificati dall'articolo 5 della presente legge. Con il medesimo regolamento può essere anche prevista la costituzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di un comitato consultivo tecnico-scientifico per lo studio, l'individuazione e il periodico aggiornamento delle caratteristiche tecnico-operative dei test da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli in conseguenza dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, nonché dei parametri di riferimento da porre a base di tale rilevazione.

      1. Identico.

        2. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7.
(Misure per i neo-patentati e per la revisione della patente di guida).

Art. 7.
(Misure per i neo-patentati e per la revisione della patente di guida).

      1. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

      Identico.


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modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). - 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.

      2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione che comporta l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un mese, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».

      2. All'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «previsti dall'art. 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;

          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in


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un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi.
      1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida»;

          c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter, è sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero del prefetto. A chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 218».

Art. 8.
(Misure per consentire l'applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati).

Art. 8.
(Misure per consentire l'applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati).

      1. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 224-bis è aggiunto il seguente:

      Identico.

      «Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del


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fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). - 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
      2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
      3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.
      4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.
      5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
      6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle

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condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
      7. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario».

Art. 9.
(Misure alternative alla pena detentiva).

Art. 9.
(Misure alternative alla pena detentiva).

      1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificati dall'articolo 5 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive, e preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

      Identico.

Art. 10.
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade).

Art. 10.
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade).

      1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, è fatto obbligo agli enti proprietari e concessionari di provvedere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie

      1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, gli enti proprietari e concessionari provvedono a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa


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disponibili a legislazione vigente, a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità. e comunque utili a migliorare la condizione delle strade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità.
        2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.
(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative).

Art. 11.
(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative).

      1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

      Identico.

Art. 12.
(Entrata in vigore).

Art. 12.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.


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