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PDL 2163

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2163



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUCCHESE, VOLONTÈ, FORMISANO

Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

Presentata il 24 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente iniziativa legislativa intende affrontare alcune questioni delicate contenute nella legge 25 febbraio 1992, n. 210, e che ne rendono difficoltosa l'applicazione anche per gli operatori del diritto.
      Tale proposta di legge, infatti, intende colmare una lacuna dell'attuale normativa riguardante i soggetti danneggiati da vaccinazioni oltre che da trasfusioni e da somministrazione di emoderivati. A tal proposito, vale evidenziare che prevedendo l'erogazione dell'indennizzo a favore di tali sfortunati soggetti, il Parlamento ha senz'altro compiuto una scelta di civiltà, riconoscendo la responsabilità dello Stato qualora si verifichino tali danni. Questo riconoscimento non può però essere in alcun modo limitato dal fatto che siano imposti dei termini, peraltro piuttosto ristretti, per la presentazione della relativa domanda. Va infatti osservato che la legge n. 210 del 1992 non è assolutamente nota alla maggior parte dell'opinione pubblica perché non sufficientemente pubblicizzata, nonostante ciò sia espressamente previsto dall'articolo 7 della stessa legge. Tanto più che nel nostro ordinamento vale il principio generale che ignorantia legis non
 

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excusat
. Ciò infatti diventa una facile scusa per evitare allo Stato una doverosa responsabilità che non dovrebbe essere soggetta ad alcun limite temporale.
      Si intende, inoltre, con la presente proposta di legge, chiarire definitivamente un'altra importante questione che ad oggi è lasciata all'interpretazione del tutto discrezionale dei giudici, non essendo chiaro neppure a tali organi giudicanti quale sia il soggetto legittimato a stare in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della medesima legge n. 210 del 1992. Tale assoluta incertezza legislativa, determinata dal susseguirsi di normative del tutto imprecise sul punto, rischia di determinare una situazione ancor più dannosa per tali soggetti, che così diventano due volti sfortunati.
      L'ultima questione che vogliamo in questa sede affrontare riguarda l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, e in modo particolare la definitiva precisazione che la somma deve essere annualmente rivalutata. Si tratta in questo caso di un doveroso chiarimento, soprattutto laddove si consideri che tale argomento è stato ed è tuttora motivo di contestazione da parte dei legali delle pubbliche amministrazioni, mentre dovrebbe invece essere un dato incontestabile.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

      «1. I soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 presentano domanda al Ministero della salute tramite l'azienda sanitaria locale competente per territorio. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria della domanda stessa e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della salute che garantiscono il diritto alla riservatezza, anche mediante opportune modalità organizzative.
      1.1. Ai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è stato riconosciuto il nesso di causa, in qualsiasi sede, e la cui istanza è stata respinta per intempestività della domanda, è automaticamente riconosciuto l'indennizzo, previa istanza formale dell'interessato da presentare presso l'azienda sanitaria locale di cui al comma 1. Alla stessa istanza è allegata la documentazione comprovante l'avvenuto riconoscimento del nesso causale oltre alla formale rinuncia ai giudizi instaurati in qualsiasi sede amministrativa e giudiziaria, con compensazione dello spese legali sostenute fino alla data di presentazione dell'istanza.
      1.2. Coloro che, alla data di entrata in vigore delle presente disposizione, hanno instaurato un giudizio, in qualsiasi sede amministrativa o giudiziaria, per l'ottenimento dell'indennizzo e la cui istanza presentata è stata respinta per l'inesistenza del nesso di causa, o che non hanno ancora ricevuto risposta in merito all'ottenimento dell'indennizzo, possono ripresentare la domanda previa rinuncia formale ai giudizi instaurati, con compensazione

 

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delle spese legali sostenute fino alla data di presentazione della domanda».

      2. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è abrogato.

Art. 2.

      1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

      «3. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, entro un anno dalla piena conoscenza della comunicazione sul ricorso o, in alternativa, entro un anno dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione qualora questa non intervenga nel termine stabilito al comma 2».

Art. 3.

      1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

      «1. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della salute che rimane l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3».

Art. 4.

      1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato».


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