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PDL 2499

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2499



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SGOBIO

Riconoscimento della qualità di «lavoro usurante»
per le attività di vigilanza privata

Presentata il 4 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il settore della vigilanza privata - settore che, pur perseguendo principalmente fini di natura privatistica, concorre, seppure indirettamente, a uno scopo di sicurezza collettiva - è regolato da oltre settanta anni da normative (le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) che definire anacronistiche e obsolete è un eufemismo, dal momento che intere generazioni di lavoratori (a tutt'oggi circa 50.000) sono state sottoposte, per decenni, a una condizione di sfruttamento selvaggio da parte delle aziende, che si sono fatte scudo di una normativa non adeguata ai tempi e al mutamento del settore. Tali norme, infatti, difficilmente riescono a regolamentare le varie forme che le suddette attività hanno assunto e vanno assumendo soprattutto in conseguenza dello sviluppo economico e tecnologico della nostra società.
      Il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, per i lavoratori di questo settore deroga la normativa europea sull'orario di lavoro (recepita con il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), che nel nostro Pese è attualmente in deroga solo per le Forze dell'ordine, attribuendo alle guardie particolari giurate compiti di sicurezza sussidiaria verso tutti gli obiettivi istituzionali o sensibili. I suddetti lavoratori, inoltre, sono sottoposti a limitazione del diritto di sciopero a seguito di una serie di delibere della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (legge n. 146 del 1990) emanate nel 2006, e sono sottoposti
 

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a ritmi di lavoro «usuranti» per i continui cambi turno e gli orari di lavoro di 12, 14 o 16 ore giornaliere, anche a causa della non corretta e strumentale interpretazione da parte delle aziende del citato decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2006, o sono sottoposti a stress dovuto al lavoro notturno che si somma alla tensione psicofisica del sempre imminente rischio per la propria incolumità fisica, a seguito della complessità e della pericolosità dei compiti loro assegnati.
      La presente proposta di legge, come logica conseguenza dei motivi elencati, intende quindi riconoscere la qualità di «lavoro usurante» per le attività di vigilanza privata esercitate dalle guardie particolari giurate.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, recante benefìci per le attività usuranti, è riconosciuto il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 374 del 1993, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che svolgono attività di vigilanza privata.
      2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede, con proprio decreto, ad apportare le necessarie modifiche alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, conseguenti al riconoscimento della qualità di lavoro usurante per le attività di vigilanza privata disposto dal comma 1 del presente articolo.


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