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PDL 2298

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2298


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FERDINANDO BENITO PIGNATARO, CRAPOLICCHIO, SGOBIO, DILIBERTO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, DE ANGELIS, GALANTE, LICANDRO, NAPOLETANO, PAGLIARINI, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER, AMENDOLA, AURISICCHIO, BARANI, BORGHESI, BURTONE, CARTA, CASTAGNETTI, CRISCI, FADDA, GIANNI FARINA, FEDI, FRIGATO, GRASSI, GRILLINI, LAGANÀ FORTUGNO, LOMAGLIO, LONGHI, MARCHI, OLIVERIO, LEOLUCA ORLANDO, RUGGERI, SAMPERI, SASSO, SUPPA

Estensione dei benefìci previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto, a coloro che sono stati collocati in quiescenza prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257

Presentata il 23 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La materia dei benefìci connessi all'esposizione ad amianto consta di un insieme di disposizioni agevolative in termini previdenziali dei lavoratori che, in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, si trovino esposti a fattori di rischio per la propria salute, per effetto delle sostanze (polveri di amianto) contenute nei materiali con cui vengono direttamente o indirettamente a contatto.
      I benefìci pensionistici riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto hanno subìto un'evoluzione normativa conseguente a una mutata concezione della pericolosità del materiale impiegato nel corso dell'attività lavorativa che, oltre a non essere più considerato una sostanza suscettibile di applicazioni industriali vantaggiose, risulta, per converso, inserito nel novero delle sostanze pericolose e nocive per l'organismo umano.
      Per quanto riguarda la disciplina dei rischi derivanti dalle attività lavorative che comportano l'impiego di amianto come materia prima, o che espongono alle polveri
 

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di amianto pur non comportandone l'estrazione o l'impiego, la fonte principale è la legge 27 marzo 1992, n. 257. L'articolo l3 di questa legge dispone le misure per il riconoscimento del carattere usurante di queste lavorazioni, individuando nel moltiplicatore 1,5 la misura di maggiorazione contributiva ai fini del raggiungimento anticipato del pensionamento per i lavoratori esposti. Al comma 8 del medesimo articolo 13, però, si limita questo riconoscimento ai soli lavoratori che abbiano prestato opera per più di dieci anni in queste attività a rischio. Con il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è stata apportata una modifica alla sfera dei destinatari del beneficio pensionistico in argomento. Beneficiari della rivalutazione contributiva, a seguito della modifica, sono tutti i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, o possano far valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a dieci anni, ancorché non occupati nel settore dell'amianto (ossia, anche non dipendenti da imprese che utilizzano o estraggono amianto). Successivamente, l'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha modificato la disciplina dettata dalla legge n. 257 del 1992. Infatti, il citato articolo 47, superando la preclusione presente nella previgente disciplina, estende ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) il beneficio consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici, fissando un termine di decadenza per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio della certificazione di esposizione all'amianto alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione (15 giugno 2005).
      Infine, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 2004, riguardante le modalità di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, all'articolo 1 dispone: «I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL, hanno diritto ai benefìci previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto».
      Nonostante l'apprezzabile variegata disciplina normativa in materia, è necessario e doveroso prevedere una forma di risarcimento soprattutto per quei lavoratori che, ai sensi della legge n. 257 del 1992, non hanno avuto il riconoscimento di alcun beneficio previdenziale. La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di estendere il godimento dei benefìci previdenziali anche a quei lavoratori esposti all'amianto che sono andati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992. Occorre ricordare infatti, che alla data del 1o ottobre 2003 erano oltre 228.000 le domande presentate all'INAIL, delle quali 109.954 hanno avuto esito positivo, 89.229 hanno avuto esito negativo e 28.817 sono ancora in fase di istruttoria. Successivamente, anche a causa delle modifiche introdotte alla legge n. 257 del 1992 dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, alla data del 15 giugno 2005, sono state presentate all'INAIL ben 236.593 domande, delle quali 35.089 sono state accolte e 18.986 sono state respinte.
      Da studi fatti dai sindacati, risulta che circa il 20 per cento di chi ha svolto attività lavorativa esposto all'amianto si è congedato prima dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, non potendo pertanto godere dei benefìci previdenziali che proprio da allora sono stati garantiti ai lavoratori che nel corso della propria vita avevano prestato opera per più di dieci anni in queste attività a rischio.
      Attualmente si potrebbe ipotizzare un numero di circa 3.000 lavoratori esclusi dall'applicazione dei benefìci, sebbene, con
 

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significativa probabilità, a rischio elevato per la prolungata esposizione.
      Questa discriminazione grave deve essere sanata, prevedendo una autonoma normativa che provveda a porre fine a un'ingiustizia sociale mai seriamente affrontata e risolta.
      La proposta di legge de quo vuole parzialmente rendere giustizia a chi è rimasto privo di tutela giuridica, considerando che nei prossimi decenni, stante il lungo periodo di latenza della malattia, anche superiore ai trenta anni, si avrà un forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2030, e secondo alcuni esperti, persino nel 2040.
      Una legge di civiltà, dunque, al fine di tentare di riparare ai tanti torti umani, rispetto ai quali la politica deve rispondere e assumersi le proprie responsabilità, nella speranza che in futuro si possa meglio fare opera di prevenzione piuttosto che riparatoria, considerando anche il fatto che purtroppo, per quasi un decennio, sono rimasti inattuati aspetti fondamentali della legge, come la mappatura della presenza dell'amianto nel nostro Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica e la creazione del registro degli ex esposti.
      La presente proposta di legge dà, all'articolo 1, una definizione dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto, che sono ovviamente tali a prescindere dalla data del pensionamento e che per evidenti ragioni hanno il diritto di godere dei benefìci previdenziali previsti dalle leggi in materia.
      L'articolo 2 estende tali benefìci ai lavoratori che hanno prestato opera per più di dieci anni in attività esposti all'amianto e che hanno cessato di lavorare in data antecedente all'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.
      L'articolo 3, infine, prevede altresì la riapertura dei termini, fino al 15 giugno 2008, per presentare le domande ai fini del riconoscimento dei benefìci previdenziali.
  Il valore risarcitorio per singola unità lavorativa può aggirarsi intorno a importi sommariamente ipotizzabili nella misura di circa 15.000-18.000 euro cadauno, pari a una somma complessiva di circa 80 milioni di euro. Il tutto a fronte di un elevato rischio per la salute e di un'aspettativa di vita notevolmente ridotta rispetto alla media nazionale.
      La presente proposta di legge, quindi, prevede un onere a regime di 4 milioni di euro, non prevedendo la corresponsione di arretrati a causa della reale difficoltà, allo stato attuale, di reperire i fondi necessari. Si auspica, però, che nel corso del dibattito parlamentare sia possibile il reperimento di ulteriori risorse pari a circa 80 milioni di euro per il primo anno, sufficienti a garantire il pagamento degli arretrati in un'unica rata.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini della presente legge si intendono per lavoratori esposti all'amianto i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o comunque sono stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto.

Art. 2.

      1. I benefìci previdenziali, previsti dalla legislazione vigente in materia di pensionamento dei lavoratori esposti all'amianto, si applicano anche a coloro i quali sono stati collocati in quiescenza in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto, i quali intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui all'articolo 2, devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 15 giugno 2008, con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.

Art. 4.

      1. I benefìci derivanti dall'applicazione della presente legge non danno luogo alla corresponsione di arretrati.

 

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Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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