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PDL 2463

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2463


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOCCI

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni recanti interventi speciali per le città

Presentata il 28 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'attuale panorama normativo si caratterizza per la presenza di una molteplicità di normative speciali che contengono disposizioni applicabili a singole città italiane e a specifiche realtà territoriali. Tali normative recano interventi di natura urbanistica e misure volte al recupero architettonico, urbanistico e ambientale e alla tutela e valorizzazione dei centri storici dei singoli insediamenti.
      Per avere un'idea della varietà e della complessità di tali normative, tra le tante leggi speciali, si possono ricordare: gli interventi per Roma, capitale della Repubblica (legge n. 396 del 1990), i numerosi interventi per la salvaguardia di Venezia (tra i quali si segnalano quelli contemplati dalla legge n. 798 del 1984), i provvedimenti per il consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi (legge n. 545 del 1987), il risanamento dei rioni Sassi di Matera (legge n. 771 del 1986), gli interventi per la città di Urbino (legge n. 124 del 1968), gli interventi per la città di Siena (leggi n. 3 del 1963 e n. 75 del 1976).
      La varietà di strumenti giuridici utilizzati per realizzare le finalità che tali leggi si propongono comporta l'assoluta disomogeneità delle disposizioni applicabili alle singole realtà territoriali, anche talora per realizzare interventi analoghi. Spesso, si pone anche il problema del coordinamento tra le suddette normative speciali e le disposizioni generali.
      Alla luce di quanto detto, lo stato della legislazione in materia rende urgente una ricognizione da parte del Governo della normativa esistente, un attento monitoraggio
 

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della sua attuazione e l'adozione di strumenti di coordinamento e di raccordo tra le varie leggi speciali.
      Tale necessità è stata evidenziata anche nel parere espresso dall'VIII Commissione ambiente della Camera dei deputati sul disegno di legge finanziaria 2007 (seduta del 17 ottobre 2006), che conteneva una specifica osservazione in merito all'opportunità, in linea generale, di «affrontare la legislazione speciale per le città, operando una ricognizione della normativa esistente e dei relativi finanziamenti e proponendo l'unificazione in un unico contesto giuridico della legislazione vigente in materia, che si ispiri ai princìpi di semplificazione delle procedure e di definizione delle risorse disponibili per il completamento dei relativi interventi».
      Si richiama inoltre la risoluzione approvata dalla medesima VIII Commissione nella seduta del 28 marzo 2007 - sulla quale anche il Governo si è espresso favorevolmente - volta a impegnare quest'ultimo a operare una ricognizione della normativa esistente recante gli interventi per le città e per particolari aree territoriali e dei relativi finanziamenti; a tener conto dell'esigenza di un contesto unitario nell'ambito del quale inquadrare gli interventi specificamente volti alla tutela di singole città italiane e di specifiche realtà territoriali; ad adottare ogni possibile iniziativa finalizzata a coordinare e raccordare gli strumenti utilizzati per realizzare tali finalità, anche con riferimento ai rapporti tra legislazione speciale e legislazione ordinaria.
      La presente proposta di legge, composta di un unico articolo, mira ad affrontare in modo organico la situazione esposta in ordine al coordinamento tra le varie normative speciali riferite a specifiche realtà territoriali e tra queste ultime e la normativa ordinaria.
      A tal fine, essa contiene una delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni recanti interventi speciali per le città, inteso a riordinare, coordinare e integrare la legislazione vigente in materia. Nell'esercizio di tale delega, il Governo non solo dovrà garantire la coerenza della normativa in materia e la semplificazione delle procedure, ma dovrà anche, da un punto di vista sostanziale, adeguare gli interventi previsti per le singole città, tenendo conto del loro stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie, prevedere eventuali nuovi interventi in considerazione delle specificità delle realtà territoriali considerate e assicurare anche un costante monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.
      In relazione alla necessità di un confronto con le regioni sulla materia e di un successivo coinvolgimento del Parlamento, la proposta prevede il parere della Conferenza unificata e la trasmissione dello schema di decreto legislativo alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni recanti interventi speciali per le città, inteso a riordinare, coordinare e integrare la legislazione vigente in materia, anche con riferimento ai rapporti tra normativa speciale e normativa generale, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) assicurare la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

          b) garantire la semplificazione delle procedure e l'individuazione delle risorse disponibili per il completamento degli interventi;

          c) adeguare gli interventi previsti per le singole città, tenendo conto del loro stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;

          d) prevedere eventuali nuovi interventi in considerazione delle specificità delle realtà territoriali considerate;

          e) prevedere forme di costante monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 reca l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della sua entrata in vigore.
      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si pronuncia entro un mese, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, reso

 

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entro il termine di due mesi dalla data di trasmissione del relativo schema.
      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e delle procedure di cui al comma 3.
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