Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2534-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2534-A



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 18 aprile 2007 (v. stampato Senato n. 1411)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

e dal ministro della salute
(TURCO)

di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 aprile 2007

(Relatori: PIRO, per la V Commissione;
ZANOTTI, per la XII Commissione)


NOTA:  Le Commissioni permanenti V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XII (Affari sociali), il 3 maggio 2007, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2534. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 

Pag. 2


torna su
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2534 e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare la materia della spesa sanitaria, con riguardo al ripiano dei disavanzi pregressi (articolo 1) ed alla copertura della spesa derivante dalla riduzione del ticket sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (articolo 1-bis);

                incide su un ambito che, in tempi recenti, è gia stata oggetto di normazione da parte del legislatore, con la legge finanziaria per il 2007 (comma 796 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006) e con l'articolo 6-quater del decreto-legge n. 300 del 2006, introdotto dalla relativa legge di conversione n. 17 del 26 febbraio 2007;

                reca, al comma 2 dell'articolo 1, una disposizione in materia tributaria destinata a produrre effetti dal periodo d'imposta in corso e che, pertanto, è formulata conformemente al principio secondo cui le norme contenute nello Statuto del contribuente possono essere derogate solo espressamente (articolo 1 della legge n. 212 del 2000);

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 1-bis, comma 1 - ove si ridetermina «la quota fissa sulla ricetta (...) fino al 31 dicembre 2007» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad un coordinamento con quanto disposto dal citato articolo 6-quater del decreto-legge n. 300, al fine di chiarire, in particolare, se possa considerarsi superata la disposizione di cui comma 1 dell'articolo 6-quater, che stabiliva un termine finale di applicazione della lettera p) del comma 796 della legge finanziaria per il 2007, in materia di ticket sanitario.

 

Pag. 3


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

                Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il disegno di legge del Governo n. 2534, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario;

            considerato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile in primo luogo all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie concernenti il «sistema tributario e contabile dello Stato» e la «perequazione delle risorse finanziarie»; in secondo luogo all'ambito di cui alla lettera m) del comma citato, che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»; ed in terzo luogo all'ambito della «tutela della salute», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione elenca tra le materie di legislazione concorrente di Stato e regioni;

            ricordato inoltre che la Corte costituzionale ha in più occasioni affrontato il tema del concorso statale alla riduzione del deficit dei servizi sanitari regionali ed in particolare, con la sentenza 7-21 marzo 2007, n. 98, ha sottolineato che «lo speciale contributo finanziario dello Stato (in deroga al precedente obbligo espressamente previsto dalla legislazione sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale che siano le Regioni a coprire gli eventuali deficit del servizio sanitario regionale) ben può essere subordinato a particolari condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del complessivo servizio sanitario, tale da riservare in ogni caso alle Regioni un adeguato spazio di esercizio delle proprie competenze nella materia della tutela della salute»;

            ricordato inoltre che il suddetto principio era stato affermato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 36 del 2005, che ha ritenuto costituzionalmente ammissibile che il legislatore statale subordini l'accesso delle regioni al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale all'osservanza di determinate condizioni;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 4


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 2534, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2007, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario;

            sottolineata l'esigenza di dare soluzioni definitive all'annosa, ricorrente problematica dello sforamento, da parte di alcune regioni, dei limiti di spesa per il finanziamento dei Servizi sanitari nazionali, che è stata oggetto, nel recente passato, di una lunga serie di interventi legislativi;

            rilevato positivamente come il provvedimento intenda assicurare gli effetti delle disposizioni in materia di disavanzi dei servizi sanitari regionali, contenute nella legge n. 296 del 2006, legge finanziaria per il 2007;

            evidenziato come il provvedimento incrementi, tra l'altro, il concorso statale al ripiano dei disavanzi sanitari, per quelle regioni che abbiano sottoscritto accordi con lo Stato per la riduzione strutturale del disavanzo, consentendo in tal modo la riduzione della quota di partecipazione sulle ricette a carico dei cittadini;

            rilevato come, nel corso dell'esame al Senato, siano state introdotte nel corpo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge, disposizioni volte ad inibire, per un periodo di dodici mesi, le azioni esecutive relative ai debiti sanitari nei confronti dei soggetti debitori, nonché ad impedire l'efficacia degli atti di pignoramento già eseguiti, le quali suscitano notevoli perplessità, ponendosi in contraddizione sia con il principio di tutela dell'affidamento dei soggetti contraenti nell'ambito dei rapporti contrattuali, sia con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela dei diritti;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) provvedano le Commissioni di merito a rivedere la formulazione del terzo, quarto e quinto periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge, laddove essi prevedono che, per dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive relative a debiti sanitari nei confronti degli enti debitori, che gli atti di pignoramento già eseguiti non vincolano i predetti enti ed i loro tesorieri, e che i debiti insoluti producono, in tale periodo, esclusivamente

 

Pag. 5

gli interessi legali previsti dall'articolo 1284 del codice civile, salvi gli accordi più favorevoli per il debitore intercorsi tra le parti, in quanto tali previsioni appaiono in contrasto sia con il principio di tutela dell'affidamento dei soggetti contraenti nell'ambito dei rapporti contrattuali, sia con i principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di tutela dei propri diritti, nonché con la normativa e la giurisprudenza comunitarie in materia;

            2) provvedano le Commissioni di merito a rivedere la formulazione del comma 2 dell'articolo 1-bis, che dispone la copertura degli oneri recati dal medesimo articolo mediante riduzione di talune autorizzazioni di spesa afferenti ad interventi di particolare rilievo sociale e politico, tra i quali, ad esempio, la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987, relative agli interventi in favore dei Paesi in via di sviluppo.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2007, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario;

            considerato che il provvedimento contempla disposizioni volte al ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, assicurando alle regioni interessate un concorso statale al risanamento delle suddette perdite, nonché alla riduzione della quota fissa concernente le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

            rilevato che il testo in esame appare riconducibile ai profili di competenza delineati dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie concernenti il «sistema tributario e contabile dello Stato» e la «perequazione delle risorse finanziarie»;

            considerato che il provvedimento, intervenendo sul livello di finanziamento del servizio sanitario regionale utile per l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, reca norme destinate ad investire altresì l'ambito di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che riconosce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato «la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»;

            rilevato che il provvedimento, dettando disposizioni tese a perseguire il più efficiente funzionamento del Servizio sanitario

 

Pag. 6

nazionale e, in esito alle modifiche apportate dal Senato, la riduzione del ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, rientra nell'ambito della «tutela della salute» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, materia oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni;

            considerato che il concorso statale nel risanamento strutturale dei disavanzi pregressi è subordinato alla sottoscrizione da parte delle Regioni interessate di un apposito accordo con lo Stato per i piani di rientro, nonché all'attivazione di specifiche misure fiscali ovvero all'utilizzo di quote di manovre fiscali già adottate o di tributi erariali;

            preso atto che la Corte costituzionale ha in più occasioni affrontato le problematiche afferenti al concorso statale alla riduzione del deficit dei servizi sanitari regionali, ed in particolare, con la sentenza n. 98 del 2007, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale promosse da alcune regioni in ordine a talune disposizioni della legge finanziaria per il 2006, con specifico riferimento alla violazione dell'autonomia legislativa in materia di tutela della salute e dell'autonomia finanziaria regionale, ha evidenziato che «pur in deroga all'obbligo espressamente previsto dalla legislazione sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale che siano le regioni a coprire gli eventuali deficit del servizio sanitario regionale, lo speciale contributo finanziario dello Stato può tuttavia essere subordinato a particolari condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del complessivo servizio sanitario»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 7


TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

torna su
TESTO
delle Commissioni
Art. 1.
Art. 1.
      1. Il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.       Identico.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  


Pag. 8-9

Allegato
torna su
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2007, N.  23
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2007, N.  23

        All'articolo 1, al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nelle regioni interessate dal presente decreto, per garantire il puntuale pagamento dei debiti accertati nel rispetto dei piani di rientro di cui al comma 1, lettera a), ed al fine di consentire il puntuale accertamento della massa passiva ricompresa nei disavanzi di cui al comma 1, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive relativamente ai debiti sanitari di cui al presente articolo nei confronti dei soggetti debitori ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori ed i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per i fini degli enti e le finalità di legge. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse inferiori. Il pagamento della massa passiva accertata sarà effettuato utilizzando esclusivamente i fondi statali e regionali destinati al Servizio sanitario regionale, dando priorità al pagamento dei crediti privilegiati dei lavoratori dipendenti precari o stabili».

        Identico.

        Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

        Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

        «Art. 1-bis. - 1. L'importo della manovra derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rideterminato per il solo anno 2007 da 811 milioni di euro a 461 milioni di euro, anche per le finalità di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma. A tal fine il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato per l'anno 2007 di 350 milioni di euro. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno. Conseguentemente la quota fissa sulla ricetta è rideterminata con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007 da 10 euro a 3,5 euro.         «Art. 1-bis. - 1. L'importo della manovra derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rideterminato per il solo anno 2007 da 811 milioni di euro a 300 milioni di euro, anche per le finalità di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma. A tal fine il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato per l'anno 2007 di 511 milioni di euro. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno. Conseguentemente la quota fissa sulla ricetta è abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007.
 

Pag. 10-11

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa, per gli importi di seguito indicati:         2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 511 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:
            a) legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Paesi in via di sviluppo), per 50 milioni di euro;             a) quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
            b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (ricerca salute), per 50 milioni;             b) quanto a 411 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nello stesso anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, in deroga all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al Fondo sanitario nazionale.

            c) legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1250 (Fondo per la famiglia), per 30 milioni;

 

            d) legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1264 (Fondo per le non autosufficienze), per 30 milioni;

 

            e) legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1290 (Fondo per le politiche giovanili), per 30 milioni;

 

            f) legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 50 (Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi), per 100 milioni;

 

            g) legge 30 aprile 1985, n. 163 (Fondo unico per lo spettacolo), per 60 milioni».

 
 

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        Nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la riduzione della quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale».

        Identico.

 

Pag. 12-13



Decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007.
 
Testo del decreto-legge
torna su
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni(*)
Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi
nel settore sanitario.
Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché per la riduzione della quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire il risanamento strutturale e selettivo dei servizi sanitari regionali in disavanzo e di conseguire gli obiettivi della manovra finanziaria prevista dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;  
emana
il seguente decreto-legge:
 

Articolo 1.
Articolo 1.
        1. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-2005 nei confronti delle regioni che:

        1. Identico.

            a) al fine della riduzione strutturale del disavanzo nel settore sanitario sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro e accedono al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

            b) al fine dell'ammortamento del debito accumulato fino al 31 dicembre 2005, ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del medesimo articolo 1, comma 796, ed in via ulteriore rispetto all'incremento nella misura massima dell'addizionale regionale

 

(*) Le modifiche apportate dal Senato della Repubblica sono evidenziate in neretto. Le modifiche apportate dalle Commissioni sono evidenziate in neretto corsivo.


Pag. 14-15

all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, destinano al settore sanitario in modo specifico, anche in via alternativa, quote di manovre fiscali già adottate o quote di tributi erariali attribuiti alle regioni stesse ovvero, nei limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità ad essa, misure fiscali da attivarsi sul proprio territorio, in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori rispetto a quelle derivanti dal predetto incremento nella misura massima.  

        2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2006 e per i periodi seguenti fino all'anno 2010, per le regioni che, con delibera della Giunta regionale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione entro il 27 marzo 2007, approvano l'Accordo stipulato con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 796, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'addizionale all'IRPEF e le maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP si applicano nella misura prevista al comma 174, ultimo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004. Tali incrementi non si applicano nelle regioni nelle quali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sia scattato formalmente, in modo automatico, l'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e, a seguito del raggiungimento dell'accordo con il Governo, di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234, tale innalzamento non sia stato applicato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto, settimo ed ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        2. Identico.

        3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario. Nell'ambito dei predetti piani di rientro sono disciplinate le modalità di monitoraggio e di riscontro dell'estinzione dei debiti. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.         3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario. Nelle regioni interessate dal presente decreto, per garantire il puntuale pagamento dei debiti accertati nel rispetto dei piani di rientro di cui al comma 1, lettera a), ed al fine di consentire il puntuale accertamento della massa passiva ricompresa nei disavanzi di cui al comma 1, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive relativamente ai debiti sanitari di cui al presente articolo nei confronti dei soggetti debitori ed i

Pag. 16-17
  pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori ed i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per i fini degli enti e le finalità di legge. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse inferiori. Il pagamento della massa passiva accertata sarà effettuato utilizzando esclusivamente i fondi statali e regionali destinati al Servizio sanitario regionale, dando priorità al pagamento dei crediti privilegiati dei lavoratori dipendenti precari o stabili. Nell'ambito dei predetti piani di rientro sono disciplinate le modalità di monitoraggio e di riscontro dell'estinzione dei debiti. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         4. Identico.
 

Articolo 1-bis.
 

        1. L'importo della manovra derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rideterminato per il solo anno 2007 da 811 milioni di euro a 300 milioni di euro, anche per le finalità di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma. A tal fine il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato per l'anno 2007 di 511 milioni di euro. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno. Conseguentemente la quota fissa sulla ricetta è abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007.

          2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 511 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:
 

            a) quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

 

            b) quanto a 411 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nello stesso anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, in deroga all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al Fondo sanitario nazionale.

 

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Pag. 18-19
Articolo 2.
 
        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 20 marzo 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
Turco, Ministro della salute.
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.

 


Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge
torna su