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PDL 2064

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2064



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CACCIARI, ZANELLA, SPERANDIO, ACERBO, PERUGIA,
FRANCESCATO, CAMILLO PIAZZA, DE ANGELIS

Istituzione del Parco nazionale della laguna di Venezia

Presentata il 13 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La laguna di Venezia è uno degli ecosistemi lagunari più estesi (550 kmq di superficie) e più importanti d'Europa e dell'intero bacino del Mediterraneo: un'area umida naturale con un immenso patrimonio biologico, faunistico e floristico e con alcune specie animali e vegetali rare o minacciate d'estinzione. Già nel 1962, in occasione della conferenza organizzata dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN), in una lista di zone umide di importanza internazionale meritevoli di protezione era inserita la laguna di Venezia. Anche la zona di Valle Averto è dichiarata «zona umida di importanza internazionale» dalla Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.
      Essa è il risultato della combinazione tra fattori naturali e fattori antropici che storicamente hanno determinato l'assetto attuale; natura e cultura in una combinazione inscindibile e molto spesso virtuosa.
      Forse in nessun altro luogo nel nostro Paese si trovano condensati in modo così eloquente eccellenze archeologiche, architettoniche e naturalistiche come nella laguna di Venezia. E più che altrove qui si percepisce la fragilità e la complessità dell'insieme. La città di Venezia e la sua laguna, infatti, sono incluse nella lista dei «100 siti storici di interesse mediterraneo» approvata dalle Parti Contraenti del Piano d'azione del Mediterraneo (PAM)
 

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nel 1987, in applicazione della Dichiarazione di Genova del 1985.
      La conservazione della natura nel particolare contesto della laguna veneta deve allora passare attraverso il mantenimento delle attività umane, così come l'obiettivo della sopravvivenza delle comunità lagunari non può prescindere dall'impegno per l'arresto dei processi di degrado ambientale e il recupero dell'equilibrio dinamico dell'ecosistema lagunare, tanto che il Comitato per il Patrimonio Mondiale dell'UNESCO ha inserito Venezia città e la sua laguna nella lista dei 378 beni del «Patrimonio Mondiale dell'umanità» da salvaguardare (codice Id n. 394 1987).
      Tutto ciò esige un progetto legislativo nazionale che abbia come obiettivi la tutela e la riaffermazione della biodiversità e dei suoi rapporti tradizionali con l'attività umana, la promozione della ricerca scientifica e dell'educazione ambientale, il riequilibrio idraulico, biologico e idrobiologico, lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni insediate nel Parco.
      Gli ambienti lagunari sono da considerare ambienti conservativi aperti alle novità, che ben si adattano alle trasformazioni se sono gestiti in maniera corretta. La conservazione dell'ambiente nel suo equilibrio millenario con la cultura e l'attività umana è il riferimento centrale per una corretta e adeguata tutela mediante l'istituzione di un Parco nazionale.
      La laguna di Venezia e i litorali del veneziano sono esempi di sub-atlantismo nord-adriatico, nella persistenza di una grande laguna floristica e faunistica caratterizzata da numerose biocenosi esclusive, armonizzata nel tempo all'intervento umano promotore di quell'equilibrio dinamico che abbiamo ereditato e che, in coerenza con la tradizione culturale di cui la laguna stessa è espressione, dobbiamo mantenere e trasmettere alle generazioni future.
      I gravi segnali di riduzione della diversità, e alcuni fattori ecologici selettivi, ci impongono una maggiore attenzione e un equilibrato intervento di tutela che si può rendere operativo solo con l'istituzione del Parco nazionale della laguna di Venezia.
      Lo Stato italiano, con legge speciale n. 171 del 1973 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), ha deciso di porre il bacino lagunare, assieme a Venezia, sotto tutela affermando, all'articolo 1, che «La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale» e che «La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque».
      Già dal 1983 il comune di Venezia ha proposto la costituzione dell'Ente parco della laguna di Venezia con giurisdizione su tutto il bacino lagunare e uno schema di normativa, presentata al consiglio regionale, che prevedeva la zonizzazione del perimetro del Parco in aree con diverso grado di protezione. Inoltre, tra il 1987 e il 1995, tre disegni di legge per l'istituzione del Parco della laguna di Venezia e Chioggia vennero proposti dai consiglieri regionali e nel 1996 un comitato di persone, diversamente impegnate nella salvaguardia della laguna, avanzarono una proposta di legge d'iniziativa popolare, sottoscritta da 6.000 elettori, depositata presso il consiglio regionale veneto il 9 ottobre 1997.
      Se in passato l'intervento dell'uomo ha sottolineato in parte il modello conservativo naturale dell'ambiente che si intende tutelare, la definizione dell'ambito territoriale permette oggi di individuare le aree di transizione e gli interventi necessari a scala di bacino sulla base di precise conoscenze scientifiche, che il Parco permetterà di approfondire ulteriormente e ampliare.
      La classificazione del territorio in zone di tutela, comprensive anche delle peculiarità del rapporto uomo-natura, consentirà il giusto equilibrio delle diverse componenti, in un territorio che integra l'elevatissima valenza naturalistica con valenze antropiche, storiche e artistiche uniche e irripetibili.
 

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      L'area tutelata dovrà così essere sottoposta a un progressivo programma di sviluppo integrato tra le condizioni ecologiche e le valenze culturali, al punto che il Parco avrà caratteristiche congiunte e inscindibili di parco naturale e parco culturale.
      Tutto ciò premesso e considerato, al fine di tutelare, recuperare, valorizzare e conservare i caratteri naturalistici, storici e culturali del territorio della laguna di Venezia, nonché per assicurare adeguata promozione e tutela delle attività economiche tipiche dell'area e concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, si propone l'istituzione del Parco nazionale della laguna di Venezia.
      Di seguito vengono riportate, in sintesi, le principali tappe del processo di salvaguardia e tutela della laguna di Venezia, ad alcune delle quali si è fatto fin qui cenno.
      Nel 1962, in occasione della conferenza organizzata dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN), in una lista di zone umide di importanza internazionale meritevoli di protezione erano già inserite la laguna di Venezia e il delta del Po.
      Il Comitato per il Patrimonio Mondiale dell'UNESCO ha inserito Venezia città e la sua laguna nella lista dei 378 beni del «Patrimonio Mondiale dell'umanità» da salvaguardare (codice Id n. 394 1987).
      La città di Venezia e la sua laguna sono incluse nella lista dei «100 siti storici di interesse mediterraneo» approvata dalle Parti Contraenti del Piano d'azione del Mediterraneo (PAM) nel 1987, in applicazione della Dichiarazione di Genova del 1985.
      La Convenzione di Ramsar ha dichiarato «zona umida di importanza internazionale» la zona di Valle Averto.
      Lo Stato italiano, con legge speciale n. 171 del 1973, ha deciso di porre il bacino lagunare, assieme a Venezia, sotto tutela.
      Ai sensi delle direttive «Uccelli» 79/409/CEE e «Habitat» 92/43/CEE, recepite con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, decreto del Ministro dell'ambiente 3 aprile 2000, recante l'elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002, recante linee guida per la gestione dei siti Natura 2000, delibera della giunta regionale del Veneto 18 aprile 2006, n. 1180 («Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento banca dati»), sono state designate nell'ambito della laguna e dei litorali di Venezia quattro aree SIC, per un totale di 47.060 ettari, e cinque ZPS, 29.825 ettari, pari a oltre l'85 per cento dell'intera area lagunare.
      La legge della regione Veneto 16 agosto 1984, n. 40, recante nuove norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali, indica la laguna di Venezia tra gli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali.
      Il piano territoriale regionale di coordinamento, approvato con provvedimento del consiglio regionale del 13 dicembre 1991, inserisce l'area lagunare tra le «aree di tutela paesaggistica», per le quali prevede la predisposizione di appositi «Piani d'area» con specifica considerazione dei valori paesaggistico-ambientali. Nello specifico della laguna di Venezia, tale Piano d'area, denominato PALAV (Piano d'area della laguna di Venezia) è stato approvato con provvedimento del consiglio regionale il 7 marzo 1995.
      L'articolo 62 del PALAV (Direttive per la costituzione del Parco naturale regionale della laguna di Venezia) recita: «Il presente Piano di area costituisce punto di riferimento delle aree di particolare tutela che verranno definite dalla legge regionale istitutiva del Parco naturale della laguna di Venezia, come previsto dal Piano territoriale di coordinamento».
      Contestualmente il consiglio regionale ha approvato, con provvedimento n. 1091 del 7 marzo 1995, un ordine del giorno in cui si afferma «l'assoluta necessità di giungere in tempi brevi all'istituzione del Parco della laguna di Venezia. Tale Parco
 

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dovrà prevedere una normativa articolata di vincoli e di prescrizioni tali da consentire il massimo di tutela e di valorizzazione delle risorse naturali, storiche e artistiche. L'ambito dell'istituendo Parco della Laguna di Venezia e Chioggia dovrà coincidere in linea di massima con l'area determinata dalla conterminazione lagunare».
      Il piano faunistico venatorio della provincia di Venezia, approvato con deliberazione del consiglio provinciale prot. 2152/IV del 24 marzo 1994, e successive modificazioni e integrazioni, individua oasi di protezione di ambito lagunare per un totale di 18.856 ettari.
      Il comune di Venezia ha adottato la variante al piano regolatore generale per la laguna e le isole minori che individua e perimetra il Parco della laguna nord, quale parco di interesse locale ai sensi della legge della regione Veneto n. 40 del 1984, articolo 27.
      Il comune di Venezia, con deliberazione del consiglio comunale n. 99 del 2003, ha costituito l'Istituzione «Parco della laguna» cui è affidato il compito di gestire i beni patrimoniali del comune posti nella laguna nord, coerentemente con le finalità dell'istituendo Parco naturale di interesse locale. La stessa Istituzione deve attuare la tutela e la valorizzazione ambientale e socio-economica dell'area della laguna nord attraverso la definizione e la promozione di usi compatibili con la salvaguardia delle valenze naturalistiche, archeologiche, storiche e culturali dei luoghi.
      La laguna di Venezia, per la sua eccezionale valenza in chiave ornitologica, è stata proposta dalla provincia di Venezia quale zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.
      Per lo stesso motivo l'intera area è stata designata quale Important Birds Area (IBA) dalla direzione per la conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare, su proposta di Bird Life International.
      Già dal 1983 il comune di Venezia ha proposto la costituzione dell'Ente parco della laguna di Venezia con giurisdizione su tutto il bacino lagunare e uno schema di normativa, presentata al consiglio regionale, che prevedeva la zonizzazione del perimetro del Parco in aree con diverso grado di protezione.
      Tra il 1987 e il 1995, tre disegni di legge per l'istituzione del Parco della laguna di Venezia e Chioggia vennero proposti dai consiglieri regionali e nel 1996 un comitato di persone, diversamente impegnate nella salvaguardia della laguna, avanzarono una proposta di legge d'iniziativa popolare, sottoscritta da 6.000 elettori, depositata presso il consiglio regionale veneto il 9 ottobre 1997.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale della
laguna di Venezia).

      1. È istituito il Parco nazionale della laguna di Venezia, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
      2. Per il raggiungimento delle finalità del Parco nazionale della laguna di Venezia è istituito un ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato «Ente parco».
      3. All'Ente parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. L'Ente parco nazionale della laguna di Venezia è inserito nella parte IV della tabella allegata alla medesima legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni.
      4. Il territorio del Parco comprende l'ambito territoriale definito dalle aree SIC e dalle aree ZPS della laguna di Venezia di cui alla delibera della giunta regionale della regione Veneto n. 1180 del 18 aprile 2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto n. 45 del 16 maggio 2006, dai corridoi di interconnessione, nonché dagli ambiti lagunari funzionalmente collegati ai predetti siti, come descritto nella planimetria di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      5. In sede di approvazione del Piano ambientale del Parco, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), si provvede alla delimitazione perimetrale di un ambito territoriale più ampio quale area di transizione, protezione e sviluppo controllato, da sottoporre a tutela mediante gli strumenti della pianificazione regionale e provinciale; possono altresì essere individuate aree contermini.

 

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      6. La pianta organica dell'Ente parco è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      7. A decorrere dalla data di costituzione del consiglio direttivo, all'Ente parco è affidata anche la gestione delle oasi di protezione previste dal piano faunistico venatorio della provincia di Venezia, ricomprese nel perimetro del Parco nazionale della laguna di Venezia.

Art. 2.
(Finalità del Parco).

      1. La finalità principale del Parco nazionale della laguna di Venezia è il ripristino dell'equilibrio tra società umana e ecosistema naturale che, nell'arco dei secoli, ha permesso l'evoluzione della città di Venezia nel contesto della sua laguna come un unicum riconosciuto quale patrimonio dell'intera umanità. In particolare sono finalità del Parco:

          a) la tutela, il mantenimento e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico considerato nella sua unitarietà, il recupero delle parti alterate, la conservazione dell'equilibrio tra la presenza e l'attività dell'uomo e i naturali processi dell'ecosistema lagunare, la tutela e il ripristino della biodiversità e il mantenimento di un equilibrio dinamico in ambito lagunare;

          b) la promozione della ricerca scientifica e dell'attività didattica e di educazione ambientale e, in genere, delle attività volte alla migliore conoscenza, fruizione e controllo dell'ambiente naturale e storico;

          c) la promozione, mediante la predisposizione di sostegni tecnici e finanziari, degli interventi atti a garantire il riequilibrio idraulico e biologico nonché la riqualificazione vegetale e faunistica sulla base di criteri scientifici che garantiscano, per tutti

 

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i biotopi e tutte le componenti originarie, almeno le superfici vitali minime;

          d) il mantenimento degli elementi naturali e storici che costituiscono l'attuale assetto lagunare, delle attività produttive compatibili e di un turismo calibrato sulla capacità di carico e sui servizi;

          e) lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni insediate nel Parco o su di esso gravitanti;

          f) la partecipazione e il coinvolgimento attivo delle popolazioni locali nella definizione degli strumenti di attuazione del Parco.

Art. 3.
(Strumenti di attuazione).

      1. Sono strumenti di attuazione del Parco:

          a) il Piano ambientale del Parco e i progetti di ambito;

          b) il Piano pluriennale economico-sociale;

          c) i progetti attuativi.

      2. Gli strumenti di cui al comma 1 sono redatti dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi.

Art. 4.
(Organi dell'Ente parco).

      1. Sono organi dell'Ente parco:

          a) il presidente;

          b) il consiglio direttivo;

          c) la giunta esecutiva;

          d) il collegio dei revisori dei conti;

          e) la comunità del Parco.

      2. La nomina degli organi di cui al comma 1 è effettuata secondo le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 3, 4,

 

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5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

      3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco individua all'interno del territorio del Parco la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso, entro due mesi dal suo insediamento.
      4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di personale, mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dagli enti locali nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5.
(Entrate).

      1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istituzionali:

          a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

          b) i contributi della regione Veneto e degli enti pubblici;

          c) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;

          d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui agli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          e) gli eventuali redditi patrimoniali;

          f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

          h) i proventi delle sanzioni derivanti dall'inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'Ente parco;

          i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

 

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      2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 6.
(Convenzioni).

      1. L'Ente parco, previa stipula di un'apposita convenzione, si avvale degli enti strumentali della regione Veneto per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

Art. 7.
(Promozione).

      1. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco nazionale della laguna di Venezia, l'Ente parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità del Parco medesimo.

Art. 8.
(Norme finali).

      1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

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Allegato
(articolo 1, comma 4)


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