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PDL 2490-bis

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2490-bis



 

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PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 1a (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) E 2a (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 4 aprile 2007 (v. stampato Senato n. 1452)

d'iniziativa dei senatori

BIANCO, MASSIMO BRUTTI, BULGARELLI, CALDEROLI, CARUSO, CASTELLI, CENTARO, DI LELLO FINUOLI, D'ONOFRIO, FORMISANO, GRASSI, MAFFIOLI, PASTORE, FERNANDO ROSSI, RUBINATO, SALVI, SAPORITO, SARO, SINISI, TIBALDI, VILLONE

Modifiche al codice penale concernenti il reato di lesioni gravi o gravissime

(Testo risultante dallo stralcio dell'articolo 2 della proposta di legge n. 2490, deliberato dall'Assemblea il 10 maggio 2007)
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione nel codice penale dell'articolo 583-quater).

      1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:

      «Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico). - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni».

Art. 2.

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Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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