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PDL 2630

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2630



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 9 maggio 2007 (v. stampato Senato n. 1376)

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

e dal ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
(NICOLAIS)

di concerto con il ministro della difesa
(PARISI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

con il ministro del commercio internazionale e per le politiche europee
(BONINO)

con il ministro delle comunicazioni
(GENTILONI SILVERI)

con il ministro dei trasporti
(BIANCHI)

e con il ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 9 maggio 2007
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

              a) l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003;

              b) l'Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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