PDL 2630
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2630
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DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 9 maggio 2007 (v. stampato Senato n. 1376)
presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)
e dal ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
(NICOLAIS)
di concerto con il ministro della difesa
(PARISI)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)
con il ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)
con il ministro del commercio internazionale e per le politiche europee
(BONINO)
con il ministro delle comunicazioni
(GENTILONI SILVERI)
con il ministro dei trasporti
(BIANCHI)
e con il ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 9 maggio 2007
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003;
b) l'Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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