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PDL 2452

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2452



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUEMI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti la legalizzazione dei derivati dalla cannabis, la somministrazione controllata di eroina e l'uso terapeutico dei preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope

Presentata il 27 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema della droga è un problema annoso e mondiale che vede coinvolti interessi economici forti e rilevanti del crimine organizzato a danno dei giovani sprovveduti e abbandonati a loro stessi: un giovane italiano su tre, come risulta dalle statistiche, fa uso di droghe, e un consumatore su cento viene normalmente colpito con segnalazione al prefetto, con il ritiro della patente e con l'invio al servizio per le tossicodipendenze (SERT) per effettuare trattamenti inefficaci.
      In Italia il nostro attuale sistema, a seguito anche del referendum sulla distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, che divide l'ambito del penalmente lecito dal penalmente rilevante sulla base del dictum «dose minima giornaliera», si è dimostrato, nei fatti, alquanto insufficiente e inadeguato. Questo ha creato un vuoto normativo che bisogna necessariamente colmare!
      Una campagna ideologica del «pugno duro» contro le droghe e i consumatori, caratterizzata dall'attacco alla riduzione del danno e a un sistema dei servizi con offerte terapeutiche differenziate, disegna un orizzonte preoccupante, autoritario e moralistico, di negazione della libertà e della pluralità terapeutica e preventiva basata sui diritti del consumatore e sull'evidenza scientifica dei trattamenti.
      Tutto ciò in aperto contrasto con le tendenze in atto in gran parte dei Paesi europei, quali il Regno Unito, la Francia, la Germania, il Portogallo, il Belgio, l'Olanda, l'Irlanda, la Svizzera che, dal '90 ad oggi, hanno scelto di utilizzare forme diverse di politica antidroga, affrontando la questione, come è giusto che sia, più da un punto di vista sociale che penale e
 

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repressivo, investendo su politiche di riduzione del danno.
      Del resto la stessa compagine che aveva varato la normativa del '90, il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico», fu costretta a intervenire d'urgenza pochi mesi dopo per alleggerirne l'impatto repressivo, dopo che diversi consumatori si erano uccisi in carcere dove erano detenuti con l'accusa di spaccio perché erano stati trovati in possesso di una quantità superiore alla dose minima giornaliera. Per non parlare poi del problema del sovraffollamento delle carceri, che viene ad aumentare la sofferenza di migliaia di giovani detenuti per droga.
      Una politica di tipo proibizionista, come quella auspicata dal precedente Governo Berlusconi con una riforma repressiva e sanzionatoria del consumo di droga, non risolve il problema, ma rende maggiormente redditizio il giro d'affari per i trafficanti di droga e per il crimine organizzato.
      Una politica di liberalizzazione e di legalizzazione, al contrario, porterà senza dubbio, con la somministrazione controllata di droghe, a una politica di prevenzione e di riduzione del danno tale da colpire gravemente il crimine organizzato che garantisce il multimiliardario commercio mondiale di queste sostanze.
      Solo un intervento in questo senso, che punti su formazione, prevenzione e rete di servizi, privo di preclusioni di carattere ideologico, risulterà veramente utile a fronte di una politica proibizionista e sanzionatoria che non ha mai eliminato, soprattutto in tale ambito, le cause che generano questa grave piaga sociale e che non ha nemmeno ridotto il danno che essa produce, alimentando fenomeni inquietanti di malcostume dilagante e i casi di violenza domestica determinati dal fatto di non aver affrontato il problema del costo delle droghe acquistate attraverso il «libero mercato criminale».
      La presente proposta di legge parte da un presupposto significativo, quello della separazione del mercato della cannabis e dei suoi derivati dal mercato delle altre droghe, mediante un regime di autorizzazione speciale rispetto al complesso delle attività economiche inerenti a tale mercato (articolo 5); in questo contesto, pur demandando al Governo la regolamentazione di tale regime, si fissa un «paletto» alquanto significativo nel fatto che la produzione di cannabis e suoi derivati per autoconsumo sia soggetta unicamente alla notifica all'autorità locale di pubblica sicurezza, ribaltando così lo stato attuale delle cose.
      Si prevede poi l'abolizione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 75 e 75-bis del testo unico e la modifica delle norme del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada (articolo 29), che sono utilizzate per colpire non, giustamente, chi guida in stato di alterazione, ma, soprattutto, chi ha fumato in passato cannabis e suoi derivati (i controlli delle urine non provano uno stato di tossicodipendenza attuale).
      Si prevede, inoltre, l'istituzione di programmi di somministrazione controllata di eroina ai cittadini tossicodipendenti, all'interno delle politiche di riduzione del danno (articoli 2 e 25). Tali programmi sono parte integrante delle politiche sulle tossicodipendenze del Governo svizzero, dopo aver superato positivamente la fase della sperimentazione, e della politica del Governo di Francoforte che, con l'esperienza delle «stanze di consumo», è riuscito a far diminuire dell'80 per cento, nell'arco di un decennio, le morti per overdose.
      La presente proposta di legge incarica il Ministro della salute di promuovere tali programmi nelle tre maggiori città italiane e crea le condizioni giuridiche affinché ciascuna regione possa istituirli a sua volta.
      Viene ad essere incentivato, con adeguati stanziamenti finanziari, tutto il complesso degli interventi di riduzione del danno, fra i quali si citano, in particolare, l'istituzione di «narcosalas» che permettano ai consumatori di «eroina di strada» di assumerla in condizioni igienico-sanitarie accettabili e la creazione di «unità
 

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mobili» per l'analisi legale delle droghe sintetiche, al fine di tutelare le migliaia di consumatori di tali sostanze dalle speculazioni degli spacciatori.
      Si favoriscono, inoltre, la presenza e l'attività a tutti i livelli (centrale, regionale e locale) dei gruppi di auto-aiuto e delle associazioni di difesa dei tossicodipendenti attraverso l'estensione dell'applicazione della «legge Veronesi» sulla terapia del dolore (legge n. 12 del 2001) anche al campo della cura delle tossicodipendenze e lo snellimento delle procedure burocratiche (articolo 8) e si prevede l'abrogazione delle disposizioni tendenti a restringere l'utilizzo dei trattamenti metadonici con il contestuale tentativo di incrementarne la praticabilità, soprattutto all'interno degli istituti di prevenzione e pena.
      Sono infine importanti da sottolineare, come altrettanti punti salienti della presente proposta di legge, la massima pubblicizzazione dei dati elaborati in materia dalle amministrazioni tramite l'uso dell'informatica; i controlli sull'organizzazione e sull'attività delle comunità terapeutiche per evitare le situazioni di sfruttamento degli ospiti all'interno delle medesime comunità; l'eliminazione dal testo unico delle norme ormai superate e la contestuale richiesta al Governo di un nuovo testo coordinato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico», e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato si avvale della Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze di cui all'articolo 132»;

          b) alla lettera c) del comma 8, dopo la parola: «metadone» sono inserite le seguenti: «negli istituti di prevenzione e pena»;

          c) al comma 8 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «h-bis) sull'attuazione del trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230»;

          d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

      «11. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati dall'Osservatorio sono pubblici, resi disponibili su internet e allegati alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 131»;

          e) i commi 16, 17 e 18 sono abrogati.

 

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Art. 2.

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

          «h) promuove, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e di intesa con le regioni, gli interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'articolo 133-bis; in particolare, promuove la costituzione a Milano, a Roma e a Napoli di centri medici per la somministrazione controllata di eroina; l'attività di tali centri è regolata da un apposito regolamento adottato con decreto dello stesso Ministro della salute»;

          b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «h-bis) sovrintende all'integrazione e al coordinamento del presente testo unico con le disposizioni della legge 30 marzo 2001, n. 125».

Art. 3.

      1. All'articolo 3 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati dal Servizio centrale sono pubblici, resi disponibili su internet e allegati alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 131».

Art. 4.

      1. All'articolo 15 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. I dati di cui al comma 1 sono pubblici e resi disponibili su internet».

 

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Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 17 del testo unico, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 17-bis. - (Regime di autorizzazione speciale per talune sostanze incluse nella tabella I di cui all'articolo 14. Impiego terapeutico). - 1. In deroga a quanto previsto dal presente testo unico, è previsto un regime di autorizzazione speciale per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, il controllo sui cicli di produzione, il controllo sulle materie prime, la documentazione, la custodia, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione e il transito delle piante di cannabis indica e delle altre sostanze e proditti inclusi nella tabella I di cui all'articolo 14 ai sensi del comma 1, lettera a), numero 6), del medesimo articolo 14. In particolare, la coltivazione di cannabis indica per consumo personale è sottoposta a semplice notifica alla locale autorità di pubblica sicurezza. Le disposizioni attuative del regime di autorizzazione speciale sono approvate con apposito regolamento emanato, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. Con decreto del Ministro della salute è regolamentato l'impiego terapeutico delle sostanze e dei prodotti di cui al comma 1.
      3. Chiunque coltiva, produce, fabbrica, impiega, commercia, controlla cicli di produzione o materie prime, custodisce, distribuisce, importa, esporta od organizza il transito delle sostanze e dei prodotti di cui al comma 1 senza ottemperare alle disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alle sanzioni di cui ai commi 1, 1-bis, 4, 5 e 5-bis dell'articolo 73».

Art. 6.

      1. Il comma 2 dell'articolo 19 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «2. Le autorizzazioni previste dagli articoli 17 e 17-bis possono essere accordate

 

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soltanto a enti o imprese il cui titolare, o legale rappresentante se trattasi di società, non sia stato condannato, con sentenza anche non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, nonché 73 e 74 del presente testo unico, ovvero nei cui confronti non sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Gli stessi requisiti negativi deve possedere il direttore tecnico dell'azienda».

Art. 7.

      1. Al testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dell'articolo 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle piante di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)»;

          b) al comma 1 dell'articolo 31, al comma 1 dell'articolo 34, al comma 1 dell'articolo 35, al comma 1 dell'articolo 36, nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 73 e al comma 1 dell'articolo 79, dopo le parole: «articolo 14,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6),»;

          c) all'articolo 38:

              1) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 14» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6),»;

              2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)»;

          d) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 41, dopo le parole: «articolo 14» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6),»;

 

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          e) al comma 9 dell'articolo 50 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)»;

          f) all'articolo 54:

              1) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «articolo 14» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6),»

              2) al comma 3, le parole: «per la resina di canape» e le parole: «per la canapa indiana,» sono soppresse;

          g) all'articolo 60:

              1) al comma 1, dopo le parole: «articolo 14» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)»;

              2) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)»;

          h) al comma 1 dell'articolo 61 nonché al comma 1 dell'articolo 65, dopo le parole: «articolo 14» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)»;

          i) al comma 1 dell'articolo 62, al comma 1 dell'articolo 63 e al comma 1 dell'articolo 66, dopo le parole: «articolo 14» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6),»;

          l) al comma 1 dell'articolo 123 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)».

Art. 8.

      1. Al comma 1-bis dell'articolo 41 del testo unico, le parole: «, ad esclusione del

 

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trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei» sono sostituite dalle seguenti: «e nel trattamento domiciliare di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei».
      2. I commi 2 e 4 dell'articolo 42 del testo unico sono abrogati.
      3. All'articolo 43 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 7, le parole: «, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei,» sono sostituite dalle seguenti: «e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei»;

          b) al comma 8, le parole: «, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei» sono sostituite dalle seguenti: «e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei».

      4. Al comma 1 dell'articolo 44 del testo unico è aggiunto il seguente periodo: «Rispetto alle sostanze e alle preparazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), per persona minore si intende persona minore di sedici anni».

Art. 9.

      1. Gli articoli 64, 75, 75-bis e 83 del testo unico, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 10.

      1. Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico, e successive modificazioni, le parole: «, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto» sono soppresse.

 

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Art. 11.

      1. Al comma 3 dell'articolo 96 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti» sono soppresse;

          b) dopo la parola: «alcoolisti» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230».

Art. 12.

      1. Al comma 1 dell'articolo 104 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «Ministero della pubblica istruzione» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero della solidarietà sociale,»;

          b) dopo le parole: «sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono inserite le seguenti: «dall'abuso di farmaci,».

Art. 13.

      1. Al comma 5 dell'articolo 105 del testo unico, le parole: « nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'abuso di farmaci, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico,».

Art. 14.

      1. Al comma 3 dell'articolo 106 del testo unico, dopo le parole: «prevenzione delle tossicodipendenze,» sono inserite le seguenti: «dell'alcoolismo, del tabagismo, dell'abuso di farmaci, nonché all'ampiezza e alla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico,».

 

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Art. 15.

      1. Al comma 2 dell'articolo 107 del testo unico, le parole: «sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico».

Art. 16.

      1. L'articolo 113 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 113. - (Prevenzione e interventi da parte delle regioni e delle province autonome). - 1. Le funzioni di prevenzione contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di indirizzo per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i princìpi del presente testo unico e della legge 30 marzo 2001, n. 125.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

          a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

          b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;

          c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

 

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          d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo da svolgere anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione e dalla provincia autonoma competente;

          e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e di prevenzione;

          f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'articolo 114;

          g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.

      3. I servizi di cui al comma 2, istituiti presso le aziende sanitarie locali singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
      4. Presso ogni regione o provincia autonoma è istituita una commissione sulle tossicodipendenze, con compiti di consulenza e di supporto alle attività di competenza della regione o della provincia autonoma, delle aziende sanitarie locali e dei comuni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze. I componenti della commissione sulle tossicodipendenze sono scelti tra i funzionari degli assessorati competenti per materia, tra gli esperti nei diversi settori di intervento, tra i rappresentanti delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato operanti nella regione o nella provincia autonoma, nonché tra i rappresentanti delle associazioni di auto-aiuto e di difesa dei cittadini tossicodipendenti».

Art. 17.

      1. Il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico è abrogato.

 

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Art. 18.

      1. Al comma 2 dell'articolo 116 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) disponibilità di locali e attrezzature adeguati al tipo di attività prescelta, secondo gli standard previsti con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45»;

          b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) personale sufficiente e adeguato allo svolgimento delle attività di riabilitazione e di reinserimento sociale delle persone tossicodipendenti, secondo gli organici ed i profili professionali previsti con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45».

Art. 19.

      1. All'articolo 120 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere a ciascuno dei servizi pubblici per le tossicodipendenze operanti sul territorio nazionale, ovvero al proprio medico di fiducia, di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo»;

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

          «4-bis. Con proprio decreto il Ministro della salute detta norme per la rilevazione statistica dei casi di tossicodipendenza

 

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in cura presso singoli medici o strutture socio-sanitarie diverse dai servizi per le tossicodipendenze, al fine di conoscere il numero dei casi seguiti, i programmi terapeutici e socio-riabilitativi adottati, le modalità di somministrazione di sostanze sostitutive, l'esito dei progetti e delle terapie. I dati possono essere raccolti in forma anonima su richiesta dell'interessato, utilizzando le schede sanitarie di cui al comma 8, e devono essere inviati all'azienda sanitaria locale e alla regione o provincia autonoma territorialmente competente per l'attività del medico o della struttura sanitaria»;

          c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

          «9-bis. È fatta sempre salva la possibilità da parte della persona tossicodipendente di interrompere il programma individuale di cura e riabilitazione, anche se condotto presso un ente ausiliario di cui all'articolo 115, e di cambiare medico curante, servizio per le tossicodipendenze o ente ausiliario di riferimento, senza limitazione di competenza territoriale».

Art. 20.

      1. All'articolo 121 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «o il prefetto nel corso del procedimento» sono soppresse;

          b) al comma 3, le parole: «, nell'ipotesi di cui al comma 2,» sono soppresse.

Art. 21.

      1. Al comma 2 dell'articolo 124 del testo unico sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i periodi di assenza dal lavoro per cura o riabilitazione dello stato di tossicodipendenza, sia se trascorsi in struttura pubblica che in struttura privata di un ente ausiliario, sono accreditati, dagli enti competenti, a domanda dell'interessato,

 

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contributi figurativi entro il limite di tre anni. Il documento che attesta il periodo di copertura deve essere sottoscritto dal responsabile del programma terapeutico o socio-riabilitativo di cui all'articolo 120».

Art. 22.

      1. All'articolo 127 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti ausiliari e le organizzazioni di volontariato che a qualsiasi titolo presentano al Ministero della solidarietà sociale, alle regioni, alle provincie, alle aziende sanitarie locali e ai comuni richiesta di finanziamento per progetti di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza devono corredare le domande con i seguenti documenti: nome, cognome e dati anagrafici completi del responsabile legale dell'ente o dell'organizzazione e del responsabile del progetto; relazione analitica sugli obiettivi, sui tempi di realizzazione, sulle metodologie di intervento, sulle risorse disponibili e su quelle da recuperare, sul personale volontario e non volontario a disposizione e sulla sua preparazione specifica nel settore di intervento; bilancio di previsione del progetto, con l'eventuale indicazione di altre fonti di finanziamento; bilancio consuntivo dell'ente o dell'organizzazione per l'anno precedente e bilancio preventivo per l'anno corrente, redatti secondo un modello approvato con decreto del Ministro della solidarietà sociale per i progetti finanziati dal Governo o da altri organismi nazionali, e con decreto del presidente della giunta regionale per i progetti finanziati da regioni, province, comuni, aziende sanitarie locali e altri enti locali. Gli enti destinatari delle suddette domande possono, con apposito regolamento, richiedere la presentazione di ulteriore documentazione»;

          b) al comma 4 le parole: «, con particolare riferimento ai progetti volti

 

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alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'esame dei progetti è criterio di priorità quello della realizzazione di interventi volti alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 133»;

          c) alla lettera a) del comma 5, dopo la parola: «prevenzione» sono inserite le seguenti: «e di incentivazione degli interventi di cui all'articolo 133»; e le parole: «sul territorio nazionale» sono soppresse;

          d) alla lettera a) del comma 7, dopo le parole: «riduzione del danno» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 133»; e le parole: «purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona» sono soppresse;

          e) il comma 8 è abrogato.

Art. 23.

      1. Al comma 3 dell'articolo 128 del testo unico, le parole: «di cui all'articolo 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, commi 7 e seguenti».

Art. 24.

      1. Al comma 2 dell'articolo 132 del testo unico, e successive modificazioni, dopo le parole: «comprovata professionalità» sono inserite le seguenti: «, rappresentanti delle associazioni di auto-aiuto e delle associazioni di difesa dei cittadini tossicodipendenti,».

 

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Art. 25.

      1. Dopo l'articolo 133 del testo unico è inserito il seguente:

      «Art. 133-bis. - (Interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali o legali). - 1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, promuove iniziative volte alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali o legali, con particolare riferimento alle persone che consumano sostanze tra quelle comprese nella tabella I di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6).
      2. Le iniziative di cui al comma 1 devono, tra l'altro, garantire: la pronta accoglienza per i consumatori di sostanze stupefacenti o psicotrope senza fissa dimora, mediante piccole strutture che forniscano accoglienza, informazione, assistenza sociale e sanitaria, distribuzione di sostanze sostitutive e servizi per le esigenze di vita primarie dei soggetti ospitati; la creazione di "unità di strada" per il contatto dei tossicodipendenti sommersi; la creazione di "unità di strada" per l'analisi legale delle droghe sintetiche davanti a discoteche e a luoghi di ritrovo dei consumatori; la creazione di "narcosalas"; la somministrazione controllata di eroina a cittadini tossicodipendenti, secondo programmi sperimentali con modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga al regime autorizzativo previsto dal presente testo unico e fatto salvo quanto stabilito dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2; la realizzazione di programmi di prevenzione e di informazione delle malattie a trasmissione sessuale o endovenosa, con particolare riferimento all'infezione da HIV, anche attraverso iniziative per la diffusione di preservativi e per l'uso non promiscuo di siringhe.
      3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo concorre personale

 

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sanitario e socio-assistenziale, adeguatamente formato secondo programmi previsti e realizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con le aziende sanitarie locali e con i servizi sociali gestiti in forma diretta dai comuni.
      4. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono realizzare gli interventi di cui al presente articolo anche avvalendosi di enti ausiliari, organizzazioni di volontariato, associazioni di auto-aiuto e associazioni di difesa dei cittadini tossicodipendenti, le cui preparazione ed esperienza nel settore siano specifiche e comprovate.
      5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, oltre agli stanziamenti previsti dall'articolo 127, è stanziato un fondo straordinario per gli anni 2007, 2008 e 2009, determinato in 5 milioni di euro.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 26.

      1. L'articolo 134 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 134. - (Regolamentazione dell'attività lavorativa). - 1. Il Ministro della solidarietà sociale provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a regolamentare l'attività lavorativa prestata dagli ospiti di comunità e di strutture per la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza gestite da enti pubblici,privati o da enti ausiliari, con particolare riferimento alla corresponsione di un'adeguata remunerazione, comprensiva dei contributi previdenziali, per le attività fonte di reddito per gli enti medesimi».

 

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Art. 27.

      1. Al capo I del titolo XII del testo unico, dopo l'articolo 135 è aggiunto il seguente:

      «Art. 135-bis. - (Visite di controllo dei parlamentari, dei consiglieri e degli assessori regionali e provinciali). - 1. I deputati e i senatori della Repubblica, i Ministri della Repubblica, i consiglieri regionali e i consiglieri provinciali delle province autonome, gli assessori regionali e gli assessori provinciali delle province autonome, nell'ambito territoriale di propria competenza, hanno libero accesso alle strutture di cura e riabilitazione iscritte negli albi di cui all'articolo 116, per la verifica delle condizioni di attività e del rispetto della normativa nazionale, regionale e provinciale.
      2. Nello svolgimento delle loro competenze, i soggetti di cui al comma 1 sono comunque tenuti al rispetto del diritto alla riservatezza su fatti o notizie che riguardano singole persone».

Art. 28.

      1. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento dello stato di alterazione fisica e psichica in atto del conducente, con le modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dei trasporti»;

          b) il comma 3 è abrogato;

 

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          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano, altresì, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 186»;

          d) al comma 6, le parole: «, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3,» sono soppresse;

          e) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 o 4».

      2. L'articolo 380 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 29.

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede al coordinamento delle norme del testo unico conseguenti alle modifiche al medesimo testo unico apportate dalla presente legge.

Art. 30.

      1. Il Ministro della salute adotta il regolamento di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, come sostituita dall'articolo 2 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      3. Il Ministro della salute emana il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

 

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      4. Il Ministro della salute emana il decreto di cui al comma 4-bis dell'articolo 120 del testo unico, introdotto dall'articolo 19 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      5. La costituzione o la ricostituzione di commissioni statali o regionali, ai sensi della presente legge, avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      6. Il Ministro della solidarietà sociale e i presidenti delle giunte regionali emanano i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 127 del testo unico, come modificato dall'articolo 22 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      7. Il Ministro della solidarietà sociale emana il decreto di cui all'articolo 134, comma 1, del testo unico, come sostituito dall'articolo 26 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      8. Il Ministro della salute emana il decreto di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo sostituto dall'articolo 28 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.


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