Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2111

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2111



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FIANO, ALLAM, AMENDOLA, ATTILI, AURISICCHIO, BAFILE, BARATELLA, BELLANOVA, BELLILLO, BENZONI, BOATO, BOFFA, BORDO, BRANDOLINI, BRESSA, BUCCHINO, BURCHIELLARO, CALGARO, CANCRINI, CARDANO, CARTA, CASSOLA, CESINI, CHIANALE, CHICCHI, CODURELLI, COLASIO, CRISCI, DATO, DEL BUE, D'ELIA, DE ZULUETA, DI GIROLAMO, FADDA, GIANNI FARINA, FEDI, FERRARI, FILIPPESCHI, FINCATO, CINZIA MARIA FONTANA, FRANCESCHINI, FRONER, GHIZZONI, GIACHETTI, GIULIETTI, GOZI, GRASSI, GRILLINI, INCOSTANTE, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, LOMAGLIO, LONGHI, LOVELLI, MARCENARO, MARINO, RICARDO ANTONIO MERLO, MISIANI, MOTTA, PINOTTI, PIRO, QUARTIANI, RANIERI, REALACCI, SAMPERI, SCHIRRU, SERENI, SERVODIO, SUPPA, TANONI, TOLOTTI, VELO, VILLARI, VIOLANTE, ZUNINO

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di discriminazione razziale, e nuove norme in materia di discriminazioni motivate dall'identità di genere, dall'orientamento sessuale o dalla diversa abilità delle persone

Presentata il 27 dicembre 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone due obiettivi di grande rilevanza culturale. Essa, da un lato, intende ripristinare, con una integrazione, l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
 

Pag. 2

con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetto «decreto Mancino»), e, dall'altro, intende estenderne l'applicazione alle discriminazioni motivate dall'identità di genere, dall'orientamento sessuale o dalla diversa abilità delle persone.
      L'articolo 3 della legge citata, che ratifica e dà esecuzione alla convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, è stato infatti improvvidamente modificato dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 2006, n. 85, in due aspetti cruciali: l'ambito soggettivo di applicazione e le pene previste.
      Nel testo risultante dalle modifiche apportate dal citato «decreto Mancino» del 1993, la disposizione prevedeva, infatti, la reclusione fino a tre anni per chiunque diffondesse in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incitasse a commettere o commettesse atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La citata legge n. 85 del 2006 ha dimezzato la pena della reclusione (ora prevista fino ad un anno e sei mesi) e ha introdotto la pena alternativa della multa fino a 6.000 euro; in più, ora non basta la diffusione delle idee (fattispecie molto ampia, nella quale ricade qualsiasi forma di espressione), ma occorre propagandarle; non basta l'incitamento, ma occorre l'istigazione.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge riporta fino a tre anni la pena massima della reclusione; reintroduce, in luogo della propaganda, la fattispecie della diffusione, in qualsiasi modo, delle idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale; prevede nuovamente, sia alla lettera a), sia alla lettera b), del comma 1 il reato di incitamento in luogo dell'istigazione (fattispecie più circoscritta), in linea con la stessa convenzione e con il comma 3 del medesimo articolo 3 della legge n. 654 del 1975. Rispetto al testo vigente dell'articolo 3, come modificato dal citato «decreto Mancino», si introduce però una integrazione, relativa alla previsione di una pena alternativa alla reclusione. Tale pena non può però risolversi in una semplice multa, come attualmente previsto dalla legge n. 85 del 2006: aderendo a un modello già applicato, in limitati casi, anche in Italia, e molto diffuso, per esempio, nell'esperienza statunitense, si prevede la pena alternativa del lavoro di pubblica utilità per un periodo da venti giorni (il minimo attualmente previsto in via generale è dieci giorni) a sei mesi. La pena alternativa è finalizzata alla «rieducazione» del condannato. Allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 165 del codice penale, si subordina anche l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena della reclusione.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge estende l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, come risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 1, anche agli atti di discriminazione di persone compiuti a causa del loro personale orientamento sessuale, della loro identità di genere o della loro diversa abilità. Si tratta di un tema di grande valenza culturale, etica e anche simbolica, che non può trovare spazio nell'ambito della legge n. 654 del 1975, la quale, come già segnalato, ratifica e dà esecuzione ad una convenzione relativa solo alla discriminazione razziale, ma che merita la massima attenzione.
      Con tale estensione si dà parziale attuazione ai numerosi pronunciamenti in materia del Parlamento europeo e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, rimasti finora inattuati, se si eccettua il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, che, nel recepire la direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, tratta anche delle discriminazioni causate dall'orientamento sessuale. II citato decreto legislativo copre però il solo ambito lavorativo, importante ma limitato. L'articolo 2 della presente proposta di legge intende invece proclamare un principio di valenza, come già accennato, anche simbolica, sancendo finalmente l'equivalenza tra le discriminazioni causate da motivi razziali e quelle causate dall'identità di genere, dall'orientamento sessuale o
 

Pag. 3

dalla diversa abilità delle persone. Infine, la disposizione richiama espressamente il principio enunciato nell'articolo 13, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, il quale recita: «Fatte salve le altre disposizioni del presente Trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali».
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).

      1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

          «a) con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La sospensione condizionale della pena della reclusione è comunque subordinata allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 165 del codice penale. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità di cui alla presente lettera, finalizzato a educare il condannato al rispetto della cultura oggetto della discriminazione, sono determinate dal Ministro della giustizia, con proprio decreto, emanato di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

      2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

          «b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».

 

Pag. 5

Art. 2.
(Norme in materia di discriminazioni motivate dall'identità di genere, dall'orientamento sessuale o dalla diversa abilità della persona).

      1. In conformità a quanto disposto in materia di discriminazioni dall'articolo 13 del Trattato che istituisce la Comunità europea, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche in materia di discriminazioni motivate dall'identità di genere, dall'orientamento sessuale o dalla diversa abilità delle persone.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su