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PDL 1667-A

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1667-A


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, BONELLI, DONADI, FABRIS, FRANCESCHINI, MIGLIORE, SGOBIO, VILLETTI

Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 20 settembre 2006

(Relatore: BOATO)


NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 3 maggio 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            sul testo del provvedimento

                considerata l'esigenza di riformulare la clausola di invarianza di cui al comma 1 dell'articolo 2 al fine di garantire la coerenza con la prassi consolidata;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

          all'articolo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

          «1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

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TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Differimento del termine).

Art. 1.
(Differimento del termine).

      1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

      Identico.

      2. Le quote di rimborso relative all'anno 2006 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1, sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, senza nuo- vi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.

      1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


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