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PDL 1631

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1631



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEDICA, LAGANÀ FORTUGNO, LEOLUCA ORLANDO

Disposizioni per l'attribuzione di poteri di nomina al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

Presentata il 13 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La maggioranza attuale, inaugurata all'insegna del coraggio e della responsabilità, non può lasciarsi l'occasione di operare una svolta epocale nel campo basilare dell'informazione, campo in cui l'Italia continua a rappresentare una vistosa anomalia agli occhi di tutte le altre democrazie. Eppure pare che dell'autonomia dell'informazione ci si continui a riempire la bocca, da una parte e dall'altra, senza mai, però, mettere sul tavolo proposte concrete, di metodo, per superare questo stato di cose di un'informazione di Stato, che piega il capo all'alternanza politica, ma che autonoma proprio non la si può definire.
      Questo Governo e questa legislatura devono assolutamente risolvere una situazione che va avanti da troppo tempo: l'insopportabile assoggettamento dell'informazione televisiva ai giochi di potere dei partiti politici, che assume contorni assolutamente inaccettabili in particolare quando si tratta del servizio pubblico radiotelevisivo, in sintesi della RAI.
      Come può essere possibile la piena autonomia, la concreta libertà di un mezzo che raggiunge ogni focolare domestico, se continua questa situazione di duopolio e di lottizzazione?
      Nessuna fantomatica fondazione, però, per sciogliere questi vincoli: la soluzione sta proprio in quella struttura, l'Ordine dei giornalisti, che, da tempo bistrattato e indebolito, risulta essere l'ultimo salvifico baluardo a tutela dell'autonomia e della qualità dell'informazione, contro l'arroganza dei partiti «arraffoni».
      La presente proposta di legge va in una direzione molto chiara: affidiamo la decisione sulle dirigenze RAI a quest'Ordine. Inoltre, devolviamo questa prerogativa a
 

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tale istituzione anche nel caso in cui gli editori titolari di concessioni radiotelevisive decidano di candidarsi alle elezioni politiche, siano eletti o ricoprano incarichi di Governo.
      Quindi con l'articolo 1 di questa proposta di legge si propone di devolvere al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti il potere di nomina dei dirigenti e dei direttori delle testate giornalistiche della RAI.
      Con l'articolo 2, inoltre, si propone di attribuire sempre al medesimo organo i poteri di cui all'articolo 1 anche per quanto riguarda le altre società concessionarie, anche private, delle frequenze radiotelevisive nel caso in cui l'editore sia candidato alle elezioni politiche e, nel caso in cui sia eletto parlamentare, per tutto il periodo della sua permanenza in carica, nonché nel caso in cui ricopra incarichi di Governo.
      Per quanto riguarda l'individuazione degli incarichi di Governo cui si applicano le disposizioni della presente proposta di legge, si rimanda a quelli individuati dall'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», mentre per ciò che concerne l'individuazione della durata delle campagne elettorali si rinvia a quanto disposto dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il potere di nomina dei dirigenti e dei direttori delle testate giornalistiche della RAI-Radiotelevisione Italiana Spa è attribuito al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. Sono attribuiti al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, i medesimi poteri di cui all'articolo 1 della presente legge anche nei confronti delle altre società concessionarie, anche private, delle frequenze radiotelevisive nel caso in cui l'editore sia candidato alle elezioni politiche e, ove eletto parlamentare, per tutto il periodo della sua permanenza in carica, nonché nel caso in cui l'editore sia titolare di una carica di Governo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215.
      2. Nel caso in cui l'editore sia candidato alle elezioni politiche, le norme del comma 1 si applicano a partire dall'inizio della campagna elettorale, secondo quanto disposto dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni.


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