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PDL 2219

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2219



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LONGHI, BELLILLO, CESINI, MARTUSCIELLO, SAMPERI

Modifica all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente l'adozione di minori da parte delle persone non coniugate

Presentata il 6 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la nuova disciplina sulle adozioni, nazionali e internazionali, ha subìto - nel corso degli anni - integrazioni e modificazioni tali che solo parzialmente oggi rappresenta quelle che sono le effettive esigenze dei soggetti interessati (adottanti e adottando).

      Tale disciplina - nella parte dedicata all'adozione in casi particolari (articolo 44) - è stata recentemente oggetto di interpretazione da parte della Corte costituzionale.
      Infatti, con ordinanza n. 347 del 15-29 luglio 2005, sono stati rivisti i criteri fondamentali per l'ottenimento dell'idoneità all'adozione, segnatamente con particolare riferimento a soggetti non coniugati e non legati da vincoli di convivenza nonché ai minori stranieri.
      Il detto decisum pone, infatti, chiaramente in evidenza i presupposti necessari e sufficienti affinché anche i soggetti indicati possano accedere alla procedura dell'adozione internazionale.
      Ed effettivamente, dispone il Giudice delle leggi, l'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 è stato suscettibile di interpretazione estensiva alla luce della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (resa esecutiva dalla legge n. 476 del 1998), che non contiene una riserva assoluta di adozione in favore di coniugi.
 

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      In base a ciò, la pronuncia della Corte costituzionale ha superato la riserva assoluta dell'adozione in favore di coppie coniugate secondo i criteri della legge istitutiva. Afferma, infatti, la Corte, nella citata ordinanza, che, «ferma restando la preferenza dell'adozione a favore di coppie sposate, la soluzione legislativa potrebbe apparire irragionevole ove si tratti di bambini in stato di abbandono per cui non vi sia la possibilità concreta di adozione se non a favore di persona singole (articolo 3 della Costituzione), nonché in contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono, italiano e straniero, ad essere allevato in ambiente idoneo (articolo 30 della Costituzione)».
      Viene sancito, quindi, il diritto del minore abbandonato ad avere una famiglia in difetto di quella di sangue. Tale diritto, afferma il Supremo giudice, deve riguardare anche gli stranieri e, quindi, limitare l'adozione internazionale alle coppie comporterebbe una discriminazione contro i bambini stranieri che vengono, così, sottratti alle garanzie offerte dalla legge italiana (articolo 2 della Costituzione).
      In precedenza, la Corte costituzionale (sentenza n. 199 del 1986) aveva già affermato che la sottrazione dei minori stranieri alla garanzia della legge italiana, valida anche per lo straniero ai sensi del rammentato articolo 2 della Costituzione, violava i diritti umani, tra i quali c'è anche il diritto dell'abbandonato ad avere una famiglia in difetto di quella di sangue.
      Le norme di protezione per il minore italiano, pertanto, non possono non valere anche per il minore straniero.
      Ribadisce, inoltre, il Supremo collegio, nella citata ordinanza n. 347 del 2005, che «da nessuna disposizione del capo I del titolo III della legge 184 del 1983, come integralmente sostituito dall'articolo 3 della legge 476 del 1998, è desumibile la preclusione esplicita all'adozione "in altre ipotesi" (...) non in particolare per l'ipotesi di cui alla lettera d) (quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo»; se ne deduce che, pur non essendo contenuta, nel medesimo articolo 44 della legge n. 184 del 1983, una espressa disciplina circa l'idoneità all'adozione internazionale, «il silenzio di tale norma, riguardo l'adozione internazionale, non può essere interpretato come inammissibilità dell'adozione di minori stranieri in casi particolari».
      Dalla normativa vigente, quindi, non è evincibile il divieto di riconoscimento dell'idoneità all'adozione di minori stranieri in casi particolari, con la conseguenza che ciò dovrà ritenersi consentito ogni qualvolta sussistano le condizioni previste dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983.

      Quelle condizioni, tuttavia, prevedono - quale condicio sine qua non - che l'idoneità all'adozione del minore straniero da parte di un soggetto non coniugato e non convivente possa intervenire ove l'adottando sia affetto da un evento morboso tale da non poter essere curato nel proprio Paese di origine. Tale condizione limita pesantemente la possibilità da parte di soggetti non coniugati di ottenere, in Italia, l'idoneità all'adozione con riferimento a bambini in perfette condizioni di salute.
      Di conseguenza, si paleserebbe nuovamente la violazione del dettato costituzionale dell'articolo 3, venendosi, infatti, a determinare una diversità di trattamento tra soggetti adottandi affetti da stati morbosi non curabili nel Paese di origine e soggetti adottandi che, al contrario, sono in perfetta salute.
      L'ostacolo rimosso dal Supremo collegio verrebbe, pertanto, a ripristinarsi nel senso già evidenziato.
      Stante che la predetta ordinanza ha introdotto la sola interpretazione del dettato legislativo e che uno dei presupposti determinerebbe la violazione di un precetto costituzionale, la presente proposta di legge prevede l'introduzione di una disciplina tale da consolidare il principio giurisprudenziale rammentato.
      Con la proposta di legge si intende ampliare la portata e l'efficacia della legge n. 184 del 1983 sulle adozioni, pur rispettandone lo spirito originario, e ribadire il sostanziale rispetto del principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
      Per tutti i motivi esposti, si auspica un'approvazione in tempi rapidi del presente provvedimento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, fermo restando quanto stabilito dal comma 4, anche a chi, in possesso degli altri requisiti prescritti dalla presente legge, non è coniugato e non è legato da vincoli di convivenza con altro soggetto».


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