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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 615-A |
NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 3 maggio 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 615. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 615, recante «Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di iscrizione all'albo degli avvocati», quale risulta dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
considerato che, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è innanzitutto riconducibile alla materia «professioni», che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione è materia di legislazione concorrente;
rilevato peraltro che gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sono nel senso che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente «professioni» deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, residuando alla competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;
considerato inoltre che, intervenendo il provvedimento sul regime di incompatibilità della professione di avvocato con lo status di pubblico dipendente, rileva altresì - almeno con riguardo ai dipendenti delle amministrazioni statali - la potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) («Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»), della Costituzione;
ritenuto che non sussistano aspetti critici per quanto attiene alla competenza della I Commissione,
esprime
TESTO | |||||||||||
Art. 1. | |||||||||||
1. All'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è aggiunto, in fine, il seguente comma: | Identico. | ||||||||||
« 1-bis. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione». | |||||||||||
2. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato. | |||||||||||
1. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
| 2. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
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| 3. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per la cessazione del rapporto di impiego, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati.
| 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
| Identico.
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