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PDL 2535

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2535



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARTINELLI, CONTENTO, COSSIGA, GALLETTI,
ALBERTO GIORGETTI, PERINA, RAISI, URSO

Modifiche all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. Integrazione della composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Presentata il 19 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Tra gli organi ausiliari del Parlamento e del Governo, la Costituzione (articolo 99) pone al primo posto il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) con funzioni di consulenza, ma anche con rilevanti attribuzioni in tema d'iniziativa legislativa e di contributo all'elaborazione della legislazione economica e sociale.
      La specificazione della composizione e delle funzioni del CNEL sono demandate alla legge ordinaria; attualmente la relativa disciplina è contenuta nella legge 30 dicembre 1986, n. 936, poi modificata dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, per quanto attiene alla composizione con l'ingresso di rappresentanti delle associazioni di promozione sociale.
      Dall'esame delle norme vigenti si è potuto rilevare che non fanno parte del CNEL alcune categorie e relative associazioni rappresentanti di non certo secondari interessi economici e sociali; tra queste la più importante è sicuramente quella dei proprietari immobiliari, alla quale appartiene oltre l'80 per cento delle famiglie del nostro Paese.
      L'analitica elencazione contenuta nell'articolo 2 della citata legge n. 936 del 1986, pur come modificato dalla legge n. 383 del 2000, non sembra consentire l'inserimento della predetta categoria tra quelle in tale organismo già rappresentate.
      La prima e più vistosa anomalia è che, mentre le controparti sindacali (al momento CGIL, CISL, UIL e CONFSAL), nella
 

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contrattazione collettiva per dipendenti di proprietari di fabbricati (portieri, pulitori, collaboratrici domestiche e badanti), sono ampiamente presenti nel CNEL, non lo sono le associazioni dei relativi datori di lavoro.
      Trattasi peraltro di associazioni che hanno da tempo avuto ampi riconoscimenti di carattere pubblicistico a partire appunto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la contrattazione collettiva, ma anche dal Ministero dei lavori pubblici (ora delle infrastrutture) per quanto concerne l'elaborazione della convenzione nazionale sulle locazioni a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e la partecipazione a vari organismi e procedimenti relativi alla politica abitativa, nonché dagli enti locali in tema di accordi territoriali, sempre ai sensi della legge n. 431 del 1998, di fascicolo del fabbricato, di sicurezza degli edifici in genere e di società di trasformazione urbana.
      Numerose sono state poi le audizioni alle quali sono state chiamate dalle commissioni consiliari regionali le associazioni di cui trattasi.
      Poiché il settore «casa» è di assoluta e singolare rilevanza, non soltanto - come si è visto - quantitativa, ma anche qualitativa ai fini della riqualificazione e del recupero dei singoli edifici e di notevoli porzioni delle nostre città, non può sostenersi la tesi di un'eventuale rappresentanza indiretta da parte di diverse associazioni oggi presenti nel CNEL. A ciò si aggiunge che non può essere sottaciuta la valenza sociale del problema abitativo in ampie zone d'Italia, problema che non può essere risolto senza il decisivo apporto dei proprietari.
      Si propone pertanto di modificare l'articolo 2 della legge n. 936 del 1986, prevedendo l'inserimento, nella composizione del CNEL, di sei rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia maggiormente rappresentative a livello nazionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, alinea, la parola: «centoventuno» è sostituita dalla seguente: «centoventisette»;

          b) al comma 1, numero II), la parola: «novantanove» è sostituita dalla seguente: «centocinque»;

          c) al comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «g-bis) sei rappresentanti dei proprietari edilizi designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e chiamate, con atti che ne implicano comunque il riconoscimento, a partecipare in sede di esplicazione dell'azione politico-amministrativa a procedimenti di competenza di organi dello Stato».


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