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PDL 2601

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2601



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE LAURENTIIS, TABACCI, VOLONTÈ, MAZZONI, DIONISI, GALATI, D'ALIA, DRAGO, CIOCCHETTI, D'AGRÒ, ADOLFO, CIRO ALFANO, DELFINO, FORLANI, GRECO, LUCCHESE, MEREU, TUCCI

Disposizioni a tutela della concorrenza e del pluralismo nel sistema radiotelevisivo durante la fase della transizione alla tecnologia digitale terrestre

Presentata il 4 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Nell'ordinamento italiano si sono succedute nell'arco temporale di poco più di quindici anni ben tre riforme organiche del sistema radiotelevisivo: la «legge Mammì», legge n. 223 del 1990, la «legge Maccanico», legge n. 249 del 1997, e la «legge Gasparri», legge n. 112 del 2004, tutte e tre parzialmente confluite nel testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, di seguito denominato «testo unico». Nonostante la cospicua regolamentazione, lo scenario italiano del settore radiotelevisivo è caratterizzato da una forte concentrazione delle risorse nelle mani di due operatori configurando un sostanziale duopolio ed è, quindi, ancora oggi lontano dal trovare equilibri che, attraverso una maggiore apertura dei mercati, consentano una più incisiva tutela del pluralismo nei mezzi di informazione e, conseguentemente, del fondamentale diritto degli individui all'informazione nella sua accezione più ampia, comprendente il diritto ad informare e ad essere informati.
      L'attuale fase di transizione tecnologica rappresenta certamente l'occasione per favorire, nel passaggio alla tecnologia digitale terrestre, l'ingresso di nuove realtà
 

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imprenditoriali e per trovare nuovi equilibri in un mercato aperto; nondimeno l'attenzione deve essere alta in quanto è possibile che tale situazione possa essere utilizzata per rafforzare gli operatori che oggi dominano il mercato o, quanto meno, per trasferire le attuali posizioni dominanti dall'analogico al digitale.
      La presente proposta di legge si compone di sette articoli con i quali si intendono introdurre pochi ma incisivi correttivi volti, in particolare, ad assicurare migliori condizioni per favorire con la transizione un nuovo assetto del mercato ed i presupposti per una maggiore qualità del servizio pubblico.
      Con l'articolo 1 viene modificato il termine ultimo per il cosiddetto «switch off», un termine attualmente in scadenza il 31 dicembre 2008, già più volte posticipato, e che il disegno di legge di iniziativa governativa (atto Camera n. 1825) attualmente all'esame della Camera dei deputati sposta al 30 novembre 2012. La proposta di legge individua come congruo e sostenibile il termine del 31 dicembre 2010 (comma 1), che diventa il termine ultimo e inderogabile per la transizione delle reti di trasmissione via etere terrestre dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale. La norma dispone in maniera chiara l'obbligo di separazione societaria degli operatori in ambito nazionale cosiddetti «verticalmente integrati», ovvero tra coloro che forniscono servizi e contenuti e coloro che detengono mezzi e tecnologie per la trasmissione dei segnali (operatori di rete). La concentrazione di risorse economiche e tecnologiche nelle stesse compagini societarie è uno dei fattori che impedisce l'accesso di nuovi operatori; tale misura rappresenta quindi un elemento utile per avere una più efficace applicazione delle norme e tende ad eliminare l'integrazione verticale quanto meno per chi opera in ambito nazionale, mentre per l'emittenza locale si può considerare sufficiente l'obbligo di separazione contabile tra le attività di operatore di rete e quelle di fornitore di contenuti e di servizi.
      All'articolo 1 vengono inoltre previste forme di associazione tra imprese per la gestione comune delle risorse frequenziali in un'ottica di ottimizzazione dell'uso dello spettro elettromagnetico.
      L'articolo 2 ha lo scopo di compensare alcuni limiti che erano già emersi con l'entrata in vigore della «legge Gasparri» a causa dell'introduzione del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) e che attualmente si ritrovano anche nel testo unico. L'articolo 2, pertanto, introduce nell'articolo 43 del testo unico, nel titolo dedicato alle norme a tutela della concorrenza e del mercato, limiti ai ricavi complessivi del settore televisivo composti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti all'erario, da pubblicità, da proventi da convenzioni e da ricavi di offerte televisive a pagamento. Tale previsione consente di evitare altre soluzioni, attualmente oggetto di proposte anche governative, che possono interferire eccessivamente con gli equilibri di mercato incidendo solo su alcuni operatori.
      L'articolo 3 ha la finalità di intervenire sull'uso ottimale della capacità trasmissiva attribuendo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di assicurare in generale l'accesso alla capacità trasmissiva da parte di fornitori di contenuti che non siano collegati o controllati da soggetti verticalmente integrati. In particolare, nella fase di transizione l'allocazione riguarda la capacità trasmissiva ceduta progressivamente dagli operatori in posizione dominante a condizioni eque e trasparenti, ferma restando la titolarità del diritto di uso delle frequenze in capo agli stessi operatori dominanti. In sede di allocazione di tale capacità trasmissiva sono comunque fatte salve quote di riserva a favore dell'emittenza locale.
      L'articolo 4 è finalizzato a favorire lo sviluppo dell'emittenza locale già destinataria di una serie di disposizioni per il ruolo di valorizzazione e di promozione delle culture regionali e locali che l'emittenza locale assolve e per il rischio che, in assenza di misure di promozione, le emittenti locali possano essere fagocitate dagli
 

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operatori dominanti dell'emittenza nazionale.
      Il comma 2 dello stesso articolo 4 prevede che i contributi in favore delle emittenti televisive locali siano assegnati in maniera tale che essi siano fruibili solo per investimenti in infrastrutture, al fine di evitare misure di sostegno che non siano dirette allo sviluppo del sistema.
      L'articolo 5 tocca il delicato tema della rilevazione degli indici di ascolto. Secondo la normativa vigente è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che cura la rilevazione degli indici e ne verifica la correttezza metodologica. Nonostante la delicatezza di tale funzione, non appare coerente immaginare che possa essere la stessa Autorità a provvedere alla rilevazione per gli elevati costi che dovrebbe sostenere e per i complessi oneri organizzativi. Appare pertanto possibile mantenere un ruolo di controllo su organismi che effettuano tali funzioni come l'Auditel (società a responsabilità limitata il cui capitale è suddiviso in parti uguali tra la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, l'emittenza privata, nazionale e locale, e l'UPA - Utenti di pubblicità associati, che rappresenta le imprese che investono in pubblicità). Tali organismi devono però rispondere a requisiti anche di composizione definiti dalla stessa Autorità che deve anche promuovere, attraverso tavoli tecnici, procedure per assicurare il rigore metodologico e l'uniformità nelle rilevazioni a garanzia della scientificità e della rappresentatività delle rilevazioni condotte con metodo statistico. La disposizione prevede, inoltre, che alla stregua della normativa vigente in materia di sondaggi diffusi sui mezzi di comunicazione di massa, anche per i dati relativi all'ascolto debbano essere resi noti i metodi utilizzati attraverso una nota informativa che esponga un set di informazioni recanti elementi identificativi e di qualificazione della rilevazione effettuata.
      L'articolo 6 introduce una misura relativa al censimento delle infrastrutture con lo scopo di fornire maggiori elementi per impostare le future strategie. L'obbligo per gli operatori di rete di depositare presso il Ministero delle comunicazioni gli schemi completi delle loro reti e l'elenco delle frequenze a qualunque titolo utilizzate consente di acquisire elementi conoscitivi per contrastare l'accaparramento indiscriminato di risorse fatto allo scopo di bloccare i concorrenti.
      L'articolo 7 detta specifiche sanzioni per la violazione delle disposizioni a tutela della concorrenza introdotte con l'articolo 2 della proposta di legge, relativo ai limiti ai ricavi complessivi nel settore radiotelevisivo. In caso di inottemperanza agli ordini dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni conseguenti al superamento dei limiti si prevede, previo espletamento delle procedure di accertamento stabilite con regolamento dell'Autorità stessa ai sensi dell'articolo 51 del testo unico, una sanzione amministrativa pecuniaria piuttosto incisiva, che arriva fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio. In caso di persistenza nella violazione sono previste ulteriori sanzioni che vanno dalla sospensione delle attività fino alla revoca del titolo abilitativo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale delle reti di trasmissione via etere terrestre).

      1. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro il 31 dicembre 2010.
      2. Dal 1o gennaio 2011, e comunque a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono anche attività di operatore di rete sono tenuti alla separazione societaria.
      3. Al fine di ottimizzare l'uso dello spettro elettromagnetico nella fase di transizione alla tecnologia digitale, la presente legge promuove forme di associazione tra imprese o iniziative analoghe per la gestione comune delle risorse frequenziali.

Art. 2.
(Limiti ai ricavi complessivi del settore televisivo).

      1. Ai commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «commi 7, 8, 9,» ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «9-bis,».
      2. Al comma 9 dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle

 

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comunicazioni e i limiti di cui al comma 9-bis».
      3. Dopo il comma 9 dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

      «9-bis. I soggetti destinatari di autorizzazioni o di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico non possono, né direttamente né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 30 per cento dei ricavi complessivi del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnica analogica e digitale, via satellite e via cavo, derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità, da proventi da convenzioni e da ricavi derivanti da offerte televisive a pagamento».

Art. 3.
(Disposizioni in materia di capacità trasmissiva).

      1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura l'allocazione della capacità trasmissiva e assicura l'accesso alla medesima da parte di soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che non siano collegati o controllati da soggetti che svolgono sia attività di operatore di rete sia attività di fornitura di contenuti.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 e sulla base delle procedure definite con i decreti di cui al comma 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ferma restando la titolarità del diritto di uso delle frequenze, dispone per ciascun operatore in posizione dominante la progressiva cessione di quote crescenti di capacità trasmissiva fino al raggiungimento di una quota non superiore al 20 per cento della capacità trasmissiva totale entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre

 

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il termine del 31 dicembre 2010 fissato per il passaggio alla tecnologia digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
      3. La capacità trasmissiva ceduta dagli operatori dominanti ai sensi del comma 2 è allocata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in modo trasparente e non discriminatorio sulla base delle richieste dei fornitori di contenuti e di servizi nonché di considerazioni di interesse pubblico, fatte salve quote di riserva a favore dell'emittenza locale.
      4. Con uno o più decreti emanati dal Ministro delle comunicazioni, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono definite le procedure per l'attuazione del presente articolo.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di emittenza locale).

      1. Nelle more dell'adozione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le frequenze che si rendono disponibili sono cedute in via prioritaria a soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito locale sulla base di condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie che tengono conto della dimensione d'impresa e della qualità della programmazione.
      2. I contributi a favore delle emittenti televisive locali previsti dall'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni, sono assegnati per il sostegno degli investimenti destinati all'ammodernamento, all'ampliamento e alla realizzazione di infrastrutture per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale e per la costituzione di consorzi tra emittenti per la gestione comune di risorse tecniche e frequenziali.

 

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Art. 5.
(Rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione).

      1. L'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Nel settore radiofonico e televisivo essa è svolta tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti.
      2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nello svolgimento delle competenze ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249, istituisce un comitato tecnico in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con i soggetti che effettuano attività di rilevazione degli indici di ascolto del settore televisivo per assicurare l'uniformità e la correttezza dei metodi di campionamento e di rilevazione dei dati. Nell'esercizio delle medesime competenze, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni favorisce, altresì, forme di partecipazione allargata di soggetti indipendenti negli organi amministrativi e tecnici dei soggetti che effettuano le rilevazioni degli indici di ascolto del settore televisivo e stabilisce i contenuti delle note informative di cui al comma 3.
      3. I risultati delle rilevazioni degli indici di ascolto del settore televisivo possono essere diffusi soltanto se corredati da una nota informativa sui metodi di campionamento e di rilevazione dei dati utilizzati ai sensi del comma 2.

Art. 6.
(Catasto delle infrastrutture).

      1. Il repertorio dei siti previsti dal Piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terreste in tecnica digitale, di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 399/03/CONS del

 

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12 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004, è integrato con i dati relativi a tutti gli impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi televisivi agli utenti.
      2. Ai fini di cui al comma 1 gli operatori di reti televisive sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla registrazione degli schemi completi delle reti e delle frequenze a qualunque titolo o utilizzate con le modalità e secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni. La mancata registrazione nel termine previsto dal primo periodo comporta l'automatica decadenza dal titolo abilitante per l'esercizio delle attività di gestione della rete.

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. In caso di inottemperanza agli ordini dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la violazione delle disposizioni del comma 9-bis dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, la medesima Autorità, con le procedure stabilite con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione effettuata.
      2. Qualora la violazione sia nuovamente accertata successivamente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone, nei confronti del soggetto esercente l'emittente televisiva o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni

 

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e, nei casi più gravi, per un periodo non superiore a sei mesi.
      3. Se la violazione delle disposizioni comunque persiste successivamente alla sospensione disposta ai sensi del comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni.
    
    


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