Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2253

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2253



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUANA ZANELLA

Modifica all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e disposizioni per il conferimento della cittadinanza a stranieri che si siano particolarmente distinti per meriti scientifici, artistici e culturali

Presentata il 13 febbario 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge non ha lo scopo di regolamentare una materia, come quella relativa all'acquisizione della cittadinanza italiana per gli stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese, che richiederebbe una complessiva revisione introducendo nel nostro ordinamento, attualmente dominato dal principio dello jus sanguinis, almeno per alcuni casi, anche il cosiddetto «jus soli», uniformando la normativa italiana a quella degli altri Paesi europei che prevedono un soggiorno per la richiesta della cittadinanza più breve rispetto agli attuali dieci anni, e più in generale una semplificazione delle norme, attualmente contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
      La presente proposta di legge intende, invece, rispondere a un'esigenza più circoscritta, le cui ragioni dovrebbero essere riconosciute dalle diverse parti politiche. Da molti anni, infatti, a fronte dell'aumento degli stranieri - inarrestabile nonostante l'inasprimento della legislazione in materia e anzi a causa di questa - l'Italia ha perso validi ricercatori e artisti extracomunitari che rappresentavano oggettivamente una risorsa per il nostro Paese. Questo è stato infatti l'esito paradossale di una politica sull'immigrazione miope e spesso ingiusta. Ancora in questi giorni numerosi sono gli stranieri meritevoli che rischiano di dover lasciare il nostro Paese.
      Il modesto, ma simbolicamente rilevante, intento della presente proposta di legge è, quindi, quello di garantire la permanenza in Italia di stranieri che per meriti scientifici, artistici e culturali si sono particolarmente distinti, facilitando l'acquisizione della cittadinanza da parte di tali soggetti.
      A tale fine è istituita un'apposita Commissione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta della Commissione per l'attribuzione della cittadinanza agli stranieri che si siano particolarmente distinti per meriti scientifici, artistici e culturali, è concessa la cittadinanza allo straniero che si è distinto per tali meriti».

Art. 2.

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione per l'attribuzione della cittadinanza agli stranieri che si siano particolarmente distinti per meriti scientifici, artistici e culturali.
      2. La Commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati.
      3. La Commissione di cui al comma 1 è composta da dodici membri, dei quali:

          a) un rappresentante del Ministero dell'interno;

          b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

          c) dieci illustri personalità scelte nell'ambito accademico, scientifico e artistico.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su